NL Non Profit seconda notizia gennaio 2026

Agenzia delle Entrate: primi chiarimenti sulla fiscalità del Terzo Settore

Celeste Infantino
15/01/2026
NL Non Profit seconda notizia gennaio 2026

Nel 2026 la riforma del Terzo Settore entra nella sua fase più operativa sul piano fiscale.

Le disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo Settore trovano infatti applicazione, per gli enti iscritti al RUNTS, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare ciò significa, in concreto, dal 1° gennaio 2026.

Uno dei passaggi più delicati riguarda il test di commercialità/non commercialità.

Dal 2026 sarà essenziale dimostrare, in modo documentato, quando le attività di interesse generale sono svolte in condizioni di non commercialità. La regola di fondo è che l’attività resta non commerciale se svolta gratuitamente, oppure quando i corrispettivi non superano i costi effettivi, calcolati considerando non solo i costi diretti, ma anche quelli indiretti e una quota ragionevole di costi generali, inclusi oneri finanziari e tributari, tenendo conto degli eventuali apporti economici pubblici.

Su questo punto la circolare richiama un aspetto operativo spesso sottovalutato: se un ETS svolge più attività di interesse generale, la verifica non va impostata esclusivamente “a saldo” sull’ente nel suo complesso, ma applicando il criterio di omogeneità. In pratica, occorre raggruppare le attività per tipologia e modalità di svolgimento e valutare l’equilibrio costi/ricavi per ciascun gruppo omogeneo, evitando che l’eventuale “tenuta” complessiva mascheri singole attività che, per struttura e corrispettivi, assumono una connotazione commerciale.

Diventa quindi centrale dotarsi di una contabilità capace di attribuire correttamente ricavi, contributi e costi (anche indiretti) ai diversi “cluster” di attività e di motivare i criteri di imputazione adottati.

Un altro tema rilevante riguarda i contributi pubblici.

Per gli ETS che risultano non commerciali, la circolare evidenzia il trattamento previsto per gli apporti provenienti da Pubbliche Amministrazioni destinati allo svolgimento di attività di interesse generale, anche in convenzione o in accreditamento, secondo le condizioni delineate dalla disciplina del CTS. Questo profilo incide direttamente sulla pianificazione fiscale e sulla corretta rappresentazione in bilancio e rendicontazione.

CHIUSURA DELL’ANAGRAFE ONLUS

Sul fronte ONLUS, il 2026 segna un passaggio definitivo: viene confermata la soppressione del relativo impianto e la necessità, per le ONLUS che intendono proseguire il percorso nel Terzo Settore, di presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, con statuto adeguato e documentazione richiesta. La mancata presentazione entro tale termine espone a conseguenze rilevanti sul piano del regime applicabile e, secondo l’impostazione richiamata, anche su profili patrimoniali legati alla fase di uscita dal regime ONLUS.

In parallelo, la circolare richiama le novità in materia IVA, con riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, che interviene su più punti della disciplina, aggiornando i riferimenti soggettivi (dal mondo ONLUS al perimetro ETS) e incidendo anche su fattispecie con aliquota agevolata, inclusi i casi in cui viene considerata l’operatività delle imprese sociali costituite in forma societaria nei perimetri previsti dalla norma.

Restano infine alcuni “alert” da monitorare con attenzione: la circolare segnala impatti che si innestano dal 2026 sul regime 398/1991 e richiama la disciplina del mutamento della qualifica fiscale (commerciale/non commerciale) nei primi due periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025, con ricadute pratiche su scelte contabili e organizzative.

Dal 2026, diventa quindi opportuno lavorare su tre assi: (i) verificare in anticipo il test di non commercialità, predisponendo una contabilità per attività omogenee con criteri di imputazione coerenti e documentati; (ii) mappare i contributi pubblici e il relativo trattamento; (iii) per le ONLUS, pianificare tempestivamente adeguamento statutario e domanda RUNTS entro il 31 marzo 2026.

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