Articolo_Non Profit_Redditi Enc

Redditi Enc, tassati al 100% gli acconti sugli utili 2017

Il modello degli enti non commerciali registra il nuovo prelievo

Francesco Capogrossi Guarna
18/06/2018
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Tra le novità della dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali (modello Enc 2018), c’è l’aumento della tassazione degli utili e dei proventi equiparati già con un possibile effetto per il periodo d’imposta 2017.

Il decreto del ministero dell’Economia del 26 maggio 2017 ha previsto la concorrenza alla formazione del reddito imponibile Ires in misura del 100%, anziché del 77,74%, dei dividendi percepiti da questi soggetti e formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Per gli importi formati con utili prodotti sino al 2016, continua invece ad applicarsi la non imponibilità al 22,26% come prevista in via transitoria dall’articolo 4, comma 1 lettera q) del Dlgs 344/2003.

La quota di esclusione dal reddito, peraltro, era già stata ridotta in modo consistente con effetto dal 1° gennaio 2014 rispetto al precedente 95% (articolo 1, comma 655 della legge 190/2014), avendo di contro riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore Ires dovuta utilizzabile in compensazione dal 2016 sino a esaurimento entro il 2018 (quadro RU, sezione I, codice B4).

Considerato che l’aumento al 100% della base imponibile riguarda gli utili prodotti e formati dal 2017, la nuova tassazione può interessare il reddito tassabile già per questo periodo in caso di “acconti” corrisposti su dividendi da soggetti emittenti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare.

Per le delibere distributive successive a quella che ha per oggetto l’utile dell’esercizio 2016, i dividendi distribuiti, per la tassazione del percettore, si considerano formati in via prioritaria da utili prodotti fino al 2007 e poi sino al 2016. I soggetti emittenti indicano gli importi lordi corrisposti nell’apposita certificazione (Cupe), rispettivamente al punto 29 per gli utili sino al 2016 (imponibili al 77,74%) o al punto 30 se successivi (imponibili al 100%).

Gli enti non commerciali, nel determinare il reddito complessivo, devono quindi dichiarare gli utili e gli altri proventi assimilati, sia da partecipazioni qualificate sia non qualificate, tra i redditi di capitale (quadro RL) se afferenti all’attività istituzionale ovvero tra i redditi d’impresa (quadri RF o RG) se conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale, adottando lo stesso regime di tassazione o di non imponibilità (circolare 6/E/2015).

Sono in ogni caso esclusi dal regime dichiarativo i redditi esenti e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a imposte sostitutive.

Se l’ente rientra fra quelli “commerciali”, citati dall’articolo 73, comma 1, lettera b) del Tuir, svolgendo in via esclusiva o principale un’attività d’impresa, sarà invece obbligato a compilare il modello redditi SC previsto per le società di capitali e soggetti affini, applicando le regole qui previste.

Le eventuali plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3 del Tuir) concorrono parzialmente al reddito dell’ente non commerciale quali redditi diversi (quadro RT) in misura del 49,72% del loro ammontare, se messe in atto sino al 31 dicembre 2017, mentre quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018 formeranno il reddito imponibile per il 58,14% secondo la nuova percentuale prevista dall’articolo 2 comma 2 del Dm 26 maggio 2017. Se la plusvalenza è stata realizzata nell’esercizio di un’attività commerciale, concorrerà al reddito d’impresa per il 50,28% (o del 41,86% dal 1° gennaio 2018) se ci sono le condizioni per la participation exemption. Le plusvalenze da partecipazioni non qualificate restano soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento.

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Francesco Capogrossi Guarna

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