Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025, il decreto legislativo elaborato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), contiene una serie di importanti misure agevolative per il Terzo Settore.
Seppur ancora in attesa dell’approvazione parlamentare definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si illustrano di seguito le principali novità.
Introduzione dell’Articolo “79-bis” – Plusvalenze “figurative”
- Quando un ente del Terzo Settore trasferisce beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale (cioè cambia la natura fiscale dell’attività), la plusvalenza che normalmente dovrebbe essere tassata viene sospesa purché il bene sia destinato all’attività statutaria con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- L’opzione per sospendere la tassazione va indicata nella dichiarazione dei redditi.
- Se il bene viene successivamente ceduto, destinato a uso diverso da quello statutario o danneggiato, la plusvalenza sarà tassata nell’esercizio in cui avviene l’evento. Se il bene è posseduto da almeno tre anni, l’ente può scegliere di ripartire la plusvalenza in quote costanti per un massimo di quattro anni
Soglie forfettarie per APS / OdV
- Le soglie di ricavi che consentono l’accesso al regime forfettario per Organizzazioni di Volontariato (OdV) e APS sono portate a € 85.000 annui (prima erano inferiori).
- Stessa soglia di € 85.000 anche per il regime speciale previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore. Questo rende più uniforme il sistema tra enti non commerciali.
Regime 398/1991 esteso alle SSD
- Il regime agevolato previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) con la legge 398/1991 viene esteso anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
- È previsto un innalzamento del plafond per i proventi annui nel regime 398.
IVA e contabilità per enti non commerciali
- È prevista la separazione contabile tra attività istituzionali /non commerciali e attività commerciali per quanto riguarda l’IVA, con detrazione dell’imposta a favore solo nella proporzione effettiva dell’attività economica svolta commercialmente.
- Semplificazioni IVA e adeguamenti verso norme UE in vari articoli (tra cui quelli che regolano rettifiche pro-rata, detrazioni, beni ad uso promiscuo).
Entrata in vigore
- Le nuove disposizioni sono previste operanti a partire dal 1° gennaio 2026, salvo cambiamenti nel corso dell’esame parlamentare.
CONTATTACI