Nuove modifiche legislative di Ottobre

Importanti modifiche normative introdotte dalla OUG n. 130/2021

Importanti modifiche di carattere fiscale

23/12/2021
Nuove modifiche legislative di Ottobre
Riferimenti normativi: OUG 130 / 2021, Legge n. 227/2015, Legge n. 241/2005, Legge n.165/2018, OUG 69/2020, Legge n.53/2003, OUG 120/2021

In Gazzetta ufficiale n. 1202 del 18 dicembre 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 130 contenente modifiche particolarmente rilevanti sulla Legge n. 227/2015 (Codice fiscale) e su altri atti normativi. Troverete di seguito le principali modifiche in analisi.

1. Modifiche sul Codice fiscale

Redditi da lavoro dipendente non imponibili

È stato incrementato da 150 a 300 lei il plafond ritenuto non imponibile ai fini delle imposte e dei contributi sociali relativo a regali in denaro/natura, compresi i buoni regalo concessi ai dipendenti e/o ai loro figli minorenni per le festività pasquali e natalizie, rispettivamente, i buoni regalo concessi ai dipendenti per l’8 marzo oppure quelli concessi a beneficio dei figli minorenni in occasione del 1° giugno.

La presente previsione risulta applicabile per i redditi maturati a partire dal mese di gennaio 2022.

Buoni regalo

Sono esclusi dalla categoria dei redditi diversi i buoni regalo concessi a persone diverse dai dipendenti per campagne di marketing, ricerche di mercato o a mero scopo promozionale.

I buoni regalo concessi ai dipendenti, al di fuori dei limiti e delle destinazioni sopra indicate, sono espressamente inclusi nella base di calcolo dei contributi previdenziali.

È stata modificata persino la Legge n. 165/2018 riguardante la concessione di buoni regalo/pasto – dettagli in seguito.

Redditi da pensione

A partire dal 1° gennaio 2022, i redditi da pensione saranno assoggettati a contributi sanitari (CASS) qualora superiori all’importo di 4.000 lei mensili.  Precedentemente, questa categoria di redditi risultava essere integralmente esente da CASS.

I soggetti persone fisiche che percepiscono redditi da pensione da paesi esteri, per i quali sono dovuti i contributi sanitari (CASS) hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione unica, nel rispetto delle previsioni norme europee applicabili in materia di sicurezza sociale, nonché degli accordi in materia di sicurezza sociali, per i redditi maturati a partire dall’esercizio 2022.

Contributo previdenziale (CAS)

La base di calcolo mensile per il contributo previdenziale non comprende gli importi riguardanti gli interessi o derivanti da aggiornamenti dall'indice di inflazione, stabiliti sulla base di decisioni giudiziarie definitive, comprese quelle concesse in relazione a stipendi, pensioni o altri diritti previdenziali o eventuali differenze sugli stessi.

Contributo sanitario (CASS)

Qualora siano stati concessi importi riguardanti stipendi o differenze salariali, stabiliti dalla legge o da decisioni giudiziarie definitive ed esecutive, gli stessi devono essere ripartiti per i rispettivi mesi di riferimento e devono essere utilizzate le quote CASS applicabili in detti periodi. Il CASS dovuto a norma di legge è calcolato e trattenuto alla data del pagamento e deve essere versato entro il 25 del mese successivo a quello di avvenuto pagamento.

IVA

A partire dal 1° gennaio 2022, l’aliquota ridotta al 5% trova applicazione per:

  • vendite di immobili ad uso abitativo, con superficie non superiore a 120 mq, e valore inferiore a 450.000 lei, IVA esclusa, quando i rispettivi immobili sono venduti nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dal numero di abitazioni acquistate;
  • vendita di immobili ad uso abitativo, con superficie non superiore a 120 mq, e valore compreso tra 450.000 e 700.000 lei, IVA esclusa, quando i rispettivi immobili sono venduti nei confronti di persone fisiche. L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta trova applicazione per la vendita di un unico immobile ad uso abitativo venduto individualmente o congiuntamente, nei confronti di persone fisiche.
  • la fornitura di energia termica, a partire dal 1° gennaio 2022, nella stagione invernale (periodo novembre - marzo), destinata alla popolazione, ospedali, istituzioni scolastiche, ONG o fornitori di servizi sociali.

Registro acquisizioni di immobili ad uso abitativo con aliquota IVA ridotta al 5%

È in fase di realizzazione il “Registro delle acquisizioni di immobili ad uso abitativo con aliquota IVA ridotta al 5%” che risulterà disponibile in formato elettronico, sulla base delle informazioni provenienti da atti giuridici tra vivi aventi ad oggetto il passaggio di proprietà degli immobili sopra previsto, autenticati dal 1° gennaio 2022. I notai pubblici avranno l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell’aliquota ridotta e di compilare l’apposito registro. La procedura relativa all’organizzazione del registro sarà stabilita con decreto del presidente ANAF, entro la data del 28 dicembre.

Entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di operatività del registro, l'aliquota IVA ridotta del 5% per gli immobili ad uso abitativo con valore compreso tra 450.000 e 700.000 lei troverà applicazione soltanto in presenza di un’autodichiarazione del compratore, autenticata da un notaio e conservata da parte del fornitore.

Agevolazioni per le spese riguardanti l’educazione per la formazione prescolare

Vengono sospese per tutto l’esercizio 2022 le agevolazioni fiscali riguardanti i costi sostenuti per il funzionamento delle unità educative amministrate del contribuente o gli importi concessi ai dipendenti per la formazione prescolare dei propri figli.

Durante il periodo di sospensione, le spese per il funzionamento degli asili nido in gestione ai contribuenti sono considerate spese sociali a deducibilità limitata, come da previsioni del Codice Fiscale, e rientrano nel limite del 5% applicabile sul valore totale dei costi salariali aziendali.

2. Legge n. 241/2005 volta a contrastare e ridurre l’evasione e le frodi fiscali

A partire dal 1° marzo 2022 la ritenuta o l’incasso e l’omesso pagamento, entro 60 giorni dalla scadenza prevista ex legge, di imposte e/o contributi costituiscono reato e sono punibili con la reclusione da 1 anno a 5 anni o con l’applicazione di sanzioni.

Se nel corso del procedimento penale o del giudizio il danno cagionato è integralmente coperto ed il suo valore non dovesse superare 100.000 euro, potrebbe essere applicata la sola sanzione. Qualora danno dovesse essere non superiore a 50.000 euro, verrà applicata la sola sanzione.

Qualora il danno non superi l'importo di 100.000 euro, o l’equivalente in moneta nazionale, e durante l'indagine penale o durante il processo fino alla pronuncia di una sentenza definitiva, lo stesso aumentati del 20%, oltre ad interessi e penalità aggiuntivi, e verrebbe coperto integralmente, in tal caso l'atto non risulterà punibile.

Le due disposizioni di cui sopra non trovano applicazione qualora la persona in analisi abbia commesso un reato simile previsto dalla Legge n. 241/2005 nell’intervallo di 5 anni calcolato dalla commissione dell'atto per il quale ha beneficiato delle presenti disposizioni.

3. Legge n. 165/2018 riguardante la concessione di buoni/voucher

I buoni/voucher (ad es. buoni pasto, buoni regalo, voucher per asilo nido, buoni per prodotti o attività culturali) possono essere emessi esclusivamente in formato elettronico.

È del tutto vietata la concessione di buoni regalo ad eventuali categorie di beneficiari diverse dai propri dipendenti per cosiddette spese sociali. La concessione di buoni regalo ad altre categorie di beneficiari costituisce contravvenzione e viene sanzionata con applicazione di multa equivalente a 14 punti.

4. Ordinanza d’urgenza n. 69/2020 riguardante modifiche e completamenti sulla Legge n. 227/2015 (Codice fiscale) e l’istituzione di alcune misure fiscali

Relativamente al condono fiscale previsto dall'Ordinanza d'urgenza n. 69/2020, il termine per il deposito delle richieste/notifiche da parte dei contribuenti con debiti tributari esistenti, è slittato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

5. Legge n. 53/2003 riguardante il codice del lavoro

Il salario minimo lordo garantito potrà essere applicato ad un lavoratore dipendente per un periodo massimo di 24 mesi calcolabili a partire dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. Allo scadere del rispettivo periodo, durante il quale il lavoratore potrà risultare qualificato o meno, quest’ultimo dovra’ essere assunto con un salario base superiore al salario minimo lordo garantito.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per i dipendenti con stipendio minimo lordo che abbiano già concluso un contratto individuale di lavoro con durata superiore a 24 mesi.

Disclaimer

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