Personalità giuridica ETS

I comitati possono acquisire la personalità giuridica nel Terzo Settore?

Celeste Infantino
17/04/2025
Personalità giuridica ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel dare riscontro a un quesito posto dagli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) circa l’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, in sigla CTS) e la conseguente possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica, fornisce una ricostruzione del ragionamento che conduce a rispondere in maniera affermativa al quesito.

Preliminarmente appare opportuno evidenziare che nessun dubbio sussiste circa il riconoscimento della personalità giuridica in capo ai comitati ai sensi del DPR n. 361/2000 (visto il generico riferimento alle “altre istituzioni di carattere privato”).

Al contrario, nell’ambito del terzo settore, l’esplicita inclusione delle sole associazioni e fondazioni tra i soggetti destinatari della norma di cui all’art. 22 CTS, sembrerebbe prima facie condurre a un’esclusione della possibilità di riconoscimento per i comitati.

Attraverso la Circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica che, per rispondere correttamente al quesito posto, occorre procedere ad una lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 22 CTS con i principi e i criteri direttivi dettati dalla Legge delega di riforma del Terzo Settore (Legge n. 106/2016).

Secondo il Ministero, occorre considerare che, in base ai criteri sanciti nella legge delega, uno degli obiettivi della riforma riguarda l’opportunità di “riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite”, così come di “assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti”. D’altronde, negare l’accesso alla qualifica di Ets ai comitati in possesso della personalità giuridica sarebbe, secondo la circolare ministeriale, in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza formale posto a tutela dell’“essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore” (Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2018). Sarebbe altresì in contrasto con i principi appena menzionati, nonchè irragionevole, negare tale possibilità ai comitati che (i) siano già iscritti al RUNTS e intendano ottenere il riconoscimento secondo il procedimento di cui all’art. 22 CTS, o anche (ii) ai comitati che intendono iscriversi al RUNTS e ottenere il riconoscimento per effetto di tale iscrizione.

Per quanto riguarda il patrimonio minimo necessario per l’ottenimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS, in considerazione della rilevanza assunta dall’elemento patrimoniale nella forma giuridica del comitato, in cui risulta essenziale l’aspetto della raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, il Ministero suggerisce di prendere come riferimento la soglia di Euro 30.000 prevista per le fondazioni del Terzo settore.

Infine, per quel che concerne i poteri di devoluzione patrimoniale, il Ministero evidenzia che l’art. 42 del codice civile attribuisce lo stesso all’autorità governativa nelle ipotesi di insufficienza dei fondi per la realizzazione dello scopo originario, o ancora nel caso in cui lo scopo sia divenuto inattuabile o, in caso di raggiungimento dello scopo, risulti un residuo dei fondi stessi. Qualora tale devoluzione non sia stata disciplinata espressamente nello statuto al momento della costituzione del comitato, nell’ambito del terzo settore i poteri appena menzionati spetterebbero all’ufficio del RUNTS territorialmente competente.

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