Nella Gazzetta Ufficiale n. 720, I Parte del 22 luglio è stata pubblicata la Legge 208 del 2021 per l’approvazione dell’OUG n. 36/2021 riguardante l’uso della firma digitale nell’ambito delle relazioni di lavoro e per la modifica di alcuni atti normativi.
La prova dell’istruzione sulla salute e sicurezza sul lavoro potrà essere eseguita tramite firma digitale semplice, non solo con quella avanzata o quella qualificata.
Nella Legge 208 viene menzionato che il datore di lavoro non può obbligare i dipendenti ad utilizzare la firma digitale avanzata o qualificata durante la conclusione, modifica, sospensione o cessazione del contratto di lavoro.
Le parti devono utilizzare lo stesso tipo di firma, rispettivamente la firma autografa o la firma digitale.
I contratti individuali di lavoro e gli atti aggiuntivi conclusi tramite l'utilizzo della firma digitale avanzata o della firma digitale qualificata, nonché gli atti/documenti nell’ambito dei rapporti di lavoro vengono archiviati dal datore di lavoro in conformità ai provvedimenti della Legge degli Archivi Nazionali n. 16/1996, ripubblicata, e della Legge n. 135/2007 sull'archiviazione dei documenti in forma digitale, ripubblicata, e che saranno messi a disposizione degli organi di controllo competenti, su loro richiesta, è riportato anche nella Legge 208 del 2021.
Gli organi di controllo competenti hanno l'obbligo di accettare, per verifica e controllo, i contratti individuali di lavoro e gli atti addizionali, nonché gli atti/i documenti in materia di relazioni di lavoro/sicurezza e salute sul lavoro conclusi in formato digitale, con firma digitale, in linea alla legge, senza richiederli in formato cartaceo. A loro richiesta, i documenti conclusi con la firma digitale possono essere trasmessi in formato digitale e prima del controllo.
Il datore di lavoro può sostenere, per sé e per i propri dipendenti, le spese per l'acquisto di firme digitali avanzate o firme digitali qualificate, utilizzate per la firma di atti/documenti in materia di rapporti di lavoro/sicurezza e salute sul lavoro.
Le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto di firme digitali avanzate o di firme digitali qualificate sono spese deducibili per la determinazione del risultato fiscale.