1. La nuova procedura per la registrazione fiscale delle sedi secondarie come pagatori di stipendi
2. Aggiornamento dei moduli di registrazione fiscale e del vettore fiscale
3. Imprescriptibilità del diritto di riportare il saldo dell'importo negativo dell'IVA
4. Modifiche riguardanti il modulo "Decont precompletat RO e-TVA"
5. Il nuovo modello del modulo utilizzato per la dichiarazione dell'imposta sul reddito
1. La nuova procedura per la registrazione fiscale delle sedi secondarie come pagatori di stipendi
Secondo le disposizioni presentate dall'OG n. 6/2026, i contribuenti che hanno organizzato più sedi secondarie come pagatori di stipendi all'interno dell'area territoriale della stessa unità amministrativo-territoriale (UAT), designeranno una di queste sedi secondarie, come sede secondaria designata, entro il 30 giugno 2026 (nel caso di sedi secondarie esistenti) o entro 30 giorni dalla costituzione della prima sede secondaria nel territorio di tale ente locale UAT.
In questo contesto, l'Ordine n. 508/2026 aggiorna la procedura del modulo 060 riguardante la registrazione delle sede secondarie come pagatori di imposte sui redditi da stipendi.
Pertanto, l'imposta sul redditi da stipendi sarà dichiarata utilizzando il codice di registrazione fiscale della sede secondaria designata, per tutti i dipendenti che svolgono la loro attività nell'area territoriale della stessa UAT. Se le sede secondarie si trovano nella stessa UAT con la sede sociale (domicilio fiscale), non è più necessario registrarle separatamente a tal fine.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 508/2026, Gazzetta Ufficiale n. 329 del 24 aprile 2026.
2. Aggiornamento dei moduli di registrazione fiscale e del vettore fiscale
I modelli e le istruzioni per la compilazione di alcuni moduli di registrazione fiscale dei contribuenti (Modulo 060, Certificato di registrazione IVA, ecc.) vengono aggiornati, regolando anche i tipi di obblighi fiscali che costituiscono il vettore fiscale. L'aggiornamento dei moduli è stato necessario per allinearli alle ultime modifiche legislative alle regole fiscali e alle procedure amministrative.
Si propone inoltre che il certificato di registrazione fiscale possa essere rilasciato anche in formato elettronico. Il certificato di registrazione fiscale rilasciato in formato elettronico sarà comunicato ai contribuenti esclusivamente tramite il servizio "Spațiul Privat Virtual".
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 411/2026, Gazzetta ufficiale n. 260 del 1° aprile 2026.
3. Imprescriptibilità del diritto di riportare il saldo dell'importo negativo dell'IVA
L'Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha stabilito che il diritto della persona tassabile di riportare il saldo dell'importo negativo dell'IVA nella dichiarazione per i periodi fiscali successivi non è prescritto dalla legge. La decisione è vincolante per tutti i tribunali e le autorità fiscali.
Le disposizioni sono state stabilite dalla Decisione ICCJ n. 6/2026, pubblicate nella Minuta del 20 aprile 2026.
4. Modifiche riguardanti il modulo "Decont precompletat RO e-TVA"
Sono stati apportati aggiornamenti al modello e al contenuto del modulo "Decont precompletat RO e-TVA". Le modifiche derivano dalle modifiche apportate al modulo 300 ”Decont de taxă pe valoarea adăugată" riguardante l'introduzione di nuove aliquote e l'eliminazione di quelle vecchie, poiché la struttura della dichiarazione pre-compilata deve seguire quella del modulo D300.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine n. 409/2026, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 1° aprile 2026.
5. Il nuovo modello del modulo utilizzato per la dichiarazione dell'imposta sul reddito
Il modulo 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”, un modulo utilizzato per la dichiarazione dell'imposta sul reddito, è stato modificato.
Più nello specifico, a partire dal 1° marzo 2026, nel modulo 224 troveremo gli elementi deducibili introdotti dall'Ordinanza d'emergenza n. 8/2026 che si riferisce al modo di stabilire la base di calcolo dell'imposta sul reddito nel caso di redditi da stipendio e assimilati agli stipendi, come segue:
Queste spese sono deducibili entro un limite di 400 euro all'anno/persona, i contributi ai fondi pensione professionali sono inclusi simultaneamente nel tetto mensile massimo del 33% dello stipendio base.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordine del presidente ANAF n. 507/2026, Gazzetta Ufficiale n. 319 del 22 aprile 2026.
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