La Direttiva UE 2022/2464, meglio conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), è un pilastro fondamentale del Green Deal Europeo che ha innovato la disciplina relativa alla rendicontazione non finanziaria (Direttiva 2014/95/UE, recepita con D.lgs. 254/2016) modificando e ampliando gli obblighi di divulgazione di informazioni sulle attività aziendali in merito agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG).
L’obiettivo principale della Direttiva è quello di offrire agli investitori e agli stakeholder una panoramica più dettagliata e uniforme, facilitando la valutazione accurata dei rischi legati alla sostenibilità e l'impatto degli investimenti, nonché dei progressi dell’impresa nella definizione e nell’attuazione di strategie di decarbonizzazione e di transizione verso lo sviluppo sostenibile.
A tal fine, la CSRD introduce un obbligo di rendicontare le attività di impatto ESG attraverso la “rendicontazione di sostenibilità”, la cui attuazione porta con sé obblighi più stringenti rispetto a quelli previsti per la così detta “Dichiarazione non finanziaria” (DNF) a cui alcune imprese risultano oggi soggette ai sensi D.lgs. 254/2016.
Le novità di principale interesse per le imprese consistono in:
Entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, la CSRD comporta un importante impegno per gli Stati membri, i quali hanno l’obbligo di recepire la direttiva entro il 6 luglio 2024.
Con l’obiettivo di raccogliere le osservazioni degli attori coinvolti e dei destinatari finali della disciplina, il 16 febbraio il dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la bozza del decreto delegato di recepimento della direttiva CSRD al fine di aprirla alla pubblica consultazione fino al 18 marzo.
I contributi dovranno essere inviati via mail all’indirizzo [email protected] nel format dell’Allegato I attraverso la compilazione della colonna “Osservazioni”.
Di seguito una panoramica delle principali peculiarità delle disposizioni contenute nella bozza e delle differenze introdotte rispetto al testo della direttiva CSRD.
Recepimento delle disposizioni relative ai soggetti obbligati
Innanzi tutto la bozza di decreto di recepimento include i nuovi limiti dimensionali disposti dalla direttiva UE 2023/2775 che ha modific
ato la direttiva UE 2013/34 nella definizione di grandi, medie e piccole imprese (i limiti di fatturato e attivo sono stati innalzati di circa il 25%, al fine di tenere conto dell’inflazione registrata nel biennio 2021-2022).
Di seguito si riporta la tabella esplicativa dei nuovi limiti.
Tipo di impresa |
Limiti dimensionali secondo la direttiva 2013/34/UE e CSRD |
Nuovi Limiti dimensionali secondo la direttiva 2023/2775 e nella definizione della bozza di decreto attuativo italiano della CSRD |
Grandi gruppi |
Totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR.
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Totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR.
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Grandi imprese |
Totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR.
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Totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR.
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Medie imprese |
Totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR.
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Totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR.
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Piccole imprese |
Totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 EUR.
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Totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 EUR.
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Micro-imprese |
Totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR.
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Totale dello stato patrimoniale: 450.000 EUR.
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Gli obbligati alla rendicontazione di sostenibilità sono:
Come esposto dal legislatore italiano sarà necessario un coordinamento con la CSRD (da intendersi come rivisitazione dei limiti o della formulazione degli stessi nella normativa europea).
Modalità di redazione
La bozza del decreto non diverge rispetto al dettato della CSRD in relazione alla modalità di redazione: la nuova rendicontazione sulla sostenibilità dovrà essere necessariamente inclusa nella Relazione sulla Gestione (a differenza di quanto previsto per la DNF dal D.Lgs. 254/2016, secondo il quale avrebbe potuto costituire anche una relazione distinta) redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c.
Nell'ottica di migliorare l'accessibilità e collegare le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), il report dovrà essere redatto nel formato elettronico unico europeo (ESEF; Extensible HyperText Markup Language-XHTML) presentata come pagina web navigabile con marcature xbrl (tag) e pubblicato sul sito internet dell’impresa (o, qualora non esistente, viene fatto obbligo alle società di renderlo rende disponibile in copia cartacea a chi ne faccia richiesta).
Ne deriva che l’adozione e la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità avverranno secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e pubblicazione dei documenti finanziari dell’impresa, con il coinvolgimento degli organi sociali dell’impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni.
Attestazione e Assurance
In ambito di compliance e revisione il nuovo decreto introduce delle nuove regole atte a recepire al meglio le disposizioni della direttiva adattandole al contesto nazionale.
Con riferimento ai controlli interni all’organizzazione, per quanto attiene alle società quotate il testo in bozza all’art. 12 interviene sul testo del TUF, estendendo l'obbligo di attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto anche alla rendicontazione sulla sostenibilità.
Anche in tema di attestazione il decreto italiano ripropone l’obbligo introdotto dalla CSRD di attestazione di conformità, basata su un processo finalizzato ad acquisire un livello di c.d. sicurezza limitata (che potrà trasformarsi in un livello di c.d. sicurezza ragionevole se richiesto negli anni a venire dall’UE): sebbene la Commissione Europea non abbia ancora adottato i principi di attestazione (la data prevista è il 1° ottobre 2026), in attesa della loro pubblicazione saranno elaborati principi di Assurance a livello nazionale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita Consob e con la collaborazione delle associazioni di settore e degli ordini professionali o, nel frattempo, se necessario e urgente, saranno elaborati direttamente dalla Consob.
Secondo l’art. 9 co. 18 il revisore (o la società di revisione legale), nello svolgimento del suo incarico di attestazione, dovrà esprimere delle conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità a quanto richiesto dal decreto legislativo in merito a:
Il Ministero, con riferimento ai soggetti che possono svolgere i servizi di Assurance, si discosta dal dettato della direttiva, non contemplando la possibilità per gli altri prestatori di servizi di Assurance diversi dai revisori legali (es. organismi di certificazione accreditati) di fornire l’Assurance: le imprese infatti dovranno incaricare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, che potrà essere il medesimo soggetto incaricato della revisione contabile dell’ impresa ovvero uno diverso, pur sempre iscritto al registro dei revisori.
Vista la portata di tale limitazione e il dissenso che potrebbe derivarne, il Ministero afferma che verrà condotto uno studio da parte di Consob e del MEF entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto delegato per valutarne la fattibilità e gli impatti sul mercato.
Al fine di evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di attestazione di conformità per le società rientranti nel primo periodo di applicazione (1° gennaio 2025), nel testo di decreto delegato è previsto che, per tali società, gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria, conferiti a norma dell'art. 3 co. 10 del d. lgs. n. 254/2016, mantengano la loro validità fino alla scadenza precedentemente concordata, ferma restando la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico.
Vigilanza e sanzioni
Il carattere innovativo della disciplina, che estende gli obblighi passati sia in termini di soggetti destinatari che di informazioni da rendicontare, rende inopportuna secondo il Ministero la previsione di un apparato sanzionatorio stringente.
Al fine di rendere la consultazione efficace, il testo del decreto offre due possibili soluzioni su cui saranno certamente necessari una riflessione e un confronto tra le parti:
Per quanto attiene all’attività di vigilanza, la CONSOB eserciterà i propri poteri di vigilanza anche con riguardo alla rendicontazione di sostenibilità nei confronti dei soli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine che rientrano nel campo di applicazione della CSRD; per contro, per le società non quotate ma rientranti nell’ambito di applicazione della CSRD, non è prescritta alcuna vigilanza ulteriore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del Codice Civile per quanto concerne la documentazione finanziaria e dai relativi rimedi civilistici.
Per maggiori informazioni: