Norme fiscali per il Terzo Settore ufficialmente al via dal 2026

Celeste Infantino
6/30/2025

Il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.138 del 17-06-2025, ufficializza l’entrata in vigore delle norme fiscali di cui Codice del Terzo Settore (titolo X del D. Lgs. n. 117/2017) e dell’impresa Sociale (art. 18 del D. Lgs. n. 112/2017) a partire dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2025.

Restano ancora in attesa di specifica autorizzazione i titoli di solidarietà (art. 77 CTS), nonché le agevolazioni fiscali relative agli investimenti nelle imprese sociali di nuova costituzione (art. 18 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 112/2017).

Si tratta di un passaggio atteso da anni, che conclude il lungo percorso di attuazione della Riforma del Terzo Settore e che consente così la piena applicazione del nuovo regime fiscale, grazie al parere favorevole espresso dalla Commissione Europea attraverso la "comfort letter" del 7 marzo 2025, che di fatto ha superato la formale autorizzazione prevista ex art. 104 comma 2 del CTS, riconoscendo la compatibilità del regime fiscale agevolato con le norme UE sugli aiuti di Stato.

Cosa prevede il nuovo regime fiscale?

Come già illustrato nella nostra newsletter del mese di marzo 2025, per quanto riguarda gli enti non commerciali iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la fruibilità delle disposizioni fiscali di cui al titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 implica principalmente che:

  • sarà possibile per gli ETS non commerciali beneficiare delle agevolazioni fiscali dettate all’art. 79 CTS in materia di svolgimento delle attività di interesse generale, percezione di contributi e raccolte fondi occasionali;
  • non sarà più fruibile per le associazioni il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991, potendo tuttavia accedere agli specifici regimi fiscali forfettari dettati per gli ETS generici, e quelli ancor più vantaggiosi previsti per Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV) ex artt. 80 e 86 CTS;
  • l’esenzione IVA prima prevista ai sensi dell’art 10 del DPR 633/1973 a favore delle Onlus, si considererà applicabile solo agli ETS non commerciali (con eventuali preclusioni per quelle Onlus che, nell’adottare le nuove regole fiscali previste dal CTS, potrebbero connotarsi come enti commerciali, perdendo quindi la possibilità di beneficiare di queste esenzioni ai fini IVA);
  • le imprese sociali potranno beneficiare della non imponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme destinate ad apposite riserve per lo svolgimento dell’attività statutaria (art. 18 D. Lgs. n. 112/2017).

Rispetto agli effetti in capo agli enti non profit che rimarranno fuori dal RUNTS, si evidenzia che:

  • dal 2026 risulterà inapplicabile il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 per associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro, restando applicabile esclusivamente per ASD/SSD fuori dal Terzo Settore;
  • i corrispettivi specifici pagati dagli associati di associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non potranno più essere considerati non commerciali; la disciplina delle Onlus, dettata dagli artt. 10 e seg. del D. Lgs. n. 460/1997, verrà abrogata.

Prossimi passi

In attesa della conversione in legge del D.L. 84/2025, gli enti coinvolti sono dunque invitati a:

  • verificare la corretta iscrizione dell’ente al RUNTS;
  • valutare con consulenti esperti l’impatto delle nuove norme fiscali sull’operatività dell’ente;
  • monitorare le indicazioni attuative che saranno fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro nelle prossime settimane.

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