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Iscrizione al RUNTS e personalità giuridica:

la verifica della consistenza patrimoniale e la relazione di stima giurata

02/11/2022
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Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore e l’avvio dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), gli enti dotati degli specifici requisiti di cui al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”) possono presentare istanza per iscriversi in una delle 7 sezioni previste dal registro stesso e acquisire la corrispondente qualifica.

Per le modalità di iscrizione occorre far riferimento a quanto disposto nel DM n. 106 del 15/09/2020, che individua procedure diverse a seconda della qualifica di cui si è già in possesso (es. per gli enti iscritti nei previgenti registri delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale è prevista una trasmigrazione automatica nel RUNTS).

Per quanto riguarda i soggetti dotati di personalità giuridica, o che intendono acquisirla iscrivendosi nel RUNTS, occorre far riferimento all’art. 22 comma 4 CTS, nonché agli artt. 15-19 del DM sopra richiamato.

Al fine di chiarire le procedure di iscrizione, nel mese di aprile 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una specifica Circolare (n. 9 del 21 aprile 2022) in cui sostanzialmente ha individuato 3 categorie di soggetti:

  1. enti di nuova costituzione che con l'iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 16 del D.M. n. 106/2020);
  2. enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS (articolo 22, comma 1 -bis del Codice; articolo 17 del D.M. n. 106/2020);
  3. enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 18 del D.M. n. 106/2020).

Secondo la predetta Circolare, nei casi sopra individuati, la presentazione dell'istanza può essere effettuata esclusivamente dal notaio, al quale compete in via esclusiva, antecedentemente alla presentazione dell'istanza, la verifica circa "la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore".

Oltre a verificare che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai dettami di cui al Codice del Terzo Settore, il notaio dovrà verificare la sussistenza del patrimonio minimo che, ai sensi dell’art. 22 comma 4 CTS, deve essere non inferiore ai limiti di seguito indicati:

 

FORMA GIURIDICA

REQUISITI MINIMI

PATRIMONIALI

Associazioni

Euro 15.000

Fondazioni

Euro 30.000

 

Ai fini della suddetta verifica, il notaio dovrà produrre un’attestazione basata su una relazione (perizia di stima) giurata di stima elaborata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Come chiarito nella circolare di cui sopra, in ottica di semplificazione, è tuttavia prevista la possibilità, per gli enti che si avvalgono di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, di produrre al notaio una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell'istanza, completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione (Circolare n. 9 del 21/04/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Tale documento potrebbe quindi essere prodotto dall’ente in luogo della perizia di stima giurata, tuttavia occorre precisare che, soprattutto nei casi di organizzazioni con patrimoni particolarmente complessi, i notai richiedono comunque la perizia di stima giurata del patrimonio, al fine di potersi avvalere dei dati certi e attendibili necessari per poter rilasciare la specifica attestazione richiesta dal RUNTS.

La redazione della perizia di stima e il rilascio dell’attestazione della consistenza patrimoniale rappresentano un argomento di grande attualità, in quanto, a ridosso della scadenza del 5 novembre 2022, data ultima per il completamento del processo di trasmigrazione automatica nel RUNTS delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei previgenti registri, molti enti dotati delle predette qualifiche stanno ricevendo dagli uffici del RUNTS una richiesta di integrazione documentale che, nel caso di soggetti già dotati di personalità giuridica, prevede altresì la trasmissione dell’attestazione in parola da parte del notaio rogante.

Tale integrazione, a norma del DM sopra richiamato, deve perfezionarsi nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte degli uffici del RUNTS: l’omessa trasmissione delle informazioni richieste entro il termine, infatti, comporta la mancata iscrizione al registro dell’ente trasmigrante.

Occorre dunque attivarsi per tempo al fine di incaricare i professionisti di fiducia per la stesura dei documenti richiesti.

Crowe Bompani, come società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, è in grado di redigere le perizie di stima necessarie per le finalità più sopra rappresentate.