Lo svolgimento di attività di sponsorizzazione può rappresentare per molti enti fonte di importanti entrate finanziarie da destinare al sostegno degli obiettivi strategici, nella misura in cui le relative risorse possono risultare utili per portare avanti le attività di interesse generale statutariamente previste.
Ma cos’è in concreto la sponsorizzazione?
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra due o più parti secondo cui un soggetto, definito sponsor - nella maggior parte dei casi rappresentato da un’impresa, paga un corrispettivo in cambio della pubblicizzazione del suo marchio o prodotto da parte di uno o più sponsees o sponsorizzati, ovvero soggetti estranei scelti in base alla loro attività e notorietà.
Sono noti ed emblematici, ad esempio, i casi di aziende di articoli sportivi o altri prodotti/servizi commerciali che chiedono a squadre di calcio, campioni sportivi, gare automobilistiche, ecc, di sponsorizzare il proprio marchio (ad esempio, esponendo il logo su locandine, magliette, ecc), in cambio di un corrispettivo erogato allo sponsee.
Si tratta a tutti gli effetti di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in base al quale lo sponsee si obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo dello sponsor, divulgandone così l’immagine o il marchio presso il pubblico e amplificandone, in maniera indiretta, le vendite dei prodotti.
La sponsorizzazione va ricompresa quindi nell’ambito delle attività, dirette o indirette, finalizzate alla commercializzazione dei prodotti o del marchio dell’impresa.
La sponsorizzazione secondo la disciplina delle Onlus
Come noto, ai sensi degli artt. 10 e seg. del D. Lgs. n. 460/1997, gli enti dotati della qualifica di Onlus e iscritti nella relativa Anagrafe detenuta presso l’Agenzia delle Entrate possono svolgere esclusivamente attività istituzionali ed eventuali attività direttamente connesse (nei limiti di legge), essendo per le stesse preclusa la possibilità di svolgere ulteriori attività diverse.
Posto che la normativa in ambito di sponsorizzazione lascia spazio ancora oggi ad alcuni dubbi interpretativi, facendo riferimento ad una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate emessa in materia di “cause related marketing” (Risoluzione n. 356/2002), la sponsorizzazione può essere definita come una particolare tecnica di marketing che, rilevando ai fini fiscali come attività commerciale, non sembrerebbe consentita alle ONLUS in quanto non configurabile quale attività connessa a quella istituzionale. Lo svolgimento di detta attività, dunque, sembrerebbe non concesso alle Onlus, che rischierebbero di perdere la qualifica, con conseguente obbligo di devoluzione del residuo patrimoniale.
Per altro verso, è la stessa Agenzia delle Entrate ad ammettere la suddetta operazione nella sola ipotesi in cui sia possibile associare il marchio dell’impresa al logo della ONLUS nell’ambito di una raccolta occasionale di fondi ai sensi dell'art. 143 del TUIR.
Affinché rispetti i dettami di cui all’art. 143 lett. a) del TUIR, la sponsorizzazione deve riferirsi ad attività di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, svolte dall’ente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
La sponsorizzazione secondo la disciplina del Terzo Settore
La riforma del Terzo Settore si pone espressamente a favore di questa particolare modalità di reperimento di risorse, superando di fatto i limiti imposti per le Onlus, nella misura in cui all’art. 79 comma 5 CTS stabilisce che le attività di sponsorizzazioni, che comunque possono essere svolte dagli enti del terzo settore nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità previsti per le attività diverse (ex art. 6 CTS), non rientrano nel conteggio dei ricavi di natura commerciale da “pesare” per la verifica della prevalenza delle entrate commerciali rispetto alle non commerciali. Verifica che, secondo lo stesso art. 79 CTS, si rende necessaria ai fini della determinazione della natura dell’ente stesso (commerciale/non commerciale).
Rientrando nel novero delle attività diverse, tuttavia, si evidenzia come i relativi ricavi risultano in ogni caso imponibili ai fini fiscali, essendo comunque possibile fruire dei regimi forfettari previsti dal Codice del Terzo Settore per gli enti del terzo settore non commerciali.
Si ricorda infine che per tutto l’anno 2025 la disposizione di cui all’art. 79 CTS non risulta ancora applicabile, essendo subordinata al rilascio della specifica autorizzazione dell’Unione Europea che dovrebbe avvenire nel corso dell’anno 2025.