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Nuove modifiche legislative a marzo

Riferimenti normativi: Legge n. 16; Ordine n. 85; OUG n. 69/2020; Ordine n. 409; Ordine n. 393; OUG n. 19; OUG n. 435;

12/04/2021
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Romania

1) Legge n. 16 dell’8 marzo 2021 riguardante le previsioni sui contributi sociali per l’esercizio 2021   

 In Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 marzo 2021 è stata pubblicata la Legge riguardante le previsioni sui contributi sociali per il 2021, prevedendo uno stipendio medio lordo pari a 5.380 lei, in leggera diminuzione rispetto al 2020 (5.429 lei).

Questa modifica presuppone anche una diminuzione del plafond previsto per la cassa integrazione da 4.072 lei a 4.035 lei (75% dello stipendio minimo lordo). 

2) Ordine n. 85 d 17 marzo 2021 riguardante la Procedura di annullamento degli obblighi accessori in conformità con le previsioni di cui all’OUG n. 69/2020 

Attraverso le previsioni dell’Ordine in analisi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 17 marzo 2021, sono state approvate le procedure riguardanti gli slittamenti dei versamenti e l’annullamento degli obblighi accessori, oltre ai formulari relativi a: notifica per l’annullamento degli accessori, foglio di calcolo debiti tributari, processo verbale, decisione sullo slittamento dei termini, richiesta di annullamento, ecc. 

3) Ordine del Presidente ANAF n. 409 riguardante modifiche e completamenti sul regime IVA per cassa

In Gazzetta Ufficiale n. 278 del 19 marzo 2021 sono stati pubblicati una serie di aggiornamenti e modifiche sul regime IVA per cassa, avente il mero scopo di offrire maggiori chiarimenti sulle eventuali confusioni riguardanti l’applicazione del nuovo plafond pari a 4.500.000 lei. 

4) Ordine n. 393 del 22 marzo 2021 riguardante l’approvazione del processo di valutazione del rischio per determinate categorie di soggetti richiedenti l’identificazione IVA e la relativa procedura di annullamento d’ufficio

L’Ordine in analisi ha ad oggetto l’approvazione di tre procedure specifiche riguardanti l’annullamento del numero di P.IVA a causa di un elevato profilo di rischio fiscale: 

4.1. Procedura riguardante la valutazione del rischio per i soggetti imponibili richiedenti l’identificazione IVA a seguito dell’annullamento d’ufficio di quest’ultima. L’annullamento della P.IVA è stato causato da un elevato rischio fiscale e la richiesta di identificazione IVA si potrà effettuare soltanto a seguito del risanamento degli aspetti che hanno portato all’annullamento d’ufficio. 

La determinazione del livello di rischio, rispettivamente, i punteggi attribuiti ai criteri di rischio e la modalità di determinazione del rischio fiscale sono aspetti decisi dall’amministrazione finanziaria ed approvati dal Presidente di quest’ultima. Alla ricezione della richiesta di identificazione IVA, l’amministrazione finanziaria verifica se i singoli soci/amministratori del soggetto imponibile richiedente abbiano degli atti/fatti iscritti nel certificato di attestazione fiscale (specificatamente previsto dall’ OUG 39/2015). Le categorie di soggetti oggetto della verifica risultano essere i seguenti: 

a) Amministratori, nelle società per azioni o in accomandita per azioni costituite secondo le previsioni di cui alla Legge n. 31/1990;  

b) Soci di maggioranza, oppure, a seconda del caso, il socio unico e/o amministratori delle società diverse da quelle previste al punto a) di cui sopra, anch’esse costituite secondo le previsioni di cui alla Legge n. 31/1990.

Il soggetto imponibile richiedente l’identificazione IVA presenta un elevato rischio fiscale qualora il punteggio ottenuto a seguito delle verifiche dovesse risultare inferiore a 51 punti (su un totale di 100). 

4.2. Procedura di registrazione, su richiesta specifica del contribuente con P.IVA annullata a causa di un elevato rischio fiscale. 

A seguito del deposito della richiesta di registrazione, l’amministrazione finanziaria verifica se il soggetto imponibile rientri in altre categorie di annullamento della P.IVA. Se così fosse, la richiesta sarà rigettata d’ufficio. 

