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Soppressione Anagrafe ONLUS dal 1° gennaio 2026: cosa cambia e cosa fare per l’iscrizione al RUNTS

Celeste Infantino
27/02/2026
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Con un avviso pubblicato il 16 dicembre 2025 sul proprio sito e su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la cessazione dell’Anagrafe delle ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2026 e ha richiamato le istruzioni operative per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, che gli enti interessati devono trasmettere entro il 31 marzo 2026.

L’intervento si inserisce nel percorso di completamento del sistema del Terzo Settore e rende particolarmente importante, per gli enti che avevano la qualifica di ONLUS, gestire in modo tempestivo la transizione: non si tratta infatti di un passaggio “automatico”, ma di un processo che richiede coerenza tra statuto, governance, attività svolte e assetti organizzativi rispetto alla sezione RUNTS di destinazione.

Il punto operativo centrale: la scadenza

L’aspetto pratico più rilevante è la tempistica: la domanda di iscrizione al RUNTS deve essere presentata entro il 31 marzo 2026.

Cosa comporta, in concreto, la soppressione dell’Anagrafe ONLUS?

La soppressione dell’Anagrafe segna il superamento del sistema che, per anni, ha rappresentato il riferimento amministrativo e fiscale per la qualifica ONLUS. In tale contesto, il regime previsto dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997 non costituisce più il perno di inquadramento per gli enti che erano iscritti all’Anagrafe. Di conseguenza, gli enti ancora presenti nell’Anagrafe ONLUS devono, in sostanza, scegliere tra due opzioni:

  1. Iscrizione al RUNTS
    Presentando la domanda nella sezione coerente con la propria natura (ad esempio, ETS “ordinari” o, se del caso, Impresa Sociale).
  2. Devoluzione del patrimonio
    In caso di mancata presentazione della domanda entro il 31 marzo 2026, trova applicazione quanto previsto dall’art. 34, comma 14, del D.M. 106/2020, secondo cui gli enti iscritti all’Anagrafe ONLUS devono devolvere il patrimonio ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 460/1997.

Sono esenti dall’obbligo di devoluzione i trust e gli enti a controllo pubblico che, ai sensi dell’art. 4 del CTS, non possono iscriversi al RUNTS. Per gli altri enti, invece, il tema della devoluzione diventa un profilo da presidiare con attenzione.

Perché l’iscrizione al RUNTS non è un “click”

L’iscrizione presuppone che l’ente sia coerente nei requisiti sostanziali: finalità, attività svolte, assetto di governance, vincoli su utili/avanzi, clausole di destinazione e devoluzione del patrimonio, e così via. In altre parole, occorre che statuto e prassi operative siano allineati ai requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore e dalla sezione RUNTS individuata.

Per gli enti che non avessero gà provveduto in tal senso, la scadenza del 31 marzo 2026 impone dunque di avviare subito un percorso ordinato, considerando che la domanda telematica richiede spesso:

  • una verifica preliminare di inquadramento (quale sezione RUNTS è corretta);
  • il controllo dello statuto e, se necessario, il suo adeguamento;
  • la raccolta e sistematizzazione della documentazione (organi sociali, atti, dati identificativi, ecc.);
  • la predisposizione di delibere/verbali coerenti con l’assetto effettivo dell’ente e di tutto il set documentale per la pratica telematica (dati anagrafici dei soggetti nominati nei vari organi, codifica delle attività di interesse generale, bilanci, ecc.).

Cosa rischia una ONLUS che affronta il passaggio in ritardo o senza struttura

Nella prassi, le criticità più frequenti non derivano dal merito dell’ente, ma da una gestione “a ridosso” della scadenza o da documentazione non perfettamente coerente.

Questo può comportare:

  • richieste di integrazione e conseguente allungamento dei tempi;
  • necessità di interventi correttivi su statuto o verbali;
  • difficoltà nei rapporti con terzi (banche, partner, pubblica amministrazione) nel periodo di transizione, quando l’ente deve dimostrare con chiarezza il proprio inquadramento.

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