Tra le diverse misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024), desta particolare attenzione la disposizione che va a limitare la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali da parte di persone fisiche titolari di redditi consistenti.
In particolare, secondo l’art. 1 comma 10 della suddetta Legge, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i titolari di redditi superiori a 75.000 Euro gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione entro una soglia limite che deve essere determinata tenendo conto dei seguenti importi base:
Partendo da tali importi, per il computo della soglia limite occorrerà applicare i seguenti coefficienti, stabiliti in funzione del numero e delle condizioni dei figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente:
COEFFICIENTE |
CONDIZIONI |
0,50 |
se nel nucleo familiare non sono presenti figli di età non superiore a 24 anni (condizione ex art. 12 comma 2 TUIR) |
0,70 |
se nel nucleo familiare è presente un figlio di età non superiore a 24 anni (condizione ex art. 12 comma 2 TUIR) |
0,85 |
se nel nucleo familiare sono presenti due figli di età non superiore a 24 anni (condizione ex art. 12 comma 2 TUIR) |
1 |
se nel nucleo familiare sono presenti:
|
Per quanto riguarda le tipologie di spese coinvolte nel computo, sono state escluse solo le detrazioni per spese sanitarie, per investimenti nelle start-up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative.
Analizzando la misura dal punto di vista degli enti non profit, si evince chiaramente quanto possa avere ripercussioni negative sulla raccolta fondi, in quanto il contribuente che non può ottenere benefici fiscali dalla donazione a favore di enti del Terzo Settore (detrazioni spettanti sulle erogazioni liberali ex art. 83 del D. Lgs. n. 117/2017) o sugli investimenti nel capitale sociale delle imprese sociali (ex art. 18 del D. Lgs. n. 112/2017), potrebbe essere disincentivato a versare questa tipologia di fondi.
Ci si chiede allora se questa misura, così gravosa nei confronti di enti che vivono di raccolta fondi, possa essere in qualche modo rivista e rimodulata, al fine di escludere dal computo le detrazioni collegate a queste misure di sostegno preziose per l’operatività degli enti del Terzo Settore.