Newsletter 2/2017 - Modifiche Codice fiscale, Codice di procedura gennaio 2017

Newsletter 2/2017

Ramona Burduja
18/01/2017
Riferimenti normativi: OUG 84/2016, Legge 227/2015, Legge 207/2015

Modifiche al Codice fiscale e Codice di procedura fiscale

        Riferimenti normativi: OUG 84/2016, Legge 227/2015, Legge 207/2015

 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 977 del 6 dicembre 2016 l’Ordinanza d’urgenza n.84/2016 riguardante le modifiche e completamento di alcuni atti normativi di carattere fiscale.    

Si riportano di seguito le principali modifiche riguardanti il Codice Fiscale e Codice di procedura fiscale, apportate attraverso l’Ordinanza in oggetto, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2017.

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Costi relativi a redditi non imponibili

La normativa attuale prevede che, nell’ipotesi in cui una società ottenga redditi non imponibili, in merito ai quali non sia possibile l’identificazione analitica della quota di costi non deducibili, è necessario allocare una quota dei costi di gestione e amministrazione in via del tutto forfettario.

L’Ordinanza in oggetto offre maggiori chiarimenti in merito, specificando che per alcune categorie di reddito non imponibili quali, redditi derivanti dalla riduzione/annullamento del fondo per rischi e oneri, redditi derivanti dalla rivalutazione delle immobilizzazioni o redditi da imposte sul reddito posticipate, non occorre allocare alcuna quota di costi indeducibili.

Per altri redditi non imponibili, come ad esempio quelli da dividendi, da cessione quote sociali o da liquidazioni, resterà applicabile la suddetta regola.

Contribuenti inattivi/riattivati

Sono state introdotte delle nuove previsioni in merito ai contribuenti inattivi che vengono riattivati. Infatti, a questi ultimi è consentita, una volta riattivati, la deducibilità dei costi sostenuti nel periodo d’inattività.

Inoltre, anche alle società che hanno acquisito beni/servizi da persone giuridiche dichiarate inattive, è consentita la deducibilità dei costi riguardanti tali acquisizioni, sulla base delle fatture emesse dal fornitore a seguito della riattivazione.

Utile reinvestito

Viene prorogato il termine a durata indeterminata, riferibile al periodo di applicazione delle esenzioni per l’imposta sull’utile reinvestito. Inoltre, a partire dall’esercizio 2017, l’esenzione trova applicazione anche per i diritti all’utilizzo dei programmi informatici.

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE MICROIMPRESE

 

Le società romene possono optare per l’applicazione delle imposte sul reddito in alternativa alle imposte previste per le microimprese, qualora abbiano un capitale sociale almeno pari a 45.000 lei (il limite precedente era di 25.000 euro).

 

IVA

Registro operatori intracomunitari

A partire dal 1 gennaio 2017 viene abolito il Registro degli operatori Intracomunitari ROI.

Aggiustamento dell’IVA per i beni strumentali

Conformemente alle nuove previsioni fiscali, l’aggiustamento dell’IVA per beni strumentali deve essere effettuato gradualmente, per valori pari ad 1/5 o 1/20 dell’imposta dedotta inizialmente, imputabili ad ogni esercizio non ancora oggetto di aggiustamento.

E’ stato mantenuto l’obbligo di aggiustamento per l’intero valore, in alcune situazioni come ad esempio la vendita o dismissione delle immobilizzazioni.

Contribuente inattivo/ P. Iva annullata

In modo del tutto analogo a quanto previsto per l’imposta sul reddito, ai contribuenti inattivi o coloro ai quali è stata annullata la P. Iva, è consentita la detrazione dell’Iva riguardante le transazioni poste in essere nel periodo di inattività/annullamento P. Iva, a seguito della riattivazione/ri-registrazione.

Inoltre, anche alle società che hanno acquisito beni/servizi da persone giuridiche dichiarate inattive o con P. Iva annullata, è consentita la detrazione Iva su tali acquisizioni, sulla base delle fatture emesse dal fornitore a seguito della riattivazione/ri-registrazione.

Registrazione ai fini iva

Conformemente all’Ordinanza in commento, gli organi fiscali non provvederanno più all’annullamento della P. Iva per le società in temporanea inattività fatta al Registro delle Imprese, su propria richiesta.

Dichiarazione 392

Conformemente alle nuove previsioni di carattere fiscale, viene sospeso il deposito della dichiarazione 392 fino al 31.12.2019.

 

PROCEDURA FISCALE

Rimborsi IVA

In ipotesi di ispezione fiscale anticipata per richieste di rimborsi IVA, i periodi fiscali sottoposti a verifica saranno esclusivamente quelli in cui vi sono state transazioni, che hanno portato alla generazione del credito richiesto a rimborso. La verifica degli altri periodi fiscali sarà effettuata soltanto in ipotesi di indizi riguardanti il mancato rispetto delle disposizioni fiscali o di errata determinazione degli obblighi fiscali.

Contestazioni

E’ stata modificata la soglia in merito alla competenza della risoluzione delle contestazioni, diminuendola da 5 milioni a 1 milione lei. In tal senso, le strutture specializzate alla risoluzione delle contestazioni, all’interno delle direzioni regionali del ministero delle finanze, avranno competenza soltanto per la risoluzione delle contestazioni che hanno ad oggetto crediti fiscali di importo non superiori ad 1 milione lei. Sarà di competenza della Direzione Generale ANAF la risoluzione delle contestazioni di crediti fiscali di importo superiore ad 1 milione lei.

 

Disclaimer

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