Dal 21 luglio 2026 è in vigore la legge 19 giugno 2026, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio, che disciplina le iniziative commerciali nelle quali una parte dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti viene destinata a Enti del Terzo Settore o ad altri soggetti con finalità di interesse generale.
La nuova disciplina mira a garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori e non sarà più sufficiente affermare genericamente che “una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza”: dovranno essere indicati con chiarezza il soggetto beneficiario, la finalità alla quale saranno destinate le somme e la percentuale del prezzo o l’importo devoluto per ogni prodotto venduto. Queste informazioni dovranno comparire sulle confezioni, sui materiali presenti nei punti vendita e nelle comunicazioni pubblicitarie, comprese quelle realizzate tramite influencer.
Gli obblighi non riguardano soltanto le imprese
Gli adempimenti formali gravano principalmente sui produttori e sui soggetti che vendono o promuovono i prodotti. Anche gli enti beneficiari, però, sono direttamente interessati: il loro nome, il loro logo e i loro progetti entrano in una comunicazione commerciale regolamentata.
Inoltre, la legge considera “professionista” non soltanto il venditore, ma anche il soggetto che promuove l’acquisto. Un ente che pubblicizzi attivamente il prodotto sui propri canali potrebbe quindi assumere un ruolo più ampio rispetto a quello di semplice destinatario delle somme, salvo che ricorrano le specifiche esclusioni previste per le attività svolte direttamente dagli enti non commerciali.
Un accordo scritto diventa essenziale
Prima dell’avvio della campagna è opportuno disciplinare per iscritto almeno:
Il produttore o il promotore dovrà comunicare all’AGCM le informazioni sulla campagna almeno quindici giorni prima della messa in vendita e indicare il termine entro il quale sarà effettuato il versamento. Entro tre mesi dalla scadenza di tale termine dovrà poi comunicare l’avvenuta esecuzione del pagamento.
L’ente beneficiario dovrebbe quindi chiedere copia delle comunicazioni trasmesse all’Autorità, del rendiconto delle vendite e della documentazione attestante il versamento.
Attenzione alla natura delle somme ricevute
La legge regola la trasparenza della campagna, ma non qualifica automaticamente le somme come erogazioni liberali.
Quando l’ente non assume alcuna controprestazione, il versamento potrà essere trattato come liberalità, ricorrendone le condizioni. Se, invece, l’ente si impegna a promuovere il prodotto, concedere visibilità commerciale, partecipare a eventi pubblicitari o garantire un’esclusiva, il rapporto potrebbe assumere natura di sponsorizzazione, licenza del marchio o prestazione promozionale, con possibili conseguenze fiscali e IVA.
Prima di emettere una ricevuta per donazione sarà quindi necessario verificare il contenuto effettivo dell’accordo.
Utilizzo e rendicontazione dei fondi
La finalità alla quale saranno destinate le somme deve essere comunicata al consumatore. L’ente dovrà pertanto assicurarsi che tale finalità sia coerente con le proprie attività e concretamente realizzabile.
Quando la campagna finanzia un progetto specifico, è consigliabile:
Sanzioni e rischio reputazionale
La violazione degli obblighi informativi e delle comunicazioni all’AGCM può comportare una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. L’Autorità può inoltre imporre la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sui siti internet, sui social network e su altri mezzi di comunicazione.
Anche quando la sanzione riguarda formalmente l’impresa o il promotore, il coinvolgimento del nome dell’ente può generare conseguenze reputazionali significative. Per questo è opportuno verificare preventivamente l’affidabilità del partner, la correttezza della campagna e la coerenza di tutti i messaggi rivolti al pubblico.
La nuova disciplina non si applica alle promozioni, vendite e forniture già in corso alla data del 21 luglio 2026. Rinnovi, proroghe o nuove edizioni dovranno invece essere valutati con attenzione.