Come noto, le prestazioni rese dagli enti associativi nei confronti di soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ad oggi sono considerate fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972, a determinate condizioni (assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura associativa, rispetto dei requisiti statutari, ecc.).
Il D.L. 146/2021, art. 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, in attuazione della Direttiva IVA e per superare una procedura di infrazione UE, ha previsto che tali prestazioni vengano attratte nel sistema IVA, passando da “fuori campo” a “esenti IVA” ex art. 10 DPR 633/72.
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 683) aveva inizialmente fissato l’entrata in vigore di questo nuovo regime, data poi più volte rinviata (da 2024 a 2025, poi a 2026 con il “Milleproroghe”).
La novità dell’ultimo momento riguarda la conferma, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, circa l’introduzione di una proroga di 10 anni dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA descritto.
La misura – recepita in uno schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025 e in corso di pubblicazione – sposta dunque al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA previsto dall’art. 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021 e dall’art. 1, comma 683, L. 234/2021.
In termini pratici, fino al 31 dicembre 2035 continuerà ad applicarsi l’attuale regime di esclusione dal campo IVA per i corrispettivi specifici versati dai soci alle associazioni non profit che rispettano i requisiti di legge.
In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, il quadro che si delinea è il seguente:
Le prestazioni istituzionali rese ai soci, associati, partecipanti o tesserati continuano a non essere soggette ad IVA (operazioni fuori campo IVA), purché:
Per effetto della proroga, non scatta, per il solo fatto di riscuotere corrispettivi specifici dai soci, l’obbligo di:
La proroga non incide sul trattamento IVA di eventuali attività commerciali “pure” svolte dall’ente (bar, merchandising, sponsorizzazioni, cessione di beni o servizi a non soci, ecc.), che continuano a seguire le regole ordinarie (apertura partita IVA, fatturazione/corrispettivi, ecc.), con possibilità di regimi agevolati ove applicabili (es. ex L. 398/1991 per le ASD).
La proroga interviene in un contesto in cui è ancora in corso il riordino complessivo del regime IVA degli Enti del Terzo settore (ETS) e degli enti associativi in generale: il rinvio al 2036 consente un allineamento più graduale con la disciplina del Codice del Terzo settore e con le esenzioni speciali previste per alcune tipologie di attività di utilità sociale.
Impatti operativi e raccomandazioni
Alla luce di quanto sopra, si suggerisce agli organi direttivi delle associazioni di:
Tenere distinti e correttamente documentati gli eventuali proventi di natura commerciale, valutando l’opportunità di regimi agevolati (es. L. 398/1991 per le ASD), l’impatto sul mantenimento della qualifica di ente non commerciale e la corretta imputazione ai fini IVA e imposte dirette.