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Le principali modifiche legislative di gennaio 2026

10/02/2026
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1.  Il bonus del 3% dall'imposta sull'utile annuale e sull'imposta sul reddito delle microimprese per il 2024 può essere prelevato a seguito dei controlli fiscali
2.  Registrazione nel Registro RO e-Factura delle persone fisiche soggette a imposta
3.  Determinazione d'ufficio dei contributi sociali dovuti dalle persone fisiche
4.  Implementazione degli standard europei sulla cooperazione fiscale internazionale (DAC9)
5.  Applicabilità della Convenzione sulla doppia imposizione con Andorra
6.  Applicabilità della nuova convenzione di doppia imposizione con il Regno Unito
7.  Diritto dei contribuenti di richiedere la comunicazione della classe/sottoclasse di rischio fiscale

1.    Il bonus del 3% dall'imposta sull'utile annuale e dall'imposta sul reddito delle microimprese per il 2024 può essere prelevato dall'ANAF a seguito di controlli fiscali

Sono state introdotte nuove disposizioni a livello dell'Allegato n. 1 dell'Ordine n. 540/2025 per l'approvazione della Procedura relativa all'assegnazione del bonus del 3% dell'imposta sull'utile annuale e dell'imposta sul reddito delle microimprese relativa all'anno fiscale 2024/anno fiscale modificato a partire dal 2024. Chiariscono la situazione in cui, dopo l'emissione della decisione di concedere il bonus, ai contribuenti vengono comunicate, a seguito di un controllo fiscale, le decisioni fiscali con cui sono state accertate differenze fiscali. 

  • Nel caso in cui ai contribuenti venga comunicata una decisione di imposizione con riduzione dell'obbligo fiscale, l'ufficio competente verifica la documentazione fiscale e modifica di conseguenza l'importo inizialmente concesso a titolo di bonus, riducendone il valore ed emettendo la Decisione di modifica della decisione di concessione del bonus del 3%.

A tal fine, la differenza tra l'importo inizialmente concesso come bonus e quello risultante dopo la verifica sarà aggiunta ai registri fiscali.

  • Nel caso in cui ai contribuenti venga comunicata una decisione fiscale con obbligo fiscale supplementare, il dipartimento specializzato verifica i registri fiscali e annulla l'importo del bonus inizialmente concesso, se non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio previsto dalla Procedura Iniziale.

A tal fine, viene emessa la Decisione di annullare la decisione di concedere il bonus del 3% e il valore del bonus concesso viene aggiunto ai registri fiscali.

Ricordiamo le condizioni previste dalla Procedura iniziale che il contribuente deve soddisfare:

  • ha presentato tutte le dichiarazioni secondo il vettore fiscale. Questa condizione è considerata soddisfatta anche se, per i periodi in cui non sono state presentate dichiarazioni fiscali, gli obblighi fiscali sono stati stabiliti, per decisione, dall'autorità fiscale;
  • ha pagato integralmente, nei termini previsti dalla legge, l'imposta sull'utile annuale/imposta sul reddito delle microimprese per l'anno 2024/l'anno fiscale modificato a partire dal 2024, a seconda dei casi;
  • Non registra alcun altro debito fiscale residuo o debiti di bilancio in sospeso, individualizzati in titoli esecutivi emessi secondo la legge e presenti nei registri dell'organo fiscale centrale per il recupero, al termine legale per la presentazione delle dichiarazioni.

Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 5/2026, Gazzetta Ufficiale n. 37 del 19 gennaio 2026.

2.    Registrazione nel Registro RO e-Factura delle persone fisiche soggette a imposta

Si introduce l'obbligo per le persone fisiche soggette a imposta che svolgono attività economiche e sono fiscalmente identificati dal CNP per registrarsi nel Registro RO e-Factura e utilizzare il sistema Ro e-Factura, alle condizioni previste dalla legislazione in vigore.

