1. Il bonus del 3% dall'imposta sull'utile annuale e sull'imposta sul reddito delle microimprese per il 2024 può essere prelevato a seguito dei controlli fiscali
2. Registrazione nel Registro RO e-Factura delle persone fisiche soggette a imposta
3. Determinazione d'ufficio dei contributi sociali dovuti dalle persone fisiche
4. Implementazione degli standard europei sulla cooperazione fiscale internazionale (DAC9)
5. Applicabilità della Convenzione sulla doppia imposizione con Andorra
6. Applicabilità della nuova convenzione di doppia imposizione con il Regno Unito
7. Diritto dei contribuenti di richiedere la comunicazione della classe/sottoclasse di rischio fiscale
1. Il bonus del 3% dall'imposta sull'utile annuale e dall'imposta sul reddito delle microimprese per il 2024 può essere prelevato dall'ANAF a seguito di controlli fiscali
Sono state introdotte nuove disposizioni a livello dell'Allegato n. 1 dell'Ordine n. 540/2025 per l'approvazione della Procedura relativa all'assegnazione del bonus del 3% dell'imposta sull'utile annuale e dell'imposta sul reddito delle microimprese relativa all'anno fiscale 2024/anno fiscale modificato a partire dal 2024. Chiariscono la situazione in cui, dopo l'emissione della decisione di concedere il bonus, ai contribuenti vengono comunicate, a seguito di un controllo fiscale, le decisioni fiscali con cui sono state accertate differenze fiscali.
A tal fine, la differenza tra l'importo inizialmente concesso come bonus e quello risultante dopo la verifica sarà aggiunta ai registri fiscali.
A tal fine, viene emessa la Decisione di annullare la decisione di concedere il bonus del 3% e il valore del bonus concesso viene aggiunto ai registri fiscali.
Ricordiamo le condizioni previste dalla Procedura iniziale che il contribuente deve soddisfare:
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 5/2026, Gazzetta Ufficiale n. 37 del 19 gennaio 2026.
2. Registrazione nel Registro RO e-Factura delle persone fisiche soggette a imposta
Si introduce l'obbligo per le persone fisiche soggette a imposta che svolgono attività economiche e sono fiscalmente identificati dal CNP per registrarsi nel Registro RO e-Factura e utilizzare il sistema Ro e-Factura, alle condizioni previste dalla legislazione in vigore.
Per queste persone fisiche, la registrazione nel registro RO e-Factura deve essere richiesta prima dell'inizio dell'attività economica, e la registrazione viene effettuata dall'autorità fiscale entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Sono inoltre state apportate modifiche procedurali riguardanti l'aggiornamento e il funzionamento del registro, nonché le istruzioni per la compilazione del modulo 082 "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu".
Successivamente, con l'Ordinanza n. 6/2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026, l'obbligo delle persone fisiche soggette a imposta identificati dal CNP di registrare e utilizzare il sistema RO e-Factura è stato posticipato al 1° giugno 2026. Ulteriori dettagli su questi cambiamenti sono disponibili nell 'avviso fiscale pubblicato il 3 febbraio 2026.
Le disposizioni sono state pubblicate dall'Ordine 59/2026, Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 gennaio 2026.
3. Determinazione d'ufficio dei contributi sociali dovuti dalle persone fisiche
È stata approvata la procedura per l'istituzione d'ufficio del contributo alla previdenza sociale (CAS) e del contributo all'assicurazione sanitaria (CASS) dovuti dalle persone fisiche che non hanno rispettato l'obbligo di dichiarare per il 2024.
A tal proposito, i modelli standard sono stati approvati per:
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 2735/2025, Gazzetta Ufficiale n. 17 del 14 gennaio 2026.
4. Implementazione degli standard europei sulla cooperazione fiscale internazionale (DAC9)
Gli standard europei sulla cooperazione amministrativa nel campo della fiscalità sono stati trasposti nella legislazione nazionale per l'introduzione di nuove regole sullo scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri dell'Unione Europea.
Alcune delle disposizioni essenziali includono:
Attraverso queste modifiche, le autorità fiscali potranno presentare e ricevere informazioni dettagliate sulle attività fiscali transfrontaliere dei contribuenti, con l'obiettivo di combattere l'elusione fiscale e aumentare la trasparenza fiscale a livello internazionale.
Le disposizioni sono state pubblicate dall'Ordinanza n. 1/2026, Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 gennaio 2026.
5. Applicabilità della Convenzione sulla doppia imposizione con Andorra
Le disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra la Romania e il Principato di Andorra con la Legge n. 170/2025 si applica al reddito maturato a partire dal 1° gennaio 2026.
Le disposizioni sono state pubblicate dal Decreto 1016/2025, Gazzetta Ufficiale n. 996 del 29 ottobre 2025.
6. Applicabilità della nuova convenzione di doppia imposizione con il Regno Unito
Le disposizioni della nuova convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra Romania e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Nuova Imposizione) si applicano ai redditi percepiti a partire dal 1° gennaio 2026.
Le disposizioni sono state pubblicate dalla Legge 169/2025, Gazzetta Ufficiale n. 996 del 29 ottobre 2025.
7. Diritto dei contribuenti di richiedere la comunicazione della classe/sottoclasse di rischio fiscale
L'analisi del rischio viene effettuata periodicamente, nel qual caso l'autorità fiscale stabilisce anche la classe/sottoclasse di rischio fiscale del contribuente. La classe/sottoclasse di rischio fiscale deve essere comunicata al contribuente, su sua richiesta, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione che fornisca la prova della ricezione delle informazioni, a meno che gli obiettivi di interesse generale non giustifichino la restrizione dell'accesso a tali informazioni.
La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, venendo introdotta nel Codice di procedura fiscale tramite OUG 188/2022 approvata dalla Legge 388/2023 del 16.12.2023.
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