Aggiornamento Covid-19 n. 19/2020 – Misure di sostegno per i dipendenti ed i datori di lavoro

Aggiornamento Covid-19 n. 19/2020 – Misure di sostegno per i dipendenti ed i datori di lavoro

Riferimenti: OUG n. 132/2020

13/08/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 19/2020 – Misure di sostegno per i dipendenti ed i datori di lavoro
Romania

Nella Gazzetta Ufficiale n. 720 del 10 agosto 2020 è stata pubblicata l’OUG nr. 132 che contiene misure di sostegno per i dipendenti ed i datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di stimolo alla crescita occupazionale.

 

1. Riduzione unilaterale dell'orario di lavoro dei dipendenti

 

L'art. 1 dell'atto normativo in oggetto stabilisce le condizioni in base alle quali il datore di lavoro può procedere alla riduzione dell'orario di lavoro dei propri dipendenti, non oltre il 50% della durata prevista dal contratto individuale di lavoro, e richiedere il contributo dal fondo assicurativo contro la disoccupazione:

 

  • temporanea riduzione dell'attività determinata dall'istituzione dello stato di emergenza / allerta / assedio;
  • diminuzione del fatturato del mese anteriore a quello di l'applicazione del provvedimento o, al massimo, del mese precedente di almeno il 10% rispetto al mese analogo dello scorso anno; il provvedimento deve interessare almeno il 10% della forza lavoro dell'unità;
  • il datore di lavoro ha proceduto ad informare e consultare il sindacato, i rappresentanti dei lavoratori o i dipendenti, a seconda dei casi, prima della comunicazione della riduzione dell’orario di lavoro al dipendente.

 

Soddisfatte le condizioni di cui sopra, il datore di lavoro può decidere, per un periodo di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi, ma con l'obbligo di stabilire l'orario di lavoro per l'intero mese, di ridurre l'orario di lavoro di alcuni o di tutti i suoi dipendenti.

 

Durante la riduzione dell'orario di lavoro, i dipendenti interessati dalla misura beneficiano di un'indennità pari al 75% della differenza tra lo stipendio base lordo previsto dal contratto individuale di lavoro e lo stipendio base lordo relativo alle ore effettivamente lavorate per effetto della riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità andrà ad aggiungersi ai diritti salariali spettanti per l'effettivo lavoro prestato e rappresenterà un reddito di natura salariale, soggetto a tassazione e al pagamento dei contributi sociali, ai sensi di legge.

 

Durante il periodo di applicabilità della misura, al fine di tutelare i dipendenti interessati, è fatto divieto al datore di lavoro di assumere personale per svolgere attività identiche o simili a quelle fornite dai dipendenti il cui orario di lavoro sia stato ridotto, nonché attività di subappalto svolte dai dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto. Il divieto è esteso anche a livello di società controllate, succursali o altre sedi secondarie definite dalla Legge sulle Società n. 31/1990.

 

L'indennità relativa alle ore non lavorate è a carico del datore di lavoro ed è corrisposta alla data di pagamento della retribuzione di quel mese, e verrà detratta dal Fondo assicurativo contro la disoccupazione una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi e a tutti i pagamenti  collegati alla retribuzione. Come per la maggior parte degli atti normativi nazionali, la procedura per l’accesso al contributo, nonché per il periodo di applicazione della riduzione dell'orario di lavoro, saranno stabiliti da una prossimo Decisione del governo.

 

2. Misure a sostegno del telelavoro

 

Al fine di acquistare pacchetti di beni e servizi tecnologici necessari allo svolgimento dell'attività in telelavoro, ai datori di lavoro è concesso, per ogni dipendente che ha lavorato in telelavoro durante lo stato di emergenza per almeno 15 giorni lavorativi, un sostegno finanziario di 2.500 lei.

 

Tale importo è concesso, nell'ordine di presentazione delle domande, fino al 31 dicembre 2020, dal Fondo assicurativo contro la disoccupazione, tramite l’ANOFM, nei limiti dei fondi stanziati. Le modalità di concessione e le categorie di beni acquistabili saranno stabilite con ordinanza del Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

 

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'importo di 2.500 Lei (per ciascun dipendente), il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare ad ANOFM i documenti giustificativi relativi all'acquisizione delle categorie di beni stabilite dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale.

 

3. Liquidazione di parte della retribuzione dei dipendenti a tempo determinato

 

Fino al 31 dicembre 2020, ma non oltre 3 mesi, a scelta del datore di lavoro, per i dipendenti che concludono contratti individuali di lavoro a tempo determinato fino a 3 mesi, una parte della retribuzione loro concessa rimarrà a carico del Fondo assicurativo per la disoccupazione per un importo pari al 41,5% della retribuzione relativa alle giornate lavorate di 8 ore / giorno, ma non più del 41,5% della retribuzione lorda media prevista dalla Legge per l'anno 2020.

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare per intero il valore del lavoro svolto sulla base del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e di adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi e di pagamento, al fine di ricevere l'importo del 41,5% entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione da parte dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro sulla base di una procedura che sarà successivamente approvata.

 

4. Misure di sostegno per i lavoratori giornalieri

 

Per quanto riguarda le persone che svolgono occasionalmente attività non qualificate, secondo quanto previsto dalla Legge n. 52/2011 in materia di esercizio di attività occasionali svolte da lavoratori a giornata, e che svolgono la loro attività in uno dei settori previsti dall'art. 13 della Legge n. 52/2011, interessata dall'interruzione o limitazione dell'attività a seguito degli effetti del Covid-19, per un periodo di tre mesi, a scelta del beneficiario dei lavori, ma non oltre il 31 dicembre 2020, viene riconosciuto un contributo pari al 35% della retribuzione dovuta per la giornata lavorativa.

 

Tale importo è corrisposto dal beneficiario della prestazione al momento del pagamento del lavoro giornaliero, e successivamente viene interamente liquidato, su sua richiesta dal Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, attraverso l'Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione sociale e le agenzie per i pagamenti e l'ispezione sociale della provincia del comune di Bucarest.

Il rimborso dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, sulla base di una procedura che sarà approvata con Decisione del Governo.

 

 

 

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