Al fine di chiarire le caratteristiche che devono qualificare le attività diverse, concesse agli Enti del Terzo Settore nel rispetto di quanto indicato all’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”), il Consiglio di Stato, Sez. III, attraverso la sentenza n. 6211 dell’11 luglio 2024, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali utili a distinguerle da quelle di interesse generale, che comunque devono essere svolte in via esclusiva o principale.
In particolare, il Consiglio di Stato evidenzia una distinzione soggettiva delle stesse, nella misura in cui conferma che la differenza tra attività di interesse generale (art. 5 CTS) e attività diverse (art. 6 CTS) non si basa sulle finalità o sul fine di lucro, ma su un criterio oggettivo legato all’oggetto delle attività stesse.
Infatti solo per le attività di interesse generale sono richiesti assenza di scopo di lucro e svolgimento in via esclusiva o principale di attività i cui contenuti siano riconducibili alle tipologie elencate all’art. 5 CTS, vincolo non esteso alle attività diverse che, seppur strumentali, non soggiacciono a tale limite, ma solo a quelli che individuano la secondarietà e la strumentalità ai sensi del Decreto Ministeriale n. 107/2021.
Secondo il D.M. 107/2021, le attività diverse sono considerate strumentali se indirizzate esclusivamente alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e secondarie se rispettano una delle due seguenti soglie alternative:
Oppure
La pronuncia del Consiglio di Stato ha dato maggiore sicurezza giuridica e chiarezza interpretativa, considerato che distinguere l’attività non per lo scopo, ma per l’oggetto e i limiti quantitativi, aiuta gli ETS nella redazione dello statuto, nella pianificazione e nella gestione operativa.
Cosa fare
Al fine di garantire lo svolgimento di eventuali attività diverse in totale trasparenza e in compliance con le disposizioni normative, gli Enti del Terzo Settore dovrebbero: