Skills volontariato

Nuovo decreto sul volontariato: le competenze contano a scuola e a lavoro

Celeste Infantino
01/12/2025
Skills volontariato

Negli ultimi anni il volontariato è stato sempre più riconosciuto come un vero e proprio luogo di apprendimento, capace di sviluppare competenze trasversali, relazionali e professionali di grande valore per i giovani e per gli adulti.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 31 luglio 2025 (GU n. 248 del 24 ottobre 2025) il legislatore compie un passo decisivo in questa direzione, fissando criteri e condizioni perché le competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato possano essere formalmente riconosciute sia in ambito scolastico e formativo, sia nei contesti lavorativi, pubblici e privati.

La novità non ha solo un rilievo tecnico: implica un ripensamento del rapporto tra Terzo Settore, scuola e lavoro, valorizzando il volontariato come esperienza strutturata di crescita personale e professionale, e offrendo a enti, istituzioni educative e datori di lavoro uno strumento più chiaro per leggere e utilizzare queste competenze nei percorsi di studio e nelle carriere.

In particolare, il decreto, i cui contenuti sono stati già illustrati nella nostra newsletter di luglio 2025, dà attuazione all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e si colloca nel quadro del Sistema nazionale di certificazione delle competenze disciplinato dal D.Lgs. 13/2013 e dal decreto del Ministro del Lavoro 9 luglio 2024 sui servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Scopo del provvedimento è definire i criteri per riconoscere, in ambito scolastico e lavorativo, le competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, valorizzando il volontariato come esperienza di apprendimento permanente, in particolare per i giovani.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Il decreto riguarda:

  • le persone che svolgono attività o percorsi di volontariato presso enti legittimati (in primis Enti del Terzo Settore – ETS);
  • gli Enti del Terzo Settore e le altre organizzazioni di volontariato, individuati come soggetti titolati a erogare servizi di individuazione delle competenze maturate nelle esperienze volontarie, nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC);
  • le istituzioni scolastiche e formative, le università e gli enti di alta formazione;
  • i datori di lavoro pubblici e privati, che possono tenere conto di tali competenze nei processi di accesso, inquadramento e sviluppo professionale.

Finalità del decreto

Il decreto persegue, in sintesi, tre obiettivi principali:

  1. Riconoscere formalmente le competenze – in particolare trasversali, sociali e civiche – acquisite attraverso il volontariato, inserendole nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
  2. Rendere utilizzabili queste competenze in ambito scolastico (come crediti, riconoscimento di esiti formativi, portfolio competenze) e in ambito lavorativo (selezione, inquadramento, progressioni di carriera, formazione continua).
  3. Promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani, come esperienza strutturata di crescita personale, civile e professionale, collegata ai percorsi formali di istruzione e lavoro.

Criteri e condizioni per il riconoscimento delle competenze da volontariato

Il decreto definisce le condizioni minime affinché le competenze maturate nel volontariato possano essere oggetto di riconoscimento formale. In particolare, devono essere rispettati almeno i seguenti requisiti:

  1. Durata minima dell’esperienza
    • svolgimento di almeno 60 ore di attività di volontariato nell’arco di 12 mesi (anche non continuativi), presso uno stesso ente o nell’ambito di uno stesso percorso progettuale.
  2. Progetto personalizzato volontario–ente
    • sottoscrizione di un progetto personalizzato tra l’ente e il volontario, che definisca:
      • obiettivi di apprendimento;
      • competenze attese;
      • attività previste e contesto operativo;
      • modalità di accompagnamento e valutazione.
  3. Tutoraggio
    • presenza di una figura di tutor dell’ente che accompagni il volontario durante l’esperienza, monitorando lo sviluppo delle competenze e supportando la fase di individuazione e documentazione.
  4. Documento di trasparenza
    • redazione e rilascio al volontario di un documento di trasparenza delle competenze acquisite, conforme alle Linee guida del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (D.I. 5 gennaio 2021) e alle regole fissate dal decreto 9 luglio 2024 sui servizi di individuazione e validazione.
  5. Tracciabilità e conservazione
    • registrazione e conservazione, da parte dell’ente, delle attestazioni rilasciate e della documentazione a supporto (progetto personalizzato, registro presenze, report del tutor, ecc.), in vista di eventuali percorsi di validazione e certificazione formale da parte dei soggetti pubblici titolari.

Solo se tali condizioni sono soddisfatte l’esperienza volontaria può essere “agganciata” al Sistema nazionale di certificazione delle competenze e diventare oggetto di riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo.

Ruolo degli ETS e degli altri soggetti titolati

Il decreto individua gli Enti del Terzo Settore come soggetti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione delle competenze esercitate durante le attività di volontariato, nel rispetto delle condizioni e delle procedure stabilite dal Ministero del Lavoro e dal SNCC.

In particolare, agli ETS è richiesto di:

  • progettare le esperienze di volontariato in modo coerente con gli standard di competenza di riferimento;
  • garantire il tutoraggio dei volontari;
  • predisporre e aggiornare la documentazione richiesta (progetti, registri, attestazioni);
  • rilasciare il documento di trasparenza delle competenze acquisite, che potrà essere poi utilizzato dalle istituzioni scolastiche, dalle università e dai datori di lavoro.

Possono concorrere anche altri soggetti “titolati” (es. centri nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, reti territoriali accreditate) a supporto dei processi di individuazione e documentazione.

Ricadute in ambito scolastico

Per il sistema scolastico e formativo, il decreto consente di:

  • riconoscere le competenze acquisite nel volontariato come esiti di apprendimento non formale, collegabili ai profili in uscita e ai traguardi di competenza dei diversi ordini di scuola;
  • valorizzare tali competenze nei percorsi di orientamento, nel curriculum dello studente e nelle esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), ove coerenti con il progetto formativo;
  • utilizzare la documentazione rilasciata dagli ETS (documento di trasparenza, attestazioni) per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi o per integrare il dossier individuale dello studente.

Ricadute in ambito lavorativo

Per i datori di lavoro pubblici e privati, il decreto:

  • rende le competenze acquisite nel volontariato leggibili e comparabili all’interno del Sistema nazionale di certificazione;
  • consente di tenerne conto:
    • nei processi di reclutamento e selezione (come elemento qualificante del curriculum);
    • nella valutazione delle competenze ai fini dell’inquadramento, della mobilità interna e delle progressioni;
    • nell’ambito di percorsi di formazione continua e sviluppo professionale;
  • favorisce il dialogo tra ETS, servizi per il lavoro, imprese ed enti pubblici, valorizzando il volontariato come esperienza spendibile nel mercato del lavoro.

Per gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni di volontariato risulta dunque quanto mai opportuno:

  • verificare la propria idoneità organizzativa a erogare servizi di individuazione delle competenze (presenza di tutor, procedure di registrazione delle attività, modelli di attestazione);
  • rivedere o introdurre progetti personalizzati per i volontari, con obiettivi di apprendimento espliciti;
  • predisporre modelli standard di documento di trasparenza delle competenze acquisite;
  • formare i referenti interni sul collegamento tra attività di volontariato e standard di competenza riconosciuti dal SNCC.

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