L'applicazione delle nuove disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore, operative dal 2026, continua a essere accompagnata da interventi normativi e chiarimenti interpretativi di particolare interesse per gli enti e i professionisti che li assistono.
Due recenti novità riguardano, in particolare, i criteri di determinazione dei costi effettivi delle attività di interesse generale e la qualificazione fiscale delle attività ai fini IRAP.
Test di non commercialità e rilevanza degli accantonamenti per oneri certi
Nell'ambito delle risposte rese in occasione dello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all'applicazione dell'articolo 79 del D. Lgs.n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
La disposizione prevede che le attività di interesse generale siano considerate non commerciali quando sono svolte gratuitamente oppure a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi. La natura non commerciale è inoltre mantenuta quando i ricavi superano i relativi costi di non oltre il 6%, purché tale situazione non si verifichi per più di tre periodi d'imposta consecutivi.
Ai fini di tale verifica, assumono rilievo non soltanto i costi diretti, ma anche quelli indiretti e generali imputabili alle attività di interesse generale, inclusi gli oneri finanziari e tributari, con esclusione dei costi figurativi.
L'Agenzia ha precisato che tra i costi effettivi possono essere ricompresi anche gli accantonamenti relativi a oneri certi nell'esistenza e oggettivamente determinabili nell'ammontare, ancorché destinati a essere pagati in esercizi successivi.
È il caso, ad esempio, delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dal personale dipendente.
Tali componenti rilevano purché siano imputabili alle attività di interesse generale, contabilizzati secondo i principi applicabili all'ente e determinati sulla base di criteri costanti nel tempo.
Restano invece esclusi gli accantonamenti relativi a rischi o passività non ancora certi nell'esistenza, come i fondi rischi generici, il cui importo deriva da valutazioni prudenziali e non da obbligazioni già esistenti e determinabili.
Il chiarimento assume particolare rilevanza per gli ETS che svolgono attività di interesse generale a fronte di corrispettivi, poiché la corretta individuazione dei costi effettivi può incidere direttamente sulla qualificazione fiscale delle attività svolte.
Le nuove disposizioni IRAP per gli enti del Terzo Settore
Un'ulteriore novità è contenuta nell'articolo 30 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha introdotto nel Codice del Terzo Settore il nuovo articolo 82-bis, dedicato alla disciplina IRAP.
La disposizione stabilisce che, per gli ETS diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale delle attività svolte ai fini IRAP deve essere determinata, per ciascun periodo d'imposta, sulla base delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi.
La novità interviene sul coordinamento tra la disciplina fiscale degli ETS e quella dell'IRAP, chiarendo il riferimento normativo da utilizzare per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali.
La distinzione assume particolare importanza nella determinazione della base imponibile: per le attività non commerciali trova generalmente applicazione il metodo retributivo, basato principalmente sulle remunerazioni del personale, mentre per le attività commerciali si applicano le regole previste per la determinazione del valore della produzione netta.
La nuova disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare.
Le verifiche da effettuare
Le due novità richiamano l'attenzione sulla necessità di una corretta qualificazione fiscale delle attività svolte dagli ETS.
Da un lato, il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate contribuisce a definire i componenti di costo da considerare nel test di non commercialità previsto dall'articolo 79 del Codice del Terzo Settore; dall'altro, il nuovo articolo 82-bis interviene sul coordinamento tra le disposizioni in materia di imposte sui redditi e la disciplina IRAP.
Per gli enti diventa quindi opportuno verificare la corretta imputazione dei costi alle singole attività, i criteri utilizzati per determinarne la natura commerciale o non commerciale e le conseguenti modalità di calcolo delle imposte.
L'avvio della nuova fiscalità del Terzo Settore rende queste verifiche particolarmente importanti già in sede di predisposizione del bilancio 2026 e di pianificazione degli adempimenti fiscali successivi.