Nuove modifiche legislative di Ottobre

Tax Flash – Importanti modifiche normative dall'Ordinanza n. 11/2022

Modifiche sul Codice fiscale e Codice di procedura fiscale

01/03/2022
Nuove modifiche legislative di Ottobre
Riferimenti normativi: Ordinanza governativa n. 11/2022

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 31 gennaio,Ordinanza governativa n. 11/2022 che apporta una serie di modifiche sul Codice fiscale e Codice di procedura fiscale, come di seguito riportate:

1. CODICE FISCALE

  • A partire dal 2022 i costi relativi ad importi versati a titolo di liberalita’ (sponsorizzazioni) o concessioni di borse di studio che non potranno essere dedotti dall’imposta sull’utile dell’esercizio corrente non potranno essere piu’ riportati (crediti d’imposta). Pertanto, l'anno 2021 è l'ultimo anno per il quale è possibile riportarlo indietro nei prossimi 7 anni, fino al 2028. In modo del tutto simile, sono state modificate le disposizioni in merito alla riportabilita’ degli importi versati a titolo di liberalita’ (sponsorizzazioni), o concessioni di borse di studio anche per le microimprese.
  • I contribuenti che applicano il regime fiscale dei trasferimenti delle attivita’ patrimoniali, di residenza fiscale e/o attività economica svolta tramite una stabile organizzazione per la quale la Romania perde la potesta’ impositiva, dichiareranno e pagheranno un'imposta trimestrale denominata "exit tax". Inoltre, e’ stato eliminato l'obbligo di includere tale imposta nella dichiarazione annuale D101.
  • Vengono introdotte nuove disposizioni per i membri del gruppo fiscale che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dall’Ordinanza n.153/2020 contenenti l’inserimento di alcune agevolazioni fiscali volte a stimolare il mantenimento/crescita del patrimonio netto. Si precisa quindi che, qualora almeno uno dei componenti del gruppo rientri nel GEO 153/2020, la persona giuridica responsabile è tenuta a presentare la dichiarazione annuale consolidata entro il 25 giugno dell'anno successivo, rispettivamente entro il 25 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. 
  • È stato introdotto l'obbligo in capo ai notai pubblici di dichiarare i trasferimenti di beni immobili con valore inferiore al plafondnon imponibile di 450.000 lei.

2. CODICE DI PROCEDURA FISCALE

  • Il soggetto erogatore di dividendi dovra’ presentare una dichiarazione di rettifica presso l’amministrazione finanziaria competente riguardante la regolarizzazione annuale dei dividendi parzialmente distribuiti nel corso dell'esercizio nell’ipotesi in cui dovessero risultare degli importi da restituire. 
  • E’ stato prorogato il termine per la risoluzione della richiesta di rilascio della “soluzione fiscale individuale anticipata” da 3 a 6 mesi. Rientra altresì nella competenza del Ministero delle Finanze l'attività di rilascio delle soluzioni fiscali individuali anticipate.
  • I contribuenti che forniscono un'interfaccia elettronica che facilita le transazioni commerciali online sono tenuti a comunicare periodicamente all'autorità fiscale centrale le informazioni sulle transazioni effettuate tramite un'autodichiarazione.Il modello di tale dichiarazione deve essere approvato con provvedimento ANAF.
  • Gli enti (SRL, SA, PFA, II, IF) che hanno iscritto nel registro delle imprese la menzione relativa all'inattività temporanea e/o attività sospesa, non hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali relative al periodo di inattività/sospensione. In precedenza, la deroga veniva concessa solo su richiesta del contribuente. L'applicazione del provvedimento cessa al momento della ripresa dell'attività oppure entro un periodo di 3 anni dalla data di iscrizione della menzione presso il registro delle imprese.
  • E’ stata introdota la possibilità di presentare la richiesta di ristrutturazione dei debiti anche per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, a condizione che l’uscita dalla procedura consorsuale avvenga prima dell'emissione della decisione di ristrutturazione dei debiti.

ALTRE MODIFICHE

  • L'esenzione dei contribuenti obbligati al pagamento dell'imposta specifica per attività (HoReCa) è prorogata ai sensi della Legge n. 170/2016, per un periodo di 180 giorni, calcolato a partire dal 3 febbraio 2022.
  • Gli  operatori economici che forniscono beni e/o servizi tramite distributori automatici che operano attraverso pagamenti con carta di credito, nonché banconote e/oo monete, hanno l'obbligo di dotare i distributori automatici di registratori di cassa fiscali elettronici entro il 31 dicembre 2022.

 

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