In ipotesi contraria, la richiesta verrà trasmessa al dipartimento responsabile ad effettuare la valutazione del rischio che avrà l’incarico di verificare se la causa di annullamento è stata superata. Il dipartimento responsabile sarà tenuto all’emissione di un documento contenente la riattivazione/rigetto della richiesta. 

4.3. Procedura di annullamento d’ufficio del numero di P.IVA per i contribuenti con elevato rischio fiscale.  

 I soggetti imponibili che ottengono un punteggio inferiore a 51 punti (su 100), sono considerati contribuenti con elevato rischio fiscale, aspetto che porta all’annullamento d’ufficio della P.IVA. Prima di procedere all’annullamento, l’amministrazione deve rispettare il diritto del contribuente ad essere ascoltato. 

5) O.U.G. n. 19 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 315 del 29 marzo 2021 riguardante alcune misure di carattere fiscale 

 In Gazzetta Ufficiale n. 315/29.03.2021, è stata pubblicata l’OUG n. 19/2021 contenente la proroga di alcuni termini e la sospensione di alcune agevolazioni fiscali recentemente introdotte. 

Di seguito le principali modifiche apportate alla normativa fiscale dall’atto normativo in analisi: 

Proroga di alcuni termini: 

  • Il termine per il deposito della notifica riguardante la ristrutturazione degli obblighi tributari (condono fiscale) è stato rinviato al 30 settembre 2021; 
  • Il termine per il deposito della richiesta di annullamento degli obblighi accessori previsto dall’OUG n. 69/2020 è stato prorogato al 31 gennaio 2022; 
  • Rimborsi IVA con ispezione successiva: si potrà beneficiare dei rimborsi in analisi fino alla data de 31 gennaio 2022 (in sostituzione del vecchio termine previsto per il 31 marzo 2021). 

- Regime delle spese per la formazione prescolare dei figli: quale conseguenza del comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze, l’OUG in analisi sospende l’applicazione del regime agevolato per la formazione nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021.  

- Imposta specifica: è stata prorogata l’agevolazione fiscale riguardante l’esenzione dell’imposta specifica; di fatto, i contribuenti non saranno tenuti al versamento di detta imposta per un periodo di 90 giorni a partire dal 1° aprile 2021.  

- Determinazione imposta annuale dovuta dai soci delle associazioni senza personalità giuridica: il costo sostenuto per l’acquisto del registratore di cassa telematico messo in funzione in un determinato esercizio deve essere distribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione corrispondente, in conformità con le previsioni del contratto di associazione stipulato.  

Per maggiori dettagli in merito, vi preghiamo di consultare qui quanto pubblicato in precedenza.  

6) Ordine n. 435 riguardante la Procedura di connessione dei registratori di cassa telematici al sistema informatico nazione di sorveglianza e monitoraggio dei dati gestito dall’amministrazione finanziaria. 

L’Ordine pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 319 del 30 marzo 2021 contiene le date entro le quali i contribuenti devono provvedere alla connessione dei registratori di cassa telematici (AMEF) al sistema informatico ANAF:

a) Per i grandi contribuenti, il termine massimo risulta essere il 30.06.2021; 

b) Per i contribuenti di piccole e medie dimensioni, il termine massimo risulta essere il 30.11.2021; 

c) Per i contribuenti che acquistano un registratore di cassa telematico successivamente alla data del 01.12.2012, il termine per la connessione risulta essere la data di installazione del dispositivo. 

Mensilmente, l’amministrazione fiscale trasmetterà agli operatori economici, che utilizzano i registratori di cassa telematici, dei messaggi tramite lo “Spazio Privato Virtuale” riguardanti eventuali disfunzionalità sui file trasmessi dai dispositivi al sistema informatico. 

Inoltre, l’Ordine contiene dei dettagli sulla procedura tecnica di connessione dei dispositivi telematici e delle informazioni riguardanti la dichiarazione/trasmissione dei dati da parte dei contribuenti operanti in zone con scarsa connessione elettronica o assenza di connessione. 

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