Nuovi chiarimenti adempimenti RUNTS

ETS: nuovi chiarimenti su libri sociali, governance e adempimenti RUNTS

Celeste Infantino
30/04/2026
Nuovi chiarimenti adempimenti RUNTS

Con la nota direttoriale del 27 marzo 2026, emessa in riscontro ad alcuni quesiti formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti di rilievo operativo in materia di disciplina generale degli ETS, organizzazione interna e rapporti con il RUNTS.

I principali temi affrontati riguardano: diritto di esame dei libri sociali, attività volontaria e cariche sociali, remunerazione degli amministratori, membri supplenti dell’organo di controllo e delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel RUNTS.

Libri sociali
Il Ministero chiarisce che lo statuto può disciplinare le modalità di accesso ai libri sociali da parte degli associati, ma non può escludere tale diritto in modo assoluto. Sono ammesse limitazioni ragionevoli, ad esempio per esigenze di riservatezza o per evitare interferenze con il regolare funzionamento dell’ente, ma non è legittima una clausola statutaria che renda totalmente inaccessibili i libri di uno o più organi sociali.

Cariche sociali e volontariato
La titolarità di una carica sociale può rientrare nell’attività di volontariato, purché ricorrano i requisiti previsti dall’art. 17 CTS, a partire dalla gratuità. Resta fermo che non possono coesistere, nella stessa persona e con riferimento al medesimo ente, la qualifica di volontario e quella di prestatore retribuito. Il Ministero ricorda inoltre che l’obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni volontarie occasionali. Diversamente, l’associato che si limiti a coadiuvare occasionalmente gli organi sociali non deve essere necessariamente qualificato come volontario.

Compensi agli amministratori
Per gli ETS diversi dalle ODV, la nota ritiene ammissibile che l’assemblea deliberi un compenso a favore dei componenti dell’organo di amministrazione anche in assenza di una previsione statutaria espressa, purché lo statuto non lo vieti e purché il compenso sia determinato nel rispetto dell’art. 8 CTS, a tutela del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Per le ODV, invece, continua a operare il principio di gratuità delle cariche sociali, salvo quanto previsto per l’organo di controllo.

Supplenti dell’organo di controllo
La nomina dei membri supplenti è possibile solo se espressamente prevista dallo statuto. I supplenti non devono essere iscritti nel RUNTS finché non subentrano come componenti effettivi, ma devono possedere sin dalla designazione i requisiti richiesti per i membri titolari.

Delega al terzo per gli adempimenti RUNTS
La possibilità di delegare a un terzo il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel RUNTS risponde a finalità di semplificazione amministrativa. Tuttavia, la nota precisa che l’eventuale sanzione per omesso o ritardato adempimento resta applicabile ai soli amministratori e non anche al delegato; l’eventuale responsabilità di quest’ultimo rileva sul piano del rapporto privatistico con il delegante.

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