DDL beneficienza

Approvato il DDL “beneficenza”: nuove regole di trasparenza per le vendite collegate a finalità solidali

Celeste Infantino
02/07/2026
DDL beneficienza

Il 16 giugno 2026 è stato approvato in via definitiva dal Senato il Disegno di legge n. 1864, recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

Il provvedimento, noto nel dibattito pubblico come DDL “beneficenza”, ancora in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per poter entrare in vigore, introduce una disciplina specifica per le iniziative commerciali nelle quali la vendita di prodotti viene presentata al pubblico come collegata a una finalità benefica, solidaristica o di sostegno a enti meritevoli, inclusi gli Enti del Terzo Settore.

La nuova disciplina nasce dall’esigenza di rafforzare la trasparenza verso i consumatori e di evitare comunicazioni ambigue o fuorvianti, soprattutto nei casi in cui campagne promozionali, vendite di prodotti, iniziative di marketing o attività realizzate tramite influencer siano associate a donazioni o devoluzioni in favore di enti non profit.

A chi interessa la nuova disciplina

La norma non riguarda solo le imprese produttrici o distributrici, ma interessa anche gli enti non profit e gli Enti del Terzo Settore che vengono indicati come beneficiari di campagne commerciali o promozionali.

In particolare, il provvedimento assume rilievo quando un’impresa, un professionista, un venditore o un soggetto attivo nella comunicazione commerciale promuove un prodotto dichiarando che una parte del prezzo o del ricavato sarà destinata a un ente, a un progetto sociale o a una finalità benefica.

Per gli ETS e le altre realtà non profit, quindi, la nuova disciplina non introduce necessariamente un obbligo diretto in ogni attività ordinaria di raccolta fondi, ma impone particolare attenzione quando l’ente partecipa, autorizza, sostiene o viene indicato come beneficiario di iniziative commerciali promosse da soggetti terzi.

Le informazioni che dovranno essere chiare

Il cuore della nuova disciplina è rappresentato dall’obbligo di fornire informazioni chiare, semplici e verificabili al consumatore.

Quando un prodotto viene venduto dichiarando che parte dei proventi sarà destinata a finalità benefiche, dovranno essere indicati con chiarezza almeno tre elementi:

  • il soggetto beneficiario della devoluzione;
  • la finalità per la quale le somme saranno utilizzate;
  • la quota del prezzo o l’importo per unità di prodotto effettivamente destinato alla finalità dichiarata.

Ciò implica che non sarà più sufficiente una formula generica come “parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza”. Sarà invece necessario specificare chi riceverà le somme, per quale progetto o finalità e in quale misura.

Comunicazioni, pubblicità e influencer marketing

Gli obblighi informativi non riguarderanno solo il prodotto o il punto vendita, ma anche le comunicazioni commerciali e pubblicitarie, comprese quelle realizzate online.

Il tema è particolarmente rilevante per campagne social, influencer marketing, collaborazioni con testimonial, e-commerce, iniziative promosse attraverso newsletter, landing page o materiali digitali.

Per gli enti beneficiari sarà quindi opportuno verificare preventivamente che il partner commerciale utilizzi messaggi corretti, coerenti e non equivoci, evitando affermazioni generiche o promesse non supportate da accordi, importi o criteri di calcolo chiari.

Comunicazione preventiva all’AGCM e rendicontazione

Il provvedimento prevede inoltre specifici obblighi di comunicazione preventiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Prima della messa in vendita del prodotto, dovranno essere comunicati all’Autorità il soggetto beneficiario, la finalità della donazione, la quota o l’importo devoluto e i tempi previsti per il versamento.

Una volta effettuata la devoluzione, dovrà essere comunicata anche l’avvenuta esecuzione del versamento.

Per gli enti beneficiari sarà quindi importante conservare una documentazione ordinata delle somme ricevute, degli accordi sottoscritti, delle finalità vincolate e dell’effettivo impiego delle risorse.

Sanzioni

La nuova disciplina attribuisce all’AGCM il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi informativi e di comunicazione.

Le sanzioni potranno arrivare fino a 50.000 euro e, in alcune ipotesi, potranno essere raddoppiate.

Resta inoltre ferma la possibile applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, ove ne ricorrano i presupposti.

Cosa devono fare gli ETS e gli enti non profit

Per gli enti del Terzo Settore e per le altre realtà non profit, la nuova disciplina suggerisce l’adozione di alcune cautele operative.

In particolare, sarà opportuno:

  • formalizzare per iscritto gli accordi con imprese, produttori, venditori, agenzie di comunicazione o influencer;
  • indicare con precisione la finalità dell’iniziativa e il progetto beneficiario;
  • definire l’importo fisso o la percentuale del prezzo destinata all’ente;
  • verificare preventivamente i messaggi pubblicitari e promozionali;
  • evitare formulazioni generiche o potenzialmente fuorvianti;
  • conservare evidenza dei versamenti ricevuti;
  • rendicontare internamente la destinazione delle somme;
  • coordinare l’iniziativa con gli obblighi già previsti dal Codice del Terzo Settore in materia di raccolta fondi, trasparenza e bilancio.

Attenzione alla distinzione tra raccolta fondi e iniziative commerciali di terzi

Un punto importante è distinguere tra la raccolta fondi svolta direttamente dall’ente e le iniziative commerciali promosse da soggetti terzi.

La raccolta fondi degli ETS resta disciplinata dal Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida. Tuttavia, quando la finalità benefica viene utilizzata come elemento di promozione della vendita di un prodotto, entrano in gioco anche le nuove regole di trasparenza previste dal DDL 1864.

Per questo motivo, ogni volta che un ente viene indicato come destinatario di parte dei proventi di una vendita, sarà opportuno verificare se l’iniziativa rientri nel nuovo perimetro normativo.

Occorrerà dunque prestare particolare attenzione soprattutto a tre profili:

  1. la qualificazione giuridica dell’accordo tra ente beneficiario e soggetto commerciale;
  2. la corretta rappresentazione degli importi o delle percentuali devolute;
  3. la tracciabilità delle somme ricevute e la coerenza con le finalità istituzionali dell’ente.

Sarà inoltre opportuno verificare che le somme ricevute siano correttamente contabilizzate e che, in caso di vincolo di destinazione, tale vincolo risulti dalla documentazione interna e, se del caso, dalla rendicontazione dell’ente.

Per gli Enti del Terzo Settore e per le altre realtà non profit, la nuova disciplina rappresenta un’opportunità per rafforzare la fiducia dei donatori, dei consumatori e dei partner, ma richiede anche maggiore attenzione nella gestione delle collaborazioni con imprese, brand, professionisti e influencer.

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