Una delle modalità tramite cui il datore di lavoro può disporre, unilateralmente, la cessazione di un contratto individuale di lavoro è il licenziamento, che può occorrere per motivi attinenti alla persona del dipendente o per motivi non attinenti alla persona del dipendente.
Il dipendente, a sua volta, ha il diritto di formulare una contestazione presso una magistratura giudicante riguardante la procedura di licenziamento, e questa, in base ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva, può decidere di annullare la decisione di licenziamento e reintegrare il dipendente.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adempire i provvedimenti della decisione giudiziaria, situazione in cui deve tenere conto delle seguenti implicazioni procedurali:
L'analisi degli obblighi dichiarativi deve essere eseguita nell'ottica dei provvedimenti del Codice Tributario sull’imposta sugli stipendi e i contributi sociali obbligatori dovuti.
Se in relazione all'imposta sugli stipendi, la stessa è calcolata e trattenuta alla data di pagamento del reddito, in conformità ai regolamenti legali in vigore alla data del pagamento, per i contributi sociali, nelle situazioni in cui sono stati riconosciuti diritti pecuniari in base ad alcune decisioni giudiziarie definitive e irrevocabili, vengono redatte le dichiarazioni rettificative corrispondenti a ciascun mese e deve essere menzionato al tipo di rettifica 2 - “Dichiarazione presentata a seguito di concessione di diritti pecuniari in base a decisioni giudiziarie definitive e irrevocabili/decisioni giudiziarie definitive ed esecutive in linea all'art. 147 comma (3) e dell'art. 169 comma (3) del Codice Tributario”.
Praticamente, il mese/i mesi in questione deve/devono essere rettificato/i e vengono calcolati solo i contributi sociali per questi importi; nel mese di pagamento del reddito da dichiarare nel modulo 112 verrà dichiarata anche l’imposta sul reddito relativa a tali importi.