Con un avviso pubblicato il 16 dicembre 2025 sul proprio sito e su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la cessazione dell’Anagrafe delle ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2026 e ha richiamato le istruzioni operative per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, che gli enti interessati devono trasmettere entro il 31 marzo 2026.
L’intervento si inserisce nel percorso di completamento del sistema del Terzo Settore e rende particolarmente importante, per gli enti che avevano la qualifica di ONLUS, gestire in modo tempestivo la transizione: non si tratta infatti di un passaggio “automatico”, ma di un processo che richiede coerenza tra statuto, governance, attività svolte e assetti organizzativi rispetto alla sezione RUNTS di destinazione.
Il punto operativo centrale: la scadenza
L’aspetto pratico più rilevante è la tempistica: la domanda di iscrizione al RUNTS deve essere presentata entro il 31 marzo 2026.
Cosa comporta, in concreto, la soppressione dell’Anagrafe ONLUS?
La soppressione dell’Anagrafe segna il superamento del sistema che, per anni, ha rappresentato il riferimento amministrativo e fiscale per la qualifica ONLUS. In tale contesto, il regime previsto dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997 non costituisce più il perno di inquadramento per gli enti che erano iscritti all’Anagrafe. Di conseguenza, gli enti ancora presenti nell’Anagrafe ONLUS devono, in sostanza, scegliere tra due opzioni:
Sono esenti dall’obbligo di devoluzione i trust e gli enti a controllo pubblico che, ai sensi dell’art. 4 del CTS, non possono iscriversi al RUNTS. Per gli altri enti, invece, il tema della devoluzione diventa un profilo da presidiare con attenzione.
Perché l’iscrizione al RUNTS non è un “click”
L’iscrizione presuppone che l’ente sia coerente nei requisiti sostanziali: finalità, attività svolte, assetto di governance, vincoli su utili/avanzi, clausole di destinazione e devoluzione del patrimonio, e così via. In altre parole, occorre che statuto e prassi operative siano allineati ai requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore e dalla sezione RUNTS individuata.
Per gli enti che non avessero gà provveduto in tal senso, la scadenza del 31 marzo 2026 impone dunque di avviare subito un percorso ordinato, considerando che la domanda telematica richiede spesso:
Cosa rischia una ONLUS che affronta il passaggio in ritardo o senza struttura
Nella prassi, le criticità più frequenti non derivano dal merito dell’ente, ma da una gestione “a ridosso” della scadenza o da documentazione non perfettamente coerente.
Questo può comportare: