La novità, annunciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicazione del 15 ottobre 2026 e resa possibile dall'aggiornamento degli allegati tecnici al D.M. 106/2020, disposto con Decreto direttoriale n. 249 dell'8 ottobre 2026, rappresenta un ulteriore passo nel processo di semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti amministrativi degli ETS.
Come funziona la nuova procedura
Con la nuova modalità è sufficiente accedere al portale Servizi Lavoro mediante una delle credenziali di identità digitale ammesse -SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)- compilare la pratica e procedere direttamente all'invio.
Non è quindi più necessario, nei casi ordinari, scaricare la distinta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla nuovamente sulla piattaforma.
La semplificazione si applica a tutte le tipologie di pratiche RUNTS, comprese le istanze di iscrizione, le variazioni dei dati dell'ente, il deposito dei bilanci e gli altri adempimenti previsti dal Registro, fatte salve le eccezioni espressamente individuate dal Ministero.
Le eccezioni: quando la firma digitale resta necessaria
La firma digitale della distinta resta necessaria nei seguenti casi:
La semplificazione riguarda la distinta della pratica e non fa venir meno gli eventuali obblighi di sottoscrizione digitale degli atti o dei documenti allegati.
Resta quindi importante distinguere le diverse forme di delega previste dalla disciplina del RUNTS, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026.
Le implicazioni per gli enti e i professionisti
La nuova funzionalità consente di ridurre i passaggi operativi necessari alla presentazione delle pratiche, agevolando soprattutto gli enti di minori dimensioni e quelli che non dispongono abitualmente di strumenti di firma digitale.
Per i professionisti e i consulenti che assistono gli ETS, assume particolare rilievo la corretta individuazione della modalità di presentazione della pratica e, in presenza di una delega, dei relativi poteri di sottoscrizione e trasmissione.
La semplificazione riguarda esclusivamente le modalità di invio e non modifica gli obblighi sostanziali di aggiornamento e deposito previsti dalla normativa, né i termini entro i quali gli enti sono tenuti ad adempiere.
L'introduzione della nuova procedura costituisce pertanto un'importante innovazione operativa, volta a rendere più accessibile e meno onerosa la gestione degli adempimenti presso il RUNTS.