Preparando il terreno per l’assetto fiscale “a regime” che si consolida nel 2026, il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore dal 13 dicembre 2025 introduce una serie di novità di rilievo per gli enti del Terzo settore.
In particolare, il decreto inserisce nel CTS il nuovo articolo 79-bis, che disciplina un aspetto pratico ma spesso critico: cosa accade quando, a seguito del cambiamento della qualificazione fiscale, un bene strumentale passa dall’area “commerciale” a quella “non commerciale”. In sintesi, la norma consente all’ente, tramite opzione in dichiarazione, di evitare l’imposizione immediata della plusvalenza latente, purché il bene resti destinato allo svolgimento delle attività istituzionali per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La plusvalenza resta però “presidiata”: torna imponibile se il bene viene ceduto o destinato a finalità diverse, o in presenza di altre fattispecie (come il risarcimento per perdita o danneggiamento), secondo regole specifiche di determinazione.
Il decreto interviene poi su alcune misure attese da ODV e APS, aggiornando le soglie del loro regime forfettario e portandole a 85.000 euro, con un coordinamento tra la disciplina transitoria e quella a regime prevista dal Codice.
Sul versante IVA, il D.Lgs. 186/2025 realizza un importante lavoro di “allineamento” del DPR 633/1972: varie disposizioni che in passato facevano riferimento alle ONLUS vengono riscritte richiamando gli ETS. Questo passaggio non è sempre lineare, perché in alcuni punti l’estensione agli ETS viene effettuata escludendo le imprese sociali costituite in forma societaria (libro V, titolo V, codice civile), segno che il legislatore ha voluto mantenere distinzioni soggettive in specifiche fattispecie.
Una delle novità di maggior rilievo riguarda però l’aliquota IVA al 5%: la Tabella A, parte II-bis, n. 1 del DPR 633/1972 viene aggiornata estendendo l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alle imprese sociali costituite nelle forme societarie, affiancandole alle cooperative sociali e ai consorzi già considerati dalla normativa previgente.
Sempre in materia IVA, il decreto contiene un intervento di forte impatto prospettico: viene prorogata la disciplina che esclude dall’IVA alcune operazioni tipiche degli enti associativi, spostando il termine dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036. È una scelta che dà respiro al settore e “sposta in avanti” un passaggio che avrebbe avuto ricadute immediate su molte realtà associative.
Un altro capitolo che merita attenzione è la riscrittura della detrazione IVA per gli enti non commerciali, attraverso un nuovo impianto dell’art. 19-ter del DPR 633/1972. Quando un ente svolge attività economica ma acquista beni o servizi destinati anche a finalità “non economiche”, l’IVA diventa detraibile solo in misura proporzionale, determinata secondo criteri oggettivi coerenti con la natura degli acquisti. In prospettiva, questo rende ancora più centrale la contabilità separata tra attività “da soggetto passivo” e attività “da non soggetto passivo”, con regole adattate anche agli enti che adottano la contabilità pubblica.
Il decreto contiene inoltre ulteriori misure di coordinamento che interessano il mondo dello sport (con aggiornamenti sul regime 398/1991), alcune precisazioni in tema di crisi d’impresa e interventi tecnici su altri istituti IVA.
In vista dell’entrata a regime della fiscalità ETS nel 2026, il D.Lgs. 186/2025 suggerisce quindi di mettere a fuoco tre ambiti operativi: la mappatura delle fattispecie IVA rilevanti (aliquote, esenzioni, perimetro soggettivo ETS/impresa sociale), l’adeguamento dei processi contabili alla logica della contabilità separata e della detrazione “pro-quota” per gli enti non commerciali, e la verifica delle soglie/regimi forfettari applicabili per ODV e APS.