È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza d’urgenza n. 32 riguardante l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro in Romania, nonché la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi.
L’ordinanza stabilisce un nuovo quadro integrale per l’assunzione e il collocamento dei lavoratori provenienti da paesi extra UE in Romania, abrogando il Titolo I dell’OG 25/2014 e modificando sostanzialmente l’OUG 194/2002 (regime degli stranieri), il Codice del lavoro e la Legge 198/2008 (tasse consolari).
Di seguito le modifiche più importanti:
Saranno previste due modalità di assunzione dei lavoratori D/AM2 esclusivamente tramite la piattaforma WorkinRomania.gov.ro quale punto unico di accesso. La domanda unica sostituirà l’attuale permesso di lavoro:
1. Tramite un’agenzia di collocamento autorizzata (regola generale, art. 10): il datore di lavoro registrato assume tramite un’agenzia autorizzata con cui stipula un contratto di servizi; tra agenzia, datore di lavoro e lavoratore straniero si conclude un contratto tripartito di collocamento.
2. Tramite datore di lavoro autorizzato (eccezione, art. 11): i datori di lavoro che soddisfano determinate condizioni possono assumere direttamente, senza agenzia.
Garanzie finanziarie obbligatorie:
- Datore di lavoro autorizzato: 1.000 € per ogni lavoratore straniero (art. 13)
- Agenzia di collocamento: 75.000 € fino a 250 lavoratori stranieri, +50.000 € per ogni ulteriore tranche di 250 (art. 25)
- Somma forfettaria di 2.000 € per persona, recuperabile dal datore di lavoro o dall’agenzia se l’IGI notifica la partenza del lavoratore straniero (artt. 14 e 26)
Condizioni più rigorose per i datori di lavoro autorizzati (art. 12):
- Minimo 24 mesi di attività effettiva
- Minimo 50 dipendenti in media nell’anno precedente
- Nell’anno precedente, non più del 20% dei lavoratori stranieri impiegati può trovarsi in situazione irregolare
- Nessuna sanzione per lavoro non dichiarato negli ultimi 24 mesi
Condizioni per le agenzie di collocamento (art. 24):
- I rappresentanti legali, gli amministratori e gli azionisti devono essere cittadini UE/SEE/Svizzera
- Non devono essere stati funzionari pubblici negli ultimi 3 anni presso autorità competenti in materia di migrazione del lavoro (IGI, Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Lavoro, ANOFM, Ispettorato del Lavoro)
- Identificazione dei titolari effettivi secondo la Legge 129/2019
- Autorizzazione valida 2 anni, rinnovabile
Modifiche in materia di visti (modifiche all’OUG 194/2002):
- Il visto di lavoro è suddiviso in D/AM1 (persone altamente qualificate, personale con qualifiche speciali, atleti professionisti, cittadini di Moldova/Ucraina/Serbia e lavoratori in progetti infrastrutturali) e D/AM2 (lavoratori permanenti, stagionali e frontalieri tramite agenzia)
- Nuovo visto D/VM (vacanza-lavoro)
- Nuovo art. 13²¹ che elenca le categorie che possono essere assunte senza necessità del visto D/AM (residenti di lungo periodo, familiari, studenti, beneficiari di protezione, ecc.)
- Raccolta obbligatoria dei dati biometrici (immagine facciale + 10 impronte digitali) per i visti di lunga durata
- Tassa per il visto di lunga durata: 300 € (con ripartizione progressiva al Ministero degli Affari Esteri: 50% nel 2026, fino al 95% a partire dal 2030)
Modifiche al Codice del lavoro:
- Obbligo di redigere il contratto individuale di lavoro dello straniero in lingua romena e nella lingua di origine oppure in una lingua internazionale facilmente comprensibile (art. 16, comma 19)
- Eccezione: lo straniero può essere assunto senza certificato medico preliminare, ma è obbligato a ottenerlo prima dell’inizio effettivo dell’attività (art. 27)
- Nuove cause di cessazione del contratto: rigetto della domanda unica e accertamento del soggiorno illegale da parte dell’IGI (art. 56)
- Sanzione di 6.000 RON per i contratti non redatti in forma bilingue (art. 260)
Sanzioni (Capitolo VII, artt. 42–44): le multe variano tra 5.000 RON e 40.000 RON per lavoratore, con una nuova violazione specifica per il collocamento senza autorizzazione.
Regime transitorio critico (Titolo V):
- Le disposizioni del Titolo I si applicano fino al 7 agosto 2026 esclusivamente per la registrazione dei datori di lavoro, l’autorizzazione delle agenzie e il test della piattaforma. Il regime completo entra effettivamente in vigore l’8 agosto 2026.
- Le domande di autorizzazione all’assunzione/distacco presentate prima dell’entrata in vigore saranno risolte secondo la normativa precedente (art. 49).
- Termine di 180 giorni per richiedere il visto D sulla base delle notifiche emesse in precedenza.
- Regime straordinario di regolarizzazione: gli stranieri rimasti in Romania dopo la scadenza del diritto di soggiorno e nei cui confronti non è stato emesso un ordine di rimpatrio possono richiedere una proroga fino al 31 dicembre 2026 (art. 52).
- Termini per gli atti di attuazione: 30–45 giorni dall’entrata in vigore per gli ordini ministeriali e le decisioni governative necessarie.
Torneremo con ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.
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