Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno 2026, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo correttivo “omnibus” della riforma fiscale, contenente diverse disposizioni integrative e correttive in materia tributaria.
Tra le novità di interesse per il Terzo Settore si segnala l’introduzione di una specifica clausola di salvaguardia ai fini IRAP per gli Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali.
Come noto, dal periodo d’imposta 2026 diventa pienamente operativo il nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, con le regole di qualificazione commerciale e non commerciale previste dal Codice del Terzo Settore.
Tale passaggio avrebbe potuto generare incertezze nel coordinamento con la disciplina IRAP e, in alcuni casi, determinare un possibile aggravio fiscale per gli enti, soprattutto per gli ETS non commerciali che svolgono anche attività con rilievo economico.
La clausola di salvaguardia IRAP
Lo schema di decreto introduce un nuovo articolo 82-bis nel Codice del Terzo Settore, dedicato alle disposizioni in materia di IRAP, secondo cui, per gli Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività svolta continui a essere determinata, ai fini IRAP, secondo le disposizioni del TUIR.
In sostanza, la disposizione mira a evitare che il nuovo regime fiscale degli ETS produca automaticamente effetti peggiorativi sulla determinazione della base imponibile IRAP, mantenendo continuità con i criteri fiscali già utilizzati per distinguere attività commerciali e non commerciali.
Restano escluse da questa misura le imprese sociali, per le quali continua ad applicarsi la disciplina specifica prevista dalla normativa di riferimento.
Per gli altri ETS, la disposizione dovrebbe consentire di continuare a valutare la natura commerciale o non commerciale delle attività secondo i criteri del TUIR, senza applicare automaticamente i criteri qualificatori propri del Codice del Terzo Settore.
Attenzione al testo definitivo
È importante evidenziare che si tratta, allo stato, di uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare. La disposizione dovrà quindi essere monitorata fino alla pubblicazione del testo definitivo, anche per verificare eventuali modifiche, la decorrenza effettiva, il coordinamento con le regole regionali IRAP e gli eventuali chiarimenti applicativi dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero.
In vista dell’entrata a regime della fiscalità ETS, gli enti e i professionisti che li assistono dovrebbero verificare con attenzione: