Il Ministero delle Finanze Pubbliche ha emesso un comunicato stampa per chiarire l'applicazione delle facilitazioni fiscali, allineare la legislazione nazionale agli standard OECD e introdurre un termine di transizione per l'uso del sistema RO e-Factura da parte delle persone fisiche. Puoi consultare il comunicato stampa qui.
A seguito di questo comunicato stampa, è stata pubblicata l'Ordinanza n. 6/2026 per il completamento della Legge n. 207/2015 sul Codice di procedura fiscale, nonché alcune misure fiscali-di bilancio, nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 77 del 30 gennaio 2026.
Di seguito presentiamo l'insieme delle modifiche e chiarimenti apportati alle ultime disposizioni adottate alla fine del 2025:
I. Abrogazione dell'articolo 251 del Codice fiscale
Il Governo rumeno ha approvato, tramite l'Ordinanza n. 6/2026, l'abrogazione dell'articolo 251 del Codice fiscale relativo al regime speciale per i contribuenti che registrano spese presso entità affiliate che non costituite/fondate e che non hanno la loro sede di direzione effettiva in Romania, un articolo recentemente introdotto dalla Legge n. 239/2025, che, dal punto di vista dell'OECD, potrebbe generare rischi di doppia imposizione e trattamenti discriminatori.
Con l'Ordinanza n. 6/2026, sono stati inoltre apportati chiarimenti riguardo al trattamento fiscale applicato a questo tipo di spese registrate nel primo mese del primo trimestre 2026. Le disposizioni dell'articolo 251 non si applicano a questo periodo, essendo applicabili le regole di detrazione previste dall'articolo 25 del Codice fiscale.
II. Scadenza di transizione fino al 1° giugno per l'uso del sistema RO e-Factura per i redditi da diritti d'autore
Il Governo rumeno ha approvato l'introduzione di una scadenza di transizione fino al 1° giugno 2026 per l'uso del sistema RO e-Factura, da parte delle persone fisiche tassabili che svolgono attività economiche e sono identificate ai fini fiscali dal CNP, non dal CIF. Fino a questa data, le persone fisiche non saranno obbligate a utilizzare il sistema RO e-Factura.
I fornitori/prestatori che si identificano ai fini fiscali con il loro numero di identificazione personale, che hanno iniziato a svolgere attività economiche prima del 1° giugno 2026 e non sono registrati nel registro obbligatorio RO e-Factura, hanno l'obbligo di richiedere la registrazione nel registro almeno 3 giorni lavorativi prima di questa data e sono registrati a partire dal 1° giugno 2026.
Questa misura è stata specificamente introdotta dall'Ordinanza n. 6/2026.
Attraverso il comunicato stampa pubblicato dal Ministero delle Finanze Pubbliche, vengono forniti chiarimenti su chi sia considerato una "persona imponibile" dal punto di vista dell'IVA, sul motivo per cui è necessario emettere una fattura per i diritti d'autore e sul ruolo della fattura. Consulta il comunicato stampa qui.
III. Semplificazione delle procedure di registrazione fiscale per le sedie secondarie
Il contribuente/pagatore che ha organizzato diversi uffici secondari come pagatori di stipendi e redditi assimilati agli stipendi all'interno dell'area territoriale della stessa unità/suddivisione amministrativo-territoriale, ha l'obbligo di designare uno di questi uffici secondari come ufficio secondario designato, entro 30 giorni dalla fondazione del primo ufficio secondario.
Il contribuente/pagatore ha l'obbligo di richiedere la registrazione fiscale della sede secondaria designata, come pagatore di stipendi e redditi assimilati agli stipendi per tutte le entità all'interno dell'area territoriale della stessa unità/suddivisione amministrativo-territoriale, all'organo fiscale subordinato all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Fiscale nella cui area territoriale si svolge effettivamente l'attività degli uffici secondari.
Allo stesso tempo, per gli uffici secondari situati nella stessa unità/suddivisione amministrativo-territoriale con la residenza fiscale del contribuente, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta sui redditi da stipendio e assimilati agli stipendi dovuti ai dipendenti avviene tramite il codice fiscale del contribuente, senza l'obbligo di registrazione fiscale degli uffici secondari.
Per gli enti già costituiti al 1° gennaio 2026, si sospende, fino al 30 giugno 2026 compreso, l'applicazione delle contravvenzioni e della sanzione per la mancata presentazione da parte del contribuente/pagatore della dichiarazione di registrazione fiscale entro il termine previsto dall'articolo II della Legge n. 245/2025, ovvero 30 giorni.
Se, il 2 febbraio, il contribuente/pagatore ha organizzato e/o registrato a fini fiscali diversi uffici secondari come pagatori di stipendi e redditi assimilati, all'interno dell'area territoriale della stessa unità/suddivisione amministrativo-territoriale, ha l'obbligo di notificare all'autorità fiscale competente l'ufficio secondario designato entro il 30 giugno 2026 incluso, così come tutti gli uffici secondari all'interno della stessa unità/suddivisione amministrativo-territoriale.
Il codice di identificazione fiscale assegnato all'ufficio secondario designato rimane valido e gli altri codici di identificazione fiscale vengono cancellati, ex officio, dall'autorità fiscale.
IV. Chiarimento delle agevolazioni fiscali per le persone fisiche di Delta Dunării e Munții Apuseni
Sono state apportati chiarimenti e aggiunte alla Legge 227/2015 sul Codice fiscale riguardanti le tasse locali dovute dalle persone fisiche residente in Delta Dunării e Munții Apuseni.
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