C’è un prima e un dopo nella responsabilità degli amministratori delle associazioni non riconosciute.
Con la sentenza n. 86 del 21 maggio - 26 giugno 2025, la Corte costituzionale ha stabilito che, anche nel caso delle associazioni non riconosciute, quando l’ente valuta di agire contro i propri amministratori per fatti di mala gestio, la prescrizione resta sospesa finché quegli amministratori sono in carica. In altre parole: mentre chi governa è ancora in carica, non possono iniziare a decorrere i termini per la prescrizione, che potranno prendere avvio solo quando la carica cessa.La decisione “riscrive” una parte dell’art. 2941, primo comma, n. 7, c.c., norma che già prevedeva la sospensione nel rapporto tra persone giuridiche e amministratori, ma non la estendeva alle associazioni prive di personalità giuridica.
La Consulta ha colmato quel vuoto dichiarandolo incostituzionale “in parte qua”: da oggi, la sospensione vale anche per le associazioni non riconosciute.
Il caso oggetto di pronuncia
Tutto nasce a Napoli, in una causa promossa dal commissario liquidatore di IAL Campania contro un ex amministratore. Parte delle condotte contestate risalivano a quando l’ente era un’associazione non riconosciuta; l’amministratore ha eccepito la prescrizione decennale per il periodo più risalente. Il giudice, ritenendo che la mancata sospensione penalizzasse ingiustamente l’ente, ha sollevato la questione di costituzionalità.
La Corte spiega che la sospensione esiste per un motivo semplice: finché l’amministratore è in carica, l’ente fatica ad avere piena cognizione dei fatti e ad agire con libertà, perché chi dovrebbe essere citato in giudizio siede ancora in una posizione di forza. È una asimmetria informativa e di potere che rende ragionevole “fermare” il tempo. E visto che questa tutela vale per le persone giuridiche - e, per giurisprudenza costituzionale, per S.n.c. e S.a.s. - non c’è motivo di negarla proprio alle associazioni non riconosciute, dove spesso mancano presidi interni di controllo paragonabili a quelli societari.
Che cosa cambia davvero
La regola pratica, per le associazioni non riconosciute, diventa questa: l’azione di responsabilità verso l’ex amministratore si prescrive in dieci anni (come regola di mandato), ma il termine resta sospeso per tutto il periodo in cui l’amministratore è stato in carica. La prescrizione riprende dalla data di cessazione dell’incarico (e può essere interrotta con i soliti atti).
Un effetto a catena nel non profit (ETS inclusi)
Molte realtà del Terzo settore hanno operato - o operano - come associazioni non riconosciute.
Per loro, la sentenza significa una tutela più solida nel chiedere conto a chi ha gestito male, anche a distanza di anni, senza l’ansia di vedersi opporre una prescrizione “maturata” mentre l’amministratore sedeva ancora al suo posto. Ciò non toglie, tuttavia, che oneri probatori, tracciabilità e buona tenuta documentale restino decisivi, in quanto la sospensione della prescrizione non sostituisce la prova, ma aiuta a farla valere quando l’ente è finalmente in condizione di farlo.