Attraverso la Nota n. prot. n. 34/12962 del 23 settembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso rispetto al caso di una fondazione di diritto tedesco, iscritta all'anagrafe delle ONLUS dal 2014 e con attività prevalente di tutela della flora e fauna, che chiedeva chiarimenti in ordine all’iscrivibilità della stessa al RUNTS e alle condizioni richieste.
In primo luogo, nella nota il Ministero chiarisce che non vige alcuna discriminazione rispetto agli enti di diritto straniero, in quanto detta fondazione può diventare ETS al pari degli altri enti di diritto italiani, con la condizione di dover rispettare tutti i requisiti di cui al D lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”).
Tale assunto è di diretta derivazione dall’applicazione del principio di parità di trattamento sancito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 18 e 49 TFUE), che vieta la discriminazione basata sulla nazionalità.
Pertanto, una fondazione di diritto tedesco, pur non essendo vincolata alle stesse norme applicabili agli enti italiani, può essere iscritta al RUNTS se soddisfa i requisiti del CTS, inclusi gli aspetti relativi alla devoluzione del patrimonio.
In particolare, rispetto alla clausola di devoluzione (art. 9 CTS), il Ministero ricorda che, in caso di scioglimento, il patrimonio deve andare solo ad altri ETS iscritti al RUNTS, previo parere dell’Ufficio RUNTS: tale condizione è inderogabile e rappresenta un elemento necessario da inserire all’interno dello statuto. Dunque potrebbe sorgere un’incompatibilità statutaria estera laddove lo statuto straniero imponesse una devoluzione diversa (es. ad enti esteri o a soggetti agevolati in altro Stato), precludendo così l’iscrizione al RUNTS, salvo adeguamento statutario.
Per quanto riguarda i beni acquistati in Italia tramite la ONLUS italiana: se la ONLUS perde la qualifica, la devoluzione segue l’art. 10, c. 1, lett. f), d.lgs. 460/1997 (ad altre ONLUS o, più in generale, a fini di pubblica utilità), che ha platea più ampia rispetto al CTS.
Inoltre, per conservare la qualifica ETS, i controlli devono poter essere affidati all’autorità italiana e anche questo potrebbe scontrarsi con le regole straniere.
Alla luce di tali considerazioni, si evince come l’iscrizione non sia subordinata alla nazionalità né alla sede legale in Italia: un ente estero può iscriversi se rispetta integralmente il Codice del Terzo settore.