Newsletter – Modifiche legislative di carattere fiscale

Modifiche legislative di carattere fiscale

RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGGE 296/2020, OUG 226/2020, LEGGE 227/2015

26/02/2021
Newsletter – Modifiche legislative di carattere fiscale
Romania

Ad inizio dell'anno sono entrate in vigore una serie di modifiche e completamenti della normativa fiscale interna, introdotte attraverso la Legge 296/2020 per la modifica ed integrazione della Legge 227/2015 (Codice Fiscale), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1269 del 21.12.2020. Tale legge è stata modificata a sua volta dall'Ordinanza d’Emergenza 226/2020 relativa ad alcune misure di bilancio fiscale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1332 / 31.12.2020.

Di seguito le principali modifiche apportate alla normativa fiscale dagli atti normativi in analisi.

 

Imposta sul reddito

 

Redditi da lavoro dipendente

Sono compresi nella categoria dei redditi non imponibili i benefits concessi ai lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività in smart working, per il sostenimento delle stese riguardanti le utenze quali elettricità, riscaldamento, acqua, telefono fisso/internet oppure per l’acquisto di mobili od attrezzature per l’ufficio, nel limite massimo di 400 Ron al mese. Tale aspetto deve essere specificatamente menzionato nel contratto di lavoro o nel regolamento interno e gli importi concessi ai dipendenti possono variare in funzione del numero di giorni in smart working nell’arco di un mese (senza superare il suddetto plafond di 400 Ron/mese).

Questi benefits non imponibili seguono lo stesso trattamento di cui sopra anche dal punto di vista dei contributi previdenziali.

 

Nuove scadenze

La scadenza per il deposito della Dichiarazione Unica è ufficialmente prorogata dal 15 marzo al 25 maggio dell'anno successivo.

Il termine per la presentazione del formulario 230 “Richiesta riguardante la destinazione del 3,5% dell’imposta annuale dovuta” è slittato al 25 di Maggio (compreso).

 

Imposta sui redditi delle microimprese

 

Sono esclusi dalla base imponibile i redditi provenienti da dividendi erogati da persone giuridiche romene.

 

 

Imposta sui redditi maturati da soggetti non residenti

 

Le persone fisiche residenti in uno Stato membro UE o in uno Stato con il quale la Romania ha stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione saranno assoggettate ad una ritenuta d’imposta del 10% (anteriormente 16%) per le seguenti categorie di reddito maturate in Romania: interessi attivi, royalties, commissioni, attività sportive o di svago svoltasi in Romania, servizi di management o di consulenza, vari servizi prestati in Romania, redditi maturati da artisti o atleti.

Restano comunque applicabili le eventuali previsioni più favorevoli previste delle Convenzioni contro la doppia imposizione, al rispetto delle condizioni di applicabilità previste. 

 

IVA

 

L’Iva per cassa risulta applicabile per i soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a 4.500.000 RON (il plafond precedentemente applicabile risultava essere pari a 2.250.000 lei).

È estesa l’applicabilità del meccanismo di reverse charge alle importazioni di beni per le quali risultano applicabili le misure di semplificazione (rifiuti, residui ed altri materiali riciclabili, legno e materiali legnosi, cereali e piante tecniche, telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato e console videogiochi, tablet PC e portatili).

L’estinzione del debito tributario di un soggetto imponibile tramite il trasferimento del diritto di proprietà nei confronti di un ente pubblico non costituisce una cessione di beni tassabile.

 

Imposte e tasse locali

 

Il termine per l'aggiornamento della relazione di perizia tecnica utilizzata per la determinazione del valore imponibile degli immobili di proprietà delle persone giuridiche è esteso da 3 a 5 anni.

Qualora la relazione di perizia tecnica dovesse essere presentata una volta trascorso il termine di pagamento delle imposte, la stessa sarà considerata soltanto per la determinazione delle imposte applicabili per i successivi esercizi.

 

Imposta sull’utile

 

Consolidato fiscale

Il consolidamento fiscale presuppone l’esercizio facoltativo di un’opzione da parte dei soggetti interessati. L’opzione ha la durata di 5 esercizi, calcolabili a decorrere dal primo esercizio di adesione del consolidato. 

Per la realizzazione del consolidato fiscale, devono essere rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:

  • detenzione diretta / indiretta di almeno il 75% del valore/numero titoli di partecipazione/diritti di voto per un ininterrotto possesso di almeno un esercizio, prima dell’adesione al consolidato fiscale;
  • assoggettamento all’imposta sull’utile per tutti i membri del gruppo, ed applicazione dello stesso metodo di dichiarazione e pagamento imposte;
  • coincidenza dell’anno fiscale per tutti i membri del consolidato;
  • mancata adesione in altri consolidati fiscali delle società partecipanti al consolidato;
  • mancata applicazione delle imposte sul reddito delle microimprese o imposte speciali per determinati settori, per le società partecipanti al consolidato;
  • mancata presenza della procedura di liquidazione o scioglimento per i membri del consolidato.

La richiesta deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo dal quale si intende decorrere il consolidato. Infatti, il sistema del consolidamento fiscale si applica a partire dall’esercizio successivo a quello del deposito della richiesta. Di fatto, il primo esercizio utile per il consolidamento risulta essere il 2022.

Ciascuna società partecipante al consolidamento è tenuta alla determinazione delle proprie imposte ed alla trasmissione di queste nei confronti dell’ente controllante entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di chiusura dei primi III trimestri. Con riferimento al calcolo annuale delle imposte, il termine massimo risulta essere quello previsto per il deposito della dichiarazione annuale.

La determinazione ed il pagamento dell'imposta sull’utile per il rispettivo anno fiscale viene effettuata dall’ente controllante entro il termine massimo previsto per il deposito della dichiarazione annuale.

Inoltre, l'obbligo di predisporre il dossier sui prezzi di trasferimento rimarrà a carico della singola società partecipante al consolidamento.

 

Sede di direzione effettiva

Per sede di direzione effettiva deve intendersi il luogo dove vengono adottate le più importanti decisioni relative alla gestione della società ed allo svolgimento della sua attività di impresa. Affinché la società possa essere considerata con sede di direzione effettiva in Romania, deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

  • presa delle decisioni economico-strategiche necessarie alla gestione dell'attività della società estera in Romania da parte del comitato esecutivo/consiglio di amministrazione; o
  • residenza fiscale in Romania di almeno il 50% del comitato esecutivo/consiglio di amministrazione della società estera.

A tal fine è stata introdotta una specifica procedura per la determinazione della sede di direzione effettiva. La persona giuridica sarà tenuta al deposito del „Questionario per stabilire la residenza fiscale della società estera secondo la sede di direzione effettiva” accompagnato da una serie di documenti giustificativi. L’organo competente sarà tenuto all’analisi della documentazione stabilendo se la società estera resterà residente fiscalmente in altro Stato oppure diverrà una società residente fiscalmente in Romania.

Le società estere con sede di direzione effettiva in Romania alla data del 31 dicembre 2020, sono tenute al deposito del suddetto questionario e relativa documentazione giustificativa entro la data del 30 giugno 2021, in modo da verificare la sussistenza della residenza fiscale secondo i nuovi criteri.

 

 

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