Con la circolare n. 6 del 17 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti applicativi in merito al nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata, previsto dall’art. 13, comma 2-bis, del Codice del Terzo settore e reso operativo dal D.M. 18 febbraio 2026, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2026.
Come già illustrato nella nostra newsletter del mese di marzo 2026, il nuovo schema, denominato modello “E”, è destinato agli ETS con entrate annue non superiori a euro 60.000.
Sotto il profilo sostanziale, il Ministero chiarisce che il modello E non introduce un nuovo sistema contabile, né modifica i criteri di rilevazione del rendiconto per cassa. Esso costituisce, più precisamente, una semplificazione espositiva del rendiconto per cassa ordinario di cui al modello D approvato con D.M. 5 marzo 2020: i dati continuano infatti a essere rilevati secondo il criterio delle sole movimentazioni monetarie, ma vengono esposti in forma sintetica, a livello di macroaggregati, senza il dettaglio delle singole voci. La circolare sottolinea, quindi, il carattere derivato e non innovativo del nuovo schema rispetto alla modulistica già vigente.
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, il documento precisa che il modello E può essere utilizzato da tutti gli ETS con entrate annue non superiori a euro 60.000, con esclusione delle imprese sociali e degli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Il Ministero specifica inoltre che tale facoltà opera indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione perseguita dalla novella normativa.
La circolare ribadisce poi un profilo di particolare rilievo operativo: l’utilizzo del modello aggregato costituisce una facoltà e non un obbligo. L’ETS che rientri nei requisiti dimensionali può scegliere se adottare il rendiconto per cassa in forma aggregata, continuare a redigere il rendiconto per cassa ordinario oppure, ove ritenuto opportuno, predisporre il bilancio economico-patrimoniale. Resta fermo, tuttavia, che una volta esercitata l’opzione per il modello E, l’ente è tenuto a utilizzare la relativa modulistica senza potersene discostare.
Sotto il profilo temporale, il Ministero chiarisce che il nuovo schema è utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto. Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, il modello E sarà dunque applicabile a partire dal rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il nuovo modello potrà invece essere adottato già con riferimento agli esercizi in corso al 21 marzo 2026 e in chiusura nel corso dell’anno.
Di particolare interesse è anche il chiarimento relativo agli ETS con personalità giuridica e con entrate inferiori a euro 60.000, il cui esercizio risultasse già chiuso alla data del 21 marzo 2026. In tale ipotesi, la circolare esclude che l’ente debba redigere obbligatoriamente il bilancio economico-patrimoniale per il solo fatto di non poter ancora utilizzare il modello E, ammettendo invece la possibilità di fare ricorso al rendiconto per cassa ordinario, modello D. La soluzione viene motivata sia in base al dato letterale dell’art. 13, comma 2-bis, CTS, sia in ragione del carattere non innovativo del nuovo modello, sia, infine, in coerenza con la finalità di semplificazione perseguita dal legislatore.
In termini interpretativi, il documento ministeriale conferma che la novità normativa incide esclusivamente sulla forma di rappresentazione del rendiconto e non attenua gli obblighi sostanziali di corretta rilevazione dei flussi finanziari. Per gli ETS interessati, ciò implica che la semplificazione documentale non può tradursi in una minore attenzione alla tenuta della contabilità interna, alla corretta classificazione di entrate e uscite e alla verifica del mantenimento del requisito dimensionale. Il modello E rappresenta dunque uno strumento di alleggerimento formale, ma non un regime contabile “semplificato” in senso sostanziale.