È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il DPCM 26 marzo 2026, n. 84, recante il regolamento attuativo dell’art. 1, commi 857 e 858, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ossia la Legge di Bilancio 2025.
Il decreto, che entrerà in vigore il 4 giugno 2026, definisce cosa debba intendersi per “contributo di entità significativa a carico dello Stato” e introduce specifici obblighi di verifica e comunicazione in capo agli organi di controllo dei soggetti beneficiari.
La disciplina si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a rafforzare il presidio sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a verificare che i contributi statali rilevanti siano effettivamente impiegati per le finalità o per i progetti per i quali sono stati concessi.
La qualificazione del contributo come “di entità significativa” rileva anche ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa richiamate dall’art. 1, comma 858, della Legge di Bilancio 2025, salvo le esclusioni espressamente previste dal decreto.
Quando un contributo è “di entità significativa”
Ai sensi del DPCM n. 84/2026, sono considerati di entità significativa i contributi a carico dello Stato erogati da:
Per rientrare nella disciplina, i contributi devono essere destinati alla realizzazione di finalità o specifici progetti di interesse pubblico e devono superare determinate soglie dimensionali. In particolare, il decreto considera rilevanti i contributi di importo superiore a 1 milione di euro annui oppure, se di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, quelli che rappresentano almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.
Ai fini del calcolo rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
Le esclusioni espressamente previste
Uno degli aspetti più rilevanti del decreto riguarda il perimetro soggettivo di applicazione.
Il DPCM esclude espressamente alcune categorie di contributi e di beneficiari. Non rientrano nella disciplina, tra gli altri, i contributi:
Ne deriva che, per gli ETS in senso proprio, l’impatto diretto della nuova disciplina appare limitato, in ragione dell’esclusione prevista dal decreto. Diverso può essere il caso di altri enti, organismi o fondazioni non qualificati come ETS, ONLUS o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ricevano contributi pubblici statali rilevanti e che non rientrino nelle ipotesi di esclusione.
Decorrenza della disciplina
Il decreto prevede che le nuove regole si applichino ai contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.
Questo profilo è particolarmente importante perché impone ai soggetti potenzialmente interessati di verificare non soltanto i contributi futuri, ma anche quelli già percepiti nel corso del 2025, al fine di comprendere se siano integrati i presupposti dimensionali e oggettivi previsti dal regolamento.
Gli obblighi degli organi di controllo
Il DPCM attribuisce un ruolo centrale ai collegi di revisione e ai collegi sindacali, anche in forma monocratica, che devono svolgere apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali gli stessi sono stati concessi, oppure che abbia determinato la realizzazione dei progetti previsti.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, gli organi di controllo devono trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Il decreto prevede inoltre che, ove tali organi non siano già esistenti, i soggetti beneficiari debbano provvedere alla loro costituzione, anche in forma monocratica, previa approvazione delle necessarie modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.
Effetti del mancato invio della relazione
Il mancato invio della relazione, oppure la comunicazione della mancata esecuzione del progetto o del mancato rispetto delle finalità per cui il contributo è stato concesso, potrà essere valutato ai fini dell’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo nelle annualità successive.
La norma introduce quindi un meccanismo di responsabilizzazione del beneficiario: la corretta gestione delle somme ricevute e la tempestività degli adempimenti diventano elementi rilevanti anche ai fini della continuità del sostegno pubblico.
Gli obblighi dei soggetti erogatori
Il decreto prevede obblighi anche in capo ai soggetti erogatori che, entro il 28 febbraio di ciascun anno, dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF – Ragioneria Generale dello Stato, gli esiti dell’attività di ricognizione relativa a società, enti, organismi e fondazioni ai quali risultino assegnati, nel precedente esercizio finanziario, contributi di entità significativa.
Le prossime disposizioni operative
Il DPCM rinvia a un successivo atto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità di trasmissione telematica della relazione degli organi di controllo e delle ulteriori disposizioni applicative e operative. Tale atto dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Cosa devono fare gli enti interessati
I soggetti potenzialmente rientranti nel perimetro applicativo dovrebbero avviare una verifica preliminare volta a: