Step bilancio non profit

Bilancio d’esercizio: quali step per non sbagliare?

Celeste Infantino
17/04/2025
Step bilancio non profit

Nell’ambito degli obblighi di trasparenza previsti per gli enti del Terzo Settore, occorre considerare attentamente il tema della rendicontazione economica, il cui adempimento risulta obbligatorio ai fini civilistici e fiscali.

Ma quali sono le fasi da rispettare nel processo di rendicontazione dei risultati?

Di seguito i principali step da considerare con specifico riferimento agli enti del terzo settore:

  1. PREDISPOSIZIONE -> a cura dell’Organo amministrativo o di altro soggetto/organo statutariamente competente (es. Tesoriere);
  2. CONTROLLO E REVISIONE -> nei casi previsti dalla legge, il controllo deve essere effettuato dall’Organo di Controllo (Art. 30 CTS) e/o dal soggetto incaricato della revisione legale (art. 31 CTS);
  3. APPROVAZIONE -> nelle Associazioni (riconosciute o non riconosciute) la competenza è espressamente attribuita all’Assemblea degli associati (art. 25 CTS), con una possibile deroga per le associazioni che hanno più di 500 associati;
  4. DEPOSITO NEL RUNTS -> l’onere p in capo agli amministratori (art. 48 comma 5 CTS).

 

1. PREDISPOSIZIONE

Per quanto riguarda la predisposizione, occorre tenere presente gli schemi imposti dall’art. 13 CTS che, secondo l’ultimo aggiornamento introdotto con il decreto semplificazioni (legge n. 104/2024, entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2024), a seconda delle dimensioni dell’ente può prevedere i seguenti schemi, tenendo conto del totale dei proventi, ricavi, proventi, entrate comunque denominate:

  • Non superiori a Euro 60.000 à Rendiconto per cassa semplificato, con entrate uscite indicate in forma aggregata;
  • Non superiori a Euro 300.000 e privi di personalità giuridica à Rendiconto per cassa:
  • A partire da Euro 300.000 à Bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il bilancio deve essere predisposto secondo gli schemi di cui al DM del 05/03/2020 e tenendo conto del principio contabile OIC 35 e degli ulteriori principi contabili nazionali, ove compatibili con la particolare attività svolta dagli enti e la speciale struttura che li connota.

Per quanto riguarda gli enti che svolgono attività di impresa in via esclusiva e prevalente e che non hanno acquisito la qualifica di impresa sociale, secondo le novità introdotte con la citata legge n. 104/2024, possono redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi di cui al DM (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) in luogo degli schemi di cui agli artt.  2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

2. CONTROLLO E REVISIONE

Rispetto all’assoggettamento del bilancio alle verifiche dell’organo di controllo (si ricorda che per le fondazioni l’obbligo di nominare l’organo di controllo sussiste a prescindere dalle dimensioni dell’ente) e/o al soggetto incaricato della revisione legale, si evidenzia come, secondo quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo, l’organo di controllo non incaricato della revisione legale non svolge un controllo contabile sul bilancio, ma svolge indagini, prevalentemente presso i responsabili finanziari e contabili, procedure di analisi comparativa e altre procedure di controllo limitate e specifiche: nell’ambito dell’attività di vigilanza, quindi, tale soggetto provvede ad effettuare una ve­rifica della rispondenza del bilancio agli schemi di bilancio introdotti con il decreto D.M. 5 Marzo 2020 e dei valori di bilancio alle risultanze della contabilità e dei fatti di gestione di cui è venuto a conoscenza. Il controllo contabile e l’espressione del giudizio, quindi, sono appannaggio del soggetto incaricato della revisione legale, ove nominato.

3. APPROVAZIONE

Per i termini di approvazione occorre rifarsi alle norme statutarie, che nella maggior parte dei casi, fissano l’obbligo di convocare l’assemblea degli associati o altro organo deputato all’approvazione stessa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

4. DEPOSITO NEL RUNTS

L’obbligo di depositare il bilancio d’esercizio nel RUNTS è fissato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Termine che, per gli enti che hanno un esercizio finanziario che coincide con l’anno solare, scade il 30 giugno dell’anno successivo.

Si ricorda che oltre agli schemi di bilancio approvati, occorre depositare nel RUNTS la copia del verbale di approvazione e la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove nominati.

Si ricorda, infine, che il deposito telematico del fascicolo di bilancio può essere effettuato da un intermediario delegato in luogo del legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui eventualmente l’ente aderisce.

CONTATTACI

Iscriviti alla nostra newsletter mensile a tema non profit