Maxi proroga

Regime IVA per le associazioni: arriva la maxi proroga di 10 anni per l’adeguamento

Celeste Infantino
01/12/2025
Maxi proroga

Come noto, le prestazioni rese dagli enti associativi nei confronti di soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ad oggi sono considerate fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972, a determinate condizioni (assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura associativa, rispetto dei requisiti statutari, ecc.).

Il D.L. 146/2021, art. 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, in attuazione della Direttiva IVA e per superare una procedura di infrazione UE, ha previsto che tali prestazioni vengano attratte nel sistema IVA, passando da “fuori campo” a “esenti IVA” ex art. 10 DPR 633/72.

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 683) aveva inizialmente fissato l’entrata in vigore di questo nuovo regime, data poi più volte rinviata (da 2024 a 2025, poi a 2026 con il “Milleproroghe”).

La novità dell’ultimo momento riguarda la conferma, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, circa l’introduzione di una proroga di 10 anni dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA descritto.

La misura – recepita in uno schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025 e in corso di pubblicazione – sposta dunque al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA previsto dall’art. 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021 e dall’art. 1, comma 683, L. 234/2021.

In termini pratici, fino al 31 dicembre 2035 continuerà ad applicarsi l’attuale regime di esclusione dal campo IVA per i corrispettivi specifici versati dai soci alle associazioni non profit che rispettano i requisiti di legge.

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, il quadro che si delinea è il seguente:

  1. Mantenimento dell’attuale regime “fuori campo IVA” fino al 31.12.2035.

    Le prestazioni istituzionali rese ai soci, associati, partecipanti o tesserati continuano a non essere soggette ad IVA (operazioni fuori campo IVA), purché:

    • l’ente abbia i requisiti di ente non commerciale / associazione senza scopo di lucro;
    • lo statuto sia conforme alle clausole previste dalla normativa fiscale e, ove applicabile, dal Codice del Terzo settore;
    • i corrispettivi specifici siano collegati ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
  2. Nessun obbligo generalizzato di apertura di partita IVA per i soli corrispettivi specifici.

    Per effetto della proroga, non scatta, per il solo fatto di riscuotere corrispettivi specifici dai soci, l’obbligo di:

    • apertura della partita IVA (se non già presente per altre attività commerciali);
    • utilizzo di registratori telematici / invio corrispettivi per tali proventi istituzionali;
    • applicazione dell’IVA e correlati adempimenti (registri IVA, liquidazioni, dichiarazioni, ecc.).
  3. Resta distinto il trattamento delle attività commerciali

    La proroga non incide sul trattamento IVA di eventuali attività commerciali “pure” svolte dall’ente (bar, merchandising, sponsorizzazioni, cessione di beni o servizi a non soci, ecc.), che continuano a seguire le regole ordinarie (apertura partita IVA, fatturazione/corrispettivi, ecc.), con possibilità di regimi agevolati ove applicabili (es. ex L. 398/1991 per le ASD).

  4. Coordinamento con il Terzo settore (ETS)

La proroga interviene in un contesto in cui è ancora in corso il riordino complessivo del regime IVA degli Enti del Terzo settore (ETS) e degli enti associativi in generale: il rinvio al 2036 consente un allineamento più graduale con la disciplina del Codice del Terzo settore e con le esenzioni speciali previste per alcune tipologie di attività di utilità sociale.

Impatti operativi e raccomandazioni

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce agli organi direttivi delle associazioni di:

  • conservare l’attuale impostazione IVA per le attività istituzionali;
  • continuare a trattare come fuori campo IVA i corrispettivi specifici versati dai soci per le attività istituzionali, con la medesima modalità di incasso e rendicontazione finora adottata (ricevute, quietanze, registrazioni interne, ecc.);
  • verificare periodicamente i requisiti statutari e sostanziali;
  • assicurarsi che lo statuto contenga tutte le clausole richieste (assenza di lucro, democraticità, divieto di distribuzione utili, disciplina del patrimonio in caso di scioglimento, ecc.) e che la gestione concreta dell’ente sia coerente con la qualifica di ente non commerciale;
  • monitorare il peso delle attività commerciali

Tenere distinti e correttamente documentati gli eventuali proventi di natura commerciale, valutando l’opportunità di regimi agevolati (es. L. 398/1991 per le ASD), l’impatto sul mantenimento della qualifica di ente non commerciale e la corretta imputazione ai fini IVA e imposte dirette.

CONTATTACI

Iscriviti alla nostra newsletter mensile a tema non profit