Allerta fiscale – Regime di aiuti di stato per le tecnologie avanzate (TechUp Romania)


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Contesto

L'Ordinanza d'urgenza n. 8 del 2026 relativa all'introduzione di alcune misure di rilancio economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 febbraio 2026, prevede la concessione di agevolazioni fiscali introdotte tramite regimi di aiuti di stato, per investimenti con un impatto significativo sull'economia o in determinati settori. Uno di questi regimi di aiuti di stato è quello destinato alle tecnologie avanzate (TechUp Romania), introdotto nella legislazione nell'agosto 2026.

Nel dettaglio

Attraverso il regime TechUp Romania vengono sostenute tecnologie ad alto impatto sistemico che ridefiniscono l'economia globale e generano un elevato valore aggiunto, mediante la concessione di aiuti di stato per la ricerca e sviluppo e di aiuti di stato a finalità regionale.

Il regime di aiuti di stato si applica alle imprese che realizzano investimenti in settori quali il calcolo avanzato, l'intelligenza artificiale, la microelettronica, l'infrastruttura digitale, la biotecnologia, l'agritech, la sanità di precisione, l'energia verde, lo stoccaggio, le tecnologie climatiche, la mobilità, lo spazio, i sistemi autonomi, i materiali avanzati, la produzione industriale, la sicurezza informatica e la sicurezza digitale.

Il progetto di investimento comprende due componenti: la componente I, investimento in ricerca e sviluppo, e la componente II, investimento in capacità produttive/prestazione di servizi.

Gli aiuti di stato sono concessi nel periodo 2026-2032. Il pagamento dell'aiuto di stato viene effettuato nel periodo 2027-2041. Il periodo di validità in cui possono essere emesse le decisioni di calcolo dell'aiuto di stato sotto forma di deduzione del 200% per le spese ammissibili relative ad attivi materiali e immateriali per l'attività di ricerca e sviluppo è invece il 2027-2040, sulla base degli accordi di finanziamento.

Il budget massimo del regime ammonta a 5,313 miliardi di lei (circa 1,05 miliardi di euro). Il numero stimato delle imprese che beneficeranno dell'aiuto di stato è di 350 aziende per ciascun tipo di aiuto di stato.

Criteri di ammissibilità per i progetti di investimento
  • il valore dei costi ammissibili, IVA esclusa, pari a un minimo di 5 milioni di lei e un massimo di 50 milioni di lei;
  • settori e ambiti di attività specificamente elencati in base al codice CAEN;
  • l'esistenza di una componente di ricerca e sviluppo, con un valore dei costi ammissibili, IVA esclusa, di almeno 2 milioni di lei, seguita da una componente di produzione/prestazione di servizi con un valore dei costi ammissibili, IVA esclusa, di almeno 3 milioni di lei;
  • documenti attestanti il livello di maturità e il settore/sottosettore di attività del progetto proposto per il finanziamento;
  • il piano aziendale volto a dimostrare la sostenibilità economica dell'impresa e dell'investimento, elaborato per il periodo di attuazione dell'investimento e per i 5 anni successivi alla data del suo completamento;
  • il contributo proprio - le risorse di natura strettamente finanziaria dell'impresa destinate alla realizzazione del progetto di investimento, ottenute da fonti proprie e/o attratte - aumento di capitale sottoscritto e versato, utili reinvestiti, prestito infragruppo, credito bancario, capitale privato proveniente da fondi di capitale di rischio (venture capital) e/o da investitori informali (business angels) - sotto una forma che non sia oggetto di alcun altro sostegno pubblico;
Agevolazioni concesse
Componente I del progetto
  • Sovvenzione per le spese ammissibili: costi del personale, spese relative alla ricerca contrattuale; spese generali supplementari, sotto forma di tasso forfettario, calcolato come percentuale del valore delle spese del personale;
  • Sovvenzione cumulata con deduzione del 200% per le spese ammissibili relative ad attivi materiali e immateriali: i costi degli strumenti e delle attrezzature o i relativi costi di ammortamento, a seconda dei casi; attivi immateriali acquistati oppure ottenuti su licenza da fonti esterne a condizioni di piena concorrenza.
  • Le società possono investire in attivi materiali (costruzioni di qualsiasi tipo, ossia le spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni; impianti tecnici, macchinari e attrezzature nuovi) e in attivi immateriali (gli attivi ammortizzabili associati all'investimento che non hanno una concretizzazione fisica o finanziaria, quali diritti di brevetto, licenze, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale).
Componente II del progetto
  • Sovvenzione per le spese salariali, registrate in un periodo di 2 anni consecutivi a decorrere dalla data di creazione dei posti di lavoro, oppure per i costi, IVA esclusa, relativi alla realizzazione, rispettivamente all'acquisizione, a seconda dei casi, di nuovi attivi materiali e immateriali.

L'aiuto di stato sotto forma di deduzione del 200% delle spese ammissibili viene calcolato dopo che le spese ammissibili relative alla Componente I - ricerca e sviluppo sono state realizzate, parzialmente o totalmente, e viene emessa una Decisione di calcolo dell'aiuto di stato entro il 31.12.2040, per le imprese che hanno ricevuto l'accordo di finanziamento.

Il calcolo dell'aiuto di stato sotto forma di deduzione del 200% delle spese ammissibili viene effettuato dal Ministero delle Finanze entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di pagamento dell'aiuto di stato è considerata completa ai sensi delle disposizioni del regime di aiuti di stato ed è stata effettuata la verifica in loco.

Dopo il calcolo dell'aiuto di stato sotto forma di deduzione del 200% delle spese ammissibili da parte del Ministero delle Finanze, l'impresa beneficiaria segue le procedure dell'ANAF (Agenzia Nazionale dell'Amministrazione Fiscale) ai fini della deduzione delle spese ammissibili, conformemente alla legislazione.

Entro 45 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione, in applicazione del regime di aiuti di stato, il Ministro delle Finanze approva con decreto la Guida del richiedente e la guida di pagamento.

Le presenti disposizioni sono state introdotte con la Decisione di Governo n. 643/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 699 del 24 agosto 2026.

 

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