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Newsletter 3/ 2018 – Imposta sul reddito delle imprese e delle microimprese

Riferimenti normativi: Legge 227/2015, OUG 79/2017

Ramona Burduja
31/01/2018
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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 885/10.11.2017 l’Ordinanza d’urgenza n. 79/2017 riguardante le modifiche e completamenti della Legge 227/2015 (Codice fiscale romeno). Le modifiche apportate da tale ordinanza sono già note sotto il nome Rivoluzione fiscale, considerato il significativo impatto sulla maggior parte delle tasse ed imposte attuali.

Nel mese di Novembre vi abbiamo presentato le modifiche apportate all’imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi sociali (Circolare n. 11/22.11.2017), continuando ad analizzare nella presente Circolare le modifiche apportate all’imposta sul reddito delle imprese e delle microimprese.

Le disposizioni riguardanti l’imposta sull’utile sono una mera trasposizione delle previsioni di cui alla Direttiva UE 2016/1164) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale (ATAD).

Specifichiamo inoltre che parte degli emendamenti di cui all’Ordinanza n. 79/2017 sono ancora oggetto di discussione in Parlamento. A tal proposito, sarà nostra cura informarvi non appena vi saranno le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.

Le previsioni di cui all’OUG n. 79/2017 oggetto della presente Circolare entrano in vigore dal 01.01.2018.

 

IMPOSTA SULL’UTILE

Limiti riguardanti la deducibilità degli oneri finanziari

  • Il limite per la deducibilità riguarderà gli oneri finanziari eccedenti, sarebbe a dire il totale degli interessi passivi e le differenze di cambi, al netto degli interessi attivi.
  • Le regole di calcolo sulla deducibilità degli oneri finanziari sono radicalmente modificate. In tal senso, gli oneri finanziari eccedenti saranno interamente deducibili nei limiti del plafond di 200.000 euro, mentre l’eventuale differenza sarà deducibile nel limite del 10% della base imponibile (calcolata attraverso la formula dell’EBITDA).
  • Nell’ipotesi in cui la suddetta base imponibile sarà di ammontare negativo o pari a 0, gli oneri finanziari eccedenti saranno indeducibili nel periodo di riferimento e saranno riportabili in avanti a tempo indeterminato.
  • Le nuove regole riguardanti la deducibilità degli oneri finanziari saranno applicabili anche agli istituti finanziari.
  • Eccezion fatta per i contribuenti entità indipendenti (non facenti parte di alcun consolidato e senza entità correlate o stabili organizzazioni) i quali hanno il diritto di dedursi integralmente gli oneri finanziari eccedenti nell’esercizio di competenza.
  • Gli interessi passivi e le perdite su cambi riportabili secondo le previsioni di cui al Codice fiscale romeno, in vigore fino al 31 dicembre 2017, saranno sottoposti alle nuove regole sulla deducibilità a partire dal 1 gennaio 2018.

Menzioniamo infine che vi sono delle discussioni parlamentari in corso relativamente all’innalzamento delle soglie di deducibilità degli oneri finanziari.

Tassazione in uscita (exit tax)

  • Viene introdotta la nozione di tassazione in uscita in base alla quale i contribuenti saranno assoggettati all’imposta sugli utili del 16% (per l’importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti al momento dell’uscita al netto del valore di carico fiscalmente rilevante) applicabile sui redditi maturati dalla realizzazione delle seguenti operazioni sulle quali la Romania non ha potestà impositiva:
    • Trasferimento di attivi;
    • Trasferimento di residenza fiscale e/o dell’attivita’ economica svolta da una stabile organizzazione.
  • Menzioniamo infine che vi sono delle discussioni parlamentari in corso per lo slittamento del termine di introduzione di tale fattispecie.

Regole riguardanti le società controllate estere (CFC – Controlled foreign Companies)

  • E’ stato introdotto il concetto di tassazione per trasparenza per le società controllate estere e nuove regole riguardanti l’imposizione dei redditi generati da quest’ultime.
  • In tal senso, al soddisfacimento di determinate condizioni, sono incluse nella base imponibile della società controllante, alcune categorie di redditi non distribuiti dall’entita’ controllata (ad esempio interessi, canoni, dividendi, ecc.).

 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE MICROIMPRESE

 

Plafond per l’applicazione del sistema

Il limite di reddito per le società rientranti nella categoria delle microimprese, viene incrementato da 500.000 a 1.000.000 euro.

Modifiche campo di applicazione

  • A partire dal 01.01.2018, anche i contribuenti persone giuridiche che maturano redditi derivanti da attività di consulenza e management superiori al 20% del totale dei redditi rientreranno nella categoria delle società che applicano l’imposta sul reddito delle microimprese.
  • Sono state eliminate parte delle attività per le quali le persone giuridiche romene non possono istituire le microimprese; ad esempio, attività del settore bancario, assicurativo, riassicurativo e mercato di capitale, giochi d’azzardo ed attività di esplorazione, sviluppo, sfruttamento del petrolio (sono state introdotte delle eccezioni per i fondi di garanzia e per le entità fiscalmente trasparenti con personalità giuridica).

E’ stata eliminata la possibilità di optare per l’applicazione del regime di imposta sugli utili, a condizione che il capitale sociale sia almeno pari a 45.000 lei. Attualmente però, vi sono delle discussioni parlamentari in corso in merito all’eventuale mantenimento dell’opzione di applicazione dell’imposta sugli utili.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowehorwath.ro.

 

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