Per queste persone fisiche, la registrazione nel registro RO e-Factura deve essere richiesta prima dell'inizio dell'attività economica, e la registrazione viene effettuata dall'autorità fiscale entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Sono inoltre state apportate modifiche procedurali riguardanti l'aggiornamento e il funzionamento del registro, nonché le istruzioni per la compilazione del modulo 082 "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu".

Successivamente, con l'Ordinanza n. 6/2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026, l'obbligo delle persone fisiche soggette a imposta identificati dal CNP di registrare e utilizzare il sistema RO e-Factura è stato posticipato al 1° giugno 2026. Ulteriori dettagli su questi cambiamenti sono disponibili nell 'avviso fiscale pubblicato il 3 febbraio 2026.

Le disposizioni sono state pubblicate dall'Ordine 59/2026, Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 gennaio 2026.

3.    Determinazione d'ufficio dei contributi sociali dovuti dalle persone fisiche

È stata approvata la procedura per l'istituzione d'ufficio del contributo alla previdenza sociale (CAS) e del contributo all'assicurazione sanitaria (CASS) dovuti dalle persone fisiche che non hanno rispettato l'obbligo di dichiarare per il 2024.

A tal proposito, i modelli standard sono stati approvati per:

  • notifica riguardante la non dichiarazione del contributo CAS e CASS;
  • rapporto sulla stima della base di calcolo di CAS e CASS;
  • decisione sull'istituzione d'ufficio del CAS e del CASS;
  • decisione che annullava la decisione sull'istituzione ex officio del CAS e del CASS.

Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 2735/2025, Gazzetta Ufficiale n. 17 del 14 gennaio 2026.

4.    Implementazione degli standard europei sulla cooperazione fiscale internazionale (DAC9)

Gli standard europei sulla cooperazione amministrativa nel campo della fiscalità sono stati trasposti nella legislazione nazionale per l'introduzione di nuove regole sullo scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri dell'Unione Europea.

Alcune delle disposizioni essenziali includono:

  • introdurre ulteriori obblighi di rendicontazione per multinazionali e grandi gruppi nazionali;
  • l'implementazione di meccanismi di rendicontazione sull'imposta aggiuntiva globale;
  • stabilire modelli standard di dichiarazioni fiscali e scadenze per la presentazione;
  • regolamentazione delle procedure per la verifica e la sanzione della non conformità.

Attraverso queste modifiche, le autorità fiscali potranno presentare e ricevere informazioni dettagliate sulle attività fiscali transfrontaliere dei contribuenti, con l'obiettivo di combattere l'elusione fiscale e aumentare la trasparenza fiscale a livello internazionale.

Le disposizioni sono state pubblicate dall'Ordinanza n. 1/2026, Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 gennaio 2026.

5.    Applicabilità della Convenzione sulla doppia imposizione con Andorra

Le disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra la Romania e il Principato di Andorra con la Legge n. 170/2025 si applica al reddito maturato a partire dal 1° gennaio 2026.

Le disposizioni sono state pubblicate dal Decreto 1016/2025, Gazzetta Ufficiale n. 996 del 29 ottobre 2025.

6.    Applicabilità della nuova convenzione di doppia imposizione con il Regno Unito

Le disposizioni della nuova convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra Romania e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Nuova Imposizione) si applicano ai redditi percepiti a partire dal 1° gennaio 2026.

Le disposizioni sono state pubblicate dalla Legge 169/2025, Gazzetta Ufficiale n. 996 del 29 ottobre 2025.

7.    Diritto dei contribuenti di richiedere la comunicazione della classe/sottoclasse di rischio fiscale

L'analisi del rischio viene effettuata periodicamente, nel qual caso l'autorità fiscale stabilisce anche la classe/sottoclasse di rischio fiscale del contribuente. La classe/sottoclasse di rischio fiscale deve essere comunicata al contribuente, su sua richiesta, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione che fornisca la prova della ricezione delle informazioni, a meno che gli obiettivi di interesse generale non giustifichino la restrizione dell'accesso a tali informazioni.

La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, venendo introdotta nel Codice di procedura fiscale tramite OUG 188/2022 approvata dalla Legge 388/2023 del 16.12.2023.

 

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