Controlli sugli ETS dal 2026: cosa cambia davvero

Celeste Infantino
10/29/2025

Grandi novità a partire dal 2026 per gli enti del Terzo Settore: non solo entrerà a regime la nuova disciplina fiscale (ivi incluso il nuovo trattamento ai fini IVA dei corrispettivi specifici pagati da soci delle associazioni), ma diventerà pienamente operativo il nuovo impianto di vigilanza, controllo e monitoraggio previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS) e disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 7 agosto 2025 (G.U. n. 214/2025). 
In pratica: più chiarezza sulle regole e una macchina dei controlli con ruoli e procedure scanditi. 

Occorre tuttavia sottolineare che ad oggi l’iter legislativo specifico dei controlli non è ancora completo, in quanto non sono ancora disponibili i verbali standard sui quali i controllori dovranno annotare gli esiti, che dovranno essere approvati dal RUNTS entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

A seguito della pubblicazione dei predetti modelli di verbali, come già anticipato nella nostra newsletter di settembre 2025, i controlli saranno effettuati dagli Uffici del RUNTS territorialmente competenti, che si occuperanno di verificare requisiti, finalità civiche/solidaristiche, obblighi da iscrizione e, in caso di riscontro di violazioni, possono adottare i provvedimenti previsti dal CTS (es. misure su ODV/APS, sanzioni art. 48 CTS, fino a cancellazione nei casi gravi).
Resteranno escluse dal perimetro del decreto MLPS le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, destinatarie di misure di vigilanza ad hoc. 

In questo contesto, il Ministero coordina e autorizza soggetti terzi ad affiancare i controlli, quali ad esempio le Reti associative nazionali (RAN) e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), che potranno svolgere controlli sugli ETS aderenti, previa verifica di specifici requisiti organizzativi e di indipendenza. 

L’Agenzia delle Entrate resterà comunque titolare dei controlli fiscali e dovrà trasmettere agli Uffici RUNTS gli elementi utili anche ai fini della cancellazione (art. 94 CTS), mentre resteranno in capo agli enti previdenziali e agli altri enti della pubblica amministrazione le competenze su lavoro e sui controlli amministrativo-contabili legati a contributi/beni pubblici concessi agli ETS. È comunque previsto un raccordo inter-amministrazioni, con scambio strutturato degli esiti dei controlli.

Cosa verrà controllato

Il decreto elenca tre assi di verifica:

  • sussistenza e permanenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS;
  • perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
  • adempimento degli obblighi da iscrizione (depositi, pubblicità, trasparenza, ecc.). 

In buona sostanza, i documenti oggetto di verifica riguarderanno Statuto e categorie RUNTS coerenti con le attività di interesse generale dichiarate, Bilanci (e, per chi dovuto, bilancio sociale) depositati nei termini, completi di allegati/relazioni, il rispetto della trasparenza, con pubblicazioni sul sito di emolumenti organi, contributi pubblici ove applicabili, PEC attiva, dati RUNTS aggiornati.

Per ciò che concerne Governance e volontari, verrà verificata l’attivazione di idonee polizze assicurative e l’iscrizione nel registro volontari, ove previsto, la corretta gestione dei rimborsi, la gestione di eventuali conflitti d’interesse, la regolarità degli organi dell’ente.

In merito alla tracciabilità delle risorse pubbliche, verrà verificata la corretta destinazione di contributi, beni e vantaggi economici.

Questi profili sono quelli tipicamente oggetto di rilievo nei verbali standardizzati che il MLPS ha previsto di approvare.

I controlli saranno ordinari, programmati con cadenza triennale nell’ambito della “revisione periodica” RUNTS (art. 51 CTS e DM 106/2020), e straordinari (su segnalazioni, anomalie, criticità specifiche).

Possibili esiti dei controlli

 

A valle dei controlli, gli Enti del Terzo Settore potranno essere destinatari di:

  • prescrizioni e misure correttive;
  • sanzioni amministrative (art. 48 CTS);
  • provvedimenti RUNTS specifici (es. su ODV/APS) e, nei casi gravi, cancellazione dal RUNTS; per le fondazioni, gli esiti possono rifluire anche in provvedimenti ex artt. 25–28 c.c. (vigilanza sulle fondazioni). Tutto confluisce nella revisione periodica RUNTS.

Considerato poi che, sul versante fiscale, il D.L. 84/2025 e i relativi atti attuativi hanno fissato l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del regime fiscale ETS (a seguito del via libera UE), chiudendo la fase transitoria, ciò comporterà di fatto una maggiore interazione fra controlli RUNTS e controlli tributari con flussi informativi bidirezionali.

Per arrivare pronti alla fase dei controlli, sarebbe opportuno che gli Enti del Terzo Settore svolgessero una due diligence sulla propria situazione attuale, apportando correttivi, laddove necessari, anche con il supporto di professionisti specializzati nel settore, che possano coadiuvarli nella verifica della correttezza dei dati registrati sul RUNTS, la compliance statutaria, la conformità dei bilanci d’esercizio e dei bilanci sociali agli specifici provvedimenti ministeriali, il rispetto degli obblighi di trasparenza sul web, la gestione dei volontari, la governance, i contributi pubblici, il trattamento fiscale di oneri e proventi, ecc.

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