Nuove modifiche legislative di luglio 2026


exe

1.  Nuove regole sui prezzi di trasferimento
2.  Modifiche all'Accordo di Prezzo Anticipato
3.  Modifiche riguardanti la procedura per la reindirizzazione dell'imposta sul reddito societario
4.  Chiarimenti riguardanti l'applicazione della detrazione aggiuntiva del 50% per la quotazione in borsa
5.  Semplificazione delle regole relative alla preparazione del Registro dei Registri Fiscali

1.    Nuove regole sui prezzi di trasferimento 

Sono state introdotte nuove regole sulla documentazione delle transazioni effettuate con persone affiliate e a partire dal 2026, nonché sulla preparazione e trasmissione del file di transfer price.

Tra le principali novità vi è l'obbligo dei grandi contribuenti di presentare annualmente il file di transfer price, in formato elettronico, tramite lo SPV, senza una richiesta preventiva da parte dell'ANAF. Il fascicolo deve essere presentato entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza della scadenza legale per la presentazione della Dichiarazione 101.

Inoltre, le soglie di valore applicabili per documentare le transazioni con persone affilate sono state modificate ed è stata introdotta una metodologia molto più dettagliata per l'analisi e la preparazione del file di transfer price.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'Avviso Fiscale inviato il 3 luglio 2026, disponibile qui.

Le disposizioni sono state introdotte con l'Ordine n. 828/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 543 del 2 luglio 2026.

2.    Modifiche all'Accordo di Prezzo Anticipato 

Una nuova procedura per l'emissione e la modifica degli accordi anticipati sui prezzi (APA) è stata approvata nel contesto delle recenti modifiche alla legislazione sui transfer price.

E per questo argomento, ulteriori informazioni sono disponibili nell 'Allerta Fiscale disponibile qui.

Le disposizioni sono state introdotte con l'Ordine n. 827/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 543 del 2 luglio 2026.

3.    Modifiche riguardanti la procedura per la reindirizzazione dell'imposta sul reddito societario  

Le modifiche più rilevanti alla Procedura per la reindirizzazione dell'imposta sull'utile sono le seguenti:  

  • È stato chiarito che, anche se si riscontrasse che l'importo reindirizzato abbia superato l'importo dell'imposta sull'utile o la differenza fiscale che può essere reindirizzata, le autorità inviano al contribuente una Notifica in cui dettagliano gli errori identificati e ne richiedono la correzione.
  • Prevede il rifiuto della richiesta di reindirizzamento dell'imposta sull'utile se, alla data di verifica, si constata che gli obblighi fiscali rappresentanti l'imposta sull'utile per l'anno fiscale per cui è richiesta la reindirizzazione non sono estinti. Secondo le disposizioni precedenti, la domanda è stata respinta se si è constatato che le suddette responsabilità fiscali non sono state estinte dopo la scadenza di un periodo di 45 giorni dalla scadenza.

Le disposizioni sono state introdotte dall'Ordine n. 773/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 546 del 2 luglio 2026.

4.    Chiarimenti riguardanti l'applicazione della detrazione aggiuntiva del 50% per la quotazione in borsa 

Considerando che, all'inizio del 2026, è stato introdotto un nuovo incentivo fiscale, costituito dalla detrazione aggiuntiva al calcolo del risultato fiscale, in una proporzione del 50%, delle spese relative al processo di ammissione alla negoziazione, nonché delle spese per il mantenimento delle operazioni registrate nel primo anno fiscale, è stato necessario pubblicare un Ordine MF che stabilisca in dettaglio le tipologie di spese a cui tale agevolazione fiscale può essere applicata.

Oltre a stabilire le spese idonee, sono state apportate anche una serie di ulteriori chiarimenti per i contribuenti che desiderano applicare questa nuova facilità.

Le disposizioni sono state introdotte con l'Ordine n. 804/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 556 del 7 luglio 2026.

5.    Semplificazione delle regole relative alla preparazione del Registro fiscale 

Nel contesto attuale della digitalizzazione, anche il quadro legislativo relativo al Registro fiscale è stato aggiornato. Pertanto, questo Ordine stabilisce il modello e il contenuto del Registro fiscale e ne consente di conservare sia in forma scritta che elettronica.  

Va tenuto presente che, nel Registro fiscale, sono registrate le informazioni che hanno costituito la base per determinare il risultato fiscale positivo o negativo e il calcolo dell'imposta sull'utile inclusi nelle dichiarazioni relative agli obblighi di pagamento dell'imposta sull'utile. Viene completato trimestralmente e/o annualmente, così come per qualsiasi altro periodo fiscale, a seconda dei casi.

Le disposizioni sono state introdotte dall'Ordine n. 808/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 556 del 7 luglio 2026. Questo Ordine ha completamente sostituito le disposizioni dell'Ordine n. 870/2005.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Tutte le circolari Crowe sono disponibili all’indirizzo www.crowe.ro.

Crowe Romania