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La procedura di compilazione e trasmissione del Registro elettronico d’evidenza dei giornalieri

RIFERIMENTI: Legge n. 52 del 15 aprile 2011 sull'esecuzione di alcune attività a carattere occasionale svolte dai lavoratori giornalieri *) - Ripubblicazione.

23/06/2021
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Per poter utilizzare lapplicazione, il Beneficiario/lUtente che svolge delle attività con giornalieri deve presentare presso lIspettorato Territoriale del lavoro (ITM) a cui appartiene per il rilascio delle credenziali necessarie per lamministrazione degli utenti che gestiranno e trasmetteranno il Registro elettronico devidenza dei giornalieri.

Lapplicazione ”Ispezione del Lavoro, in versione web è accessibile al seguente indirizzo: https://www.inspectiamuncii.ro:4443/

Tuttavia, in linea all'art. 5 comma (1) lett. c) della Legge n. 52/2011, il Beneficiario o un suo mandatario ha il diritto di trasmettere il Registro elettronico devidenza dei giornalieri allIspettorato territoriale del lavoro, giornalmente, prima diniziare lattività da parte di ciascuna persona che avrà un rapporto di lavoro con il beneficiario o un mandatario dello stesso.

Nellart. 8 comma (2) della legge viene stabilito che per i giornalieri che svolgono delle attività nei settori agricoli, il Registro elettronico devidenza dei giornalieri viene compilato mensilmente.

Con l’entrata in vigore dell’Ordine del Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale n. 1.140/2020, a partire dal 25 luglio 2020, i beneficiari hanno l’obbligo di mantenere l’evidenza dei giornalieri nel Registro elettronico d’evidenza dei giornalieri.

Per quanto riguarda i termini per la trasmissione del Registro, allart. 10 dellAllegato allOrdine 1140/2020, viene menzionato che i termini di compilazione e trasmissione del Registro, con i dati previsti allart 7 comma (3), vengono stabiliti come segue:

a) giornalmente, prima dellinizio dell'attività di ogni persona che avrà un rapporto di lavoro con il Beneficiario;

b) mensilmente, per le situazioni previste allart. 8 comma (2) e allart. 13^11 della Legge n. 52/2011, ripubblicata, con le successive modifiche ed integrazioni.

La correzione delle registrazioni incorrette, successivamente alla trasmissione del Registro, verrà eseguita dal Beneficiario o dal suo mandatario, alla data della loro costatazione.

Il Beneficiario e/o il mandatario hanno lobbligo di conservare il Registro elettronico devidenza dei giornalieri, tramite larchiviazione degli estratti del Registro compilati e trasmessi anteriormente.

Gli estratti sono forniti dal sistema informatico relativo al Registro elettronico devidenza dei giornalieri, tramite e-mail, dopo ciascuna trasmissione del Registro.