1. Possibilità di tenere incontri online tra autorità fiscali e contribuenti
2. Eliminazione dei rapporti contabili semestrali per il 2026
3. Modalità di condurre la procedura amichevole
4. Notifica di avviso in caso di mancato adempimento degli obblighi di pagamento di budget
1. Possibilità di tenere incontri online tra autorità fiscali e contribuenti
È stata pubblicata la procedura per lo svolgimento di incontri tra autorità fiscali e contribuenti tramite mezzi di comunicazione video a distanza.
Questa procedura stabilisce: i mezzi di identificazione elettronica nella piattaforma di videoconferenza del Ministero delle Finanze – ANAF, le procedure legali oggetto di questi incontri, l'accesso alle riunioni online, nonché le regole relative alla loro organizzazione e condotto.
La procedura si applica ai contribuenti registrati nello Spazio Privato Virtuale. Le procedure legali soggette alle riunioni che possono tenersi tramite la piattaforma di videoconferenza MF-ANAF sono: controllo fiscale, udienza, udienza e mediazione. L'elenco può essere ampliato e pubblicato dall'ANAF.
Le riunioni tra autorità fiscali e contribuenti condotte tramite la piattaforma di videoconferenza vengono registrate e archiviate.
Le disposizioni sono state pubblicate dall'Ordine n. 705/2026 della Gazzetta Ufficiale n. 494 del 15 giugno 2026.
2. Eliminazione dei rapporti contabili semestrali per il 2026
Il 29 giugno 2026, il Ministero delle Finanze Pubbliche ha pubblicato un comunicato stampa annunciando che l'obbligo degli operatori economici di preparare e presentare rapporti contabili semestrali al 30 giugno è eliminato per il 2026. Per i prossimi anni, la necessità di rendicontazione semestrale sarà rivalutata dalle autorità.
Secondo la Legge sulla contabilità n. 82/1991, il Ministero delle Finanze può richiedere la presentazione di rapporti contabili in periodi diversi da quello annuale, durante l'anno finanziario, per entità che hanno raggiunto un fatturato superiore all'equivalente RON dell'importo di euro 1.000.000 alla fine dell'anno finanziario precedente.
3. Modalità di condurre la procedura amichevole
È pubblicato il modo di condurre la procedura amichevole basata sulle disposizioni delle convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Romania con altri Stati e sulla Convenzione 90/436/CEE sull'eliminazione della doppia imposizione in relazione alla regolazione deglu utili delle imprese associate.
L'Ordine si applica alle domande per l'avvio della procedura amichevole presentate dopo il 16 giugno 2026. L'Ordine è integrato dalle Linee Guida OCSE e dal Codice di condotta rivisto per l'applicazione effettiva della Convenzione sull'eliminazione della doppia imposizione in relazione all'adeguamento degli utili delle imprese associate 2009/C322/01.
La domanda di avvio dell'accordo amichevole viene presentata entro tre anni o entro il termine previsto dalla Convenzione dalla data di comunicazione dell'atto amministrativo fiscale o di qualsiasi altra notifica da cui risulta che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti hanno avuto o possono avere effetto fiscale non conforme alle disposizioni della Convenzione in questione. Il mandato è esteso a tre anni se la convenzione prevede meno.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 660/2026 della Gazzetta Ufficiale n. 497 del 16 giugno 2026.
4. Notifica di avviso in caso di mancato adempimento degli obblighi di pagamento di budget
È disciplinata la segnalazione alle imprese e alle persone fisiche che svolgono attività economiche dell’esistenza di circostanze che potrebbero dar luogo a una situazione di difficoltà o di insolvenza e che possano segnalare loro la necessità di agire senza indugio.
La notifica viene comunicata: una sola volta, al raggiungimento della soglia di 40.000 lei, compresi gli obblighi fiscali arretrati, e con cadenza semestrale, ogni sei mesi, fino al completo pagamento o fino a quando gli obblighi fiscali arretrati non scendono al di sotto della soglia di 40.000 lei.
Alcune categorie di debitori sono escluse dalla procedura di notifica di allerta, come coloro per i quali sono stati avviati procedimenti di fallimento o una procedura pre-insolvenza, ONG, individui (non commercianti.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 758/2026 della Gazzetta Ufficiale n. 526 del 26 giugno 2026.
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