Invio digitale sicuro per il sociale

RUNTS: al via l'invio delle pratiche senza firma digitale della distinta

Una nuova modalità di trasmissione telematica semplifica gli adempimenti degli enti del Terzo Settore, fermo restando l'obbligo di firma digitale nei casi espressamente previsti.

Celeste Infantino
27/10/2026
Invio digitale sicuro per il sociale
Dal 15 ottobre 2026 è operativa una nuova modalità di presentazione delle pratiche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che consente di procedere all'invio delle istanze senza necessità di sottoscrivere digitalmente la distinta.

La novità, annunciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicazione del 15 ottobre 2026 e resa possibile dall'aggiornamento degli allegati tecnici al D.M. 106/2020, disposto con Decreto direttoriale n. 249 dell'8 ottobre 2026, rappresenta un ulteriore passo nel processo di semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti amministrativi degli ETS.

Come funziona la nuova procedura

Con la nuova modalità è sufficiente accedere al portale Servizi Lavoro mediante una delle credenziali di identità digitale ammesse -SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)- compilare la pratica e procedere direttamente all'invio.

Non è quindi più necessario, nei casi ordinari, scaricare la distinta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla nuovamente sulla piattaforma.

La semplificazione si applica a tutte le tipologie di pratiche RUNTS, comprese le istanze di iscrizione, le variazioni dei dati dell'ente, il deposito dei bilanci e gli altri adempimenti previsti dal Registro, fatte salve le eccezioni espressamente individuate dal Ministero.

Le eccezioni: quando la firma digitale resta necessaria

La firma digitale della distinta resta necessaria nei seguenti casi:

  • pratiche presentate dal notaio: ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, relative ai procedimenti di competenza notarile.
  • pratiche compilate e inviate da un delegato quando la delega riserva al delegante la sottoscrizione della distinta. In questo caso la distinta deve essere sottoscritta digitalmente dal delegante e successivamente caricata sul portale dal delegato. Se, invece, il delegato è autorizzato anche all'invio in sessione autenticata, può trasmettere la pratica mediante SPID, CIE o CNS senza firma digitale della distinta.

La semplificazione riguarda la distinta della pratica e non fa venir meno gli eventuali obblighi di sottoscrizione digitale degli atti o dei documenti allegati.

Resta quindi importante distinguere le diverse forme di delega previste dalla disciplina del RUNTS, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026.

Le implicazioni per gli enti e i professionisti

La nuova funzionalità consente di ridurre i passaggi operativi necessari alla presentazione delle pratiche, agevolando soprattutto gli enti di minori dimensioni e quelli che non dispongono abitualmente di strumenti di firma digitale.

Per i professionisti e i consulenti che assistono gli ETS, assume particolare rilievo la corretta individuazione della modalità di presentazione della pratica e, in presenza di una delega, dei relativi poteri di sottoscrizione e trasmissione.

La semplificazione riguarda esclusivamente le modalità di invio e non modifica gli obblighi sostanziali di aggiornamento e deposito previsti dalla normativa, né i termini entro i quali gli enti sono tenuti ad adempiere.

L'introduzione della nuova procedura costituisce pertanto un'importante innovazione operativa, volta a rendere più accessibile e meno onerosa la gestione degli adempimenti presso il RUNTS.

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