Newsletter 8/2017 - Country by country

Newsletter 8/2017

Ramona Burduja
12/09/2017
Riferimenti Normativi: OUG 42/2017; Legge 207/2015; Direttiva UE 2016/881

Modifiche riguardanti il Codice di procedura fiscale relativamente ai rapporti dei gruppi di imprese internazionali

        Riferimenti Normativi: OUG 42/2017; Legge 207/2015; Direttiva UE 2016/881

 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 438/13.06.2017 l’Ordinanza d’urgenza n. 42 riguardante la trasposizione nella normativa romena delle disposizioni di cui alla Direttiva UE 2016/881 avente ad oggetto lo scambio di informazioni e le previsioni adottate dall’Azione 13 del piano BEPS contenente la lotta all’evasione e frode fiscale ed i prezzi di trasferimento.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate dall’Ordinanza in oggetto.

 

 

Scopo della Rendicontazione

L’Ordinanza ha ad oggetto l’introduzione di una rendicontazione paese per paese (Country by Country-CbC) presentata dalla controllante capogruppo di un gruppo di imprese multinazionali, residente fiscalmente in Romania, o dal supplente della controllante capogruppo.

Sarà compito dell’Autorità’ fiscale romena trasmettere in modo del tutto automatico tutte le informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese in suo possesso, a tutti gli Stati membri ove operano le società facenti parte del gruppo.

Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso la rendicontazione CbC e’ utilizzato per la valutazione dei rischi relativi ai prezzi di trasferimento e quelli connessi all’evasione fiscale, comprensivo del rischio legato al mancato rispetto delle norme riguardanti la redazione dei dossier sui prezzi di trasferimento con eventuali inadempienze e rischi connessi, e, a seconda del caso, per analisi di carattere economico o statistico.

Sfera di applicabilità

L’Ordinanza trova applicazione per tutte le imprese facenti parte di un Gruppo multinazionale i cui ricavi consolidati complessivi, in relazione a ciascun periodo d’imposta siano superiori a 750 milioni di Euro (calcolati al tasso di cambio medio relativo al mese di gennaio 2015, rispettivamente 4,4877 lei). Sono oggetto della presente Ordinanza soltanto le entità tenute alla redazione di un bilancio consolidato secondo i principi contabili generalmente applicati nella giurisdizione di residenza.

Contenuto della rendicontazione

La rendicontazione CbC per ciascun singolo Stato deve contenere le seguenti informazioni:

  • Informazioni aggregate relative alle giurisdizioni in cui operano le imprese appartenenti al Gruppo multinazionale: ammontare dei ricavi, utili/perdite lordi/e, imposte sui redditi pagate/maturate, capitale dichiarato, utili non distribuiti, numero di addetti, immobilizzazioni materiali;
  • Dettagli in merito alle giurisdizioni fiscali ed alla natura della principale o delle principali attività commerciali che ciascuna entità facente parte del Gruppo multinazionale esercita nella giurisdizione fiscale ove e’ residente.

Il modello ed il contenuto della rendicontazione per ogni singolo Stato deve essere approvato dall’amministrazione finanziaria competente, seguita dalla pubblicazione di un Ordine.

Termini per la presentazione

I termini per la presentazione della rendicontazione CbC e’ di 12 mesi dall’ultimo giorno della fine del periodo di imposta oggetto di rendicontazione del Gruppo. L’obbligo di presentare la prima rendicontazione fa riferimento al periodo d’imposta che ha inizio il 1 gennaio 2016 o in data successiva.

Notifiche

Le imprese residenti fiscalmente in Romania appartenenti ad un Gruppo oggetto dell’Ordinanza in analisi, devono notificare le autorità fiscali competenti in merito all’eventuale qualifica di controllante capogruppo o supplente della stessa, tenuta alla predisposizione e presentazione della rendicontazione CbC.

Inoltre, nell’ipotesi in cui la società residente fiscalmente in Romania non venga qualificata quale controllante capogruppo o supplente della stessa, dovrà notificare le autorità fiscali competenti in merito alla società del gruppo e la relativa giurisdizione di residenza fiscale della società del gruppo tenuta alla rendicontazione CbC.

In entrambe le ipotesi, la notifica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del Gruppo, senza superare il termine ultimo fissato per la dichiarazione fiscale dell’entita’ costitutiva relativo al periodo d’imposta precedente.

Il modello ed il contenuto delle notifiche sarà oggetto di approvazione da parte dell’amministrazione finanziaria competente, seguita dalla pubblicazione di un Ordine.

Sanzioni

In ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza in analisi da parte delle entità facenti parte del Gruppo, trovano applicazione le seguenti sanzioni:

  • Ammenda compresa tra i 30.000 lei e 50.000 lei per il tardivo deposito della rendicontazione CbC o per trasmissione di informazioni incomplete/non corrette;
  • Ammenda compresa tra i 70.000 lei e 100.000 lei per il mancato deposito della rendicontazione CbC.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowehorwath.ro.

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