Ominibus 2025 ETS

Decreto Omnibus 2025 e Terzo Settore: tracciabilità e controlli antiterrorismo

Celeste Infantino
15/01/2026
Ominibus 2025 ETS

Per i soggetti obbligati ex D.Lgs. 231/2007 (intermediari, professionisti, ecc.), l’emanazione da parte di UIF (Banca d’Italia) del Provvedimento 18 dicembre 2025, recante le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS)” pubblicato in G.U. n. 302 del 31/12/2025, rappresenta un intervento di forte impatto operativo, andando ad aggiornare il quadro procedurale e informativo in materia di SOS e i relativi presìdi organizzativi.

Le nuove istruzioni si applicano a partire dal 1° luglio 2026, sostituendo da quella data il precedente provvedimento UIF del 4 maggio 2011.

Per gli Enti del Terzo Settore l’effetto è principalmente indiretto, ma concreto: nei casi di operatività “sensibile” (ad esempio donazioni estere significative, flussi transfrontalieri, erogazioni verso beneficiari in contesti/aree a rischio), è ragionevole attendersi un incremento di richieste istruttorie e documentali lungo la filiera (banche, istituti di pagamento, consulenti), anche in materia di finanziamento del terrorismo (CFT).

Questo scenario si innesta sulle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Omnibus” (D.L. 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato in G.U. n. 149 del 30/06/2025 ed entrato in vigore il 01/07/2025), poi convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 09/08/2025; in vigore dal 10/08/2025).

In particolare, l’art. 11 rafforza il presidio sul finanziamento del terrorismo (CFT) e rende più esplicita l’attenzione istituzionale verso il rischio di abuso del non profit.

Il punto qualificante, per il Terzo Settore, è il ruolo attribuito al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), individuato come punto di contatto centrale per rispondere a richieste di altri Stati o organismi internazionali sulle questioni inerenti al rischio di abuso degli enti del Terzo Settore per finalità di finanziamento del terrorismo, nonché per svolgere attività di sensibilizzazione sul rischio specifico cui tali enti possono essere esposti.

Parallelamente, l’Omnibus inserisce nel sistema anche il riferimento al finanziamento della proliferazione, con ricadute soprattutto per i soggetti obbligati nella costruzione delle misure di mitigazione e del framework “risk-based”.

È importante chiarire che tali interventi non determinano l’assoggettamento generalizzato degli ETS agli obblighi tipici del D.Lgs. 231/2007 (adeguata verifica, conservazione AML, SOS UIF). Tuttavia, per fondazioni ed ETS che gestiscono donazioni rilevanti e/o flussi esteri (in entrata o in uscita), la combinazione tra rafforzamento del presidio CFT e aggiornamento delle regole SOS comporta un innalzamento dell’aspettativa di tracciabilità e “evidence-based compliance”, spesso anche su impulso degli intermediari finanziari.

In termini pratici, per gli enti con profilo di rischio medio-alto diventa opportuno (e frequentemente richiesto) strutturare un presidio documentale minimo, in grado di ricostruire i flussi rilevanti per origine, finalità, processo autorizzativo e destinazione delle risorse.

In questa logica, assumono particolare rilievo: una policy sulle donazioni (identificazione del donatore e, se soggetto giuridico, elementi essenziali sul beneficial owner e sull’origine dei fondi; scopo e vincoli; evidenza bancaria), l’adozione di lettere/convenzioni di erogazione con clausole minime di tracciabilità e rendicontazione, verifiche di base su liste sanzionatorie/congelamenti prima dei pagamenti e regole interne di governance dei pagamenti (soglie autorizzative, doppia firma, fascicolo).

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