Crowe Romania

Nuove modifiche legislative di Settembre

Le nuove regole IVA per il commercio elettronico

20/10/2021
Crowe Romania
Riferimenti normativi: Ordine n.1387/2021, Ordinanza Governativa n. 928/2021, Ordine Ministero delle Finanze nr. 764/2021, OUG n. 107/2021, OUG n. 59/2021

1) Ordine ANAF n.1387/2021 pubblicato il 7 settembre 2021 riguardante l’approvazione della procedura di registrazione per l’utilizzo dei regimi speciali IVA previsti per i soggetti imponibili che intendono prestare dei servizi nei confronti di soggetti non imponibili o per effettuare delle vendite di beni a distanza

L’Ordine in analisi contiene la procedura di implementazione dei regimi speciali modificati o introdotti dall’OUG n. 59/2021. Di seguito troverete evidenziati gli aspetti piu’ rilevanti:

  • Modifica del formulario 015 „Dichiarazione di registrazione fiscale/Dichiarazione di rettifica/Dichiarazione di annullamento per i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Romania” in modo da includere i nuovi regimi speciali.
  • L’applicazione dei regimi speciali UE/non-UE si effettuerà a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello di trasmissione della dichiarazione di inizio attività. Il regime di importazione troverà applicazione invece a partire dal giorno di comunicazione della P.IVA speciale nei confronti del soggetto imponibile o dell’intermediario.
  • I regimi speciali in analisi rientreranno nella competenza della Direzione dei contribuenti non residenti, sottoposta a sua volta alla Direzione generale regionale del ministero delle finanze di Bucarest.

2) Ordinanza Governativa n. 928 pubblicata il 1° settembre 2021 contenente modifiche e completamenti sul titolo VII delle Norme metodologiche di applicazione del Codice fiscale.

Attraverso l’Ordinanza Governativa n. 928/2021, si modificano una serie di nozioni ritrovate nelle norme metodologiche IVA, in vista della correlazione con le previsioni di cui all’OUG 59/2021:

  • Il sintagma “vendite a distanza” viene sostituito da “vendite intracomunitarie di beni a distanza”;
  • Il termine “lotto di beni” rappresenta di fatto l’insieme di beni dello stesso tipo imballati e spediti simultaneamente dallo stesso fornitore nei confronti di un unico destinatario e rientranti nello stesso contratto di trasporto.
  • In vista della correlazione con le modifiche apportate all’art. 275 del Codice fiscale riguardante l’imponibilità delle vendite intracomunitarie di beni a distanza, è stato abrogato il punto 12 delle Norme metodologiche contenente il plafond di 118.000 lei (35.000 Euro al tasso di cambio applicato all’adesione all’UE) applicabile per le vendite a distanza;
  • Nell’ipotesi in cui la Romania dovesse essere lo Stato membro di consumo per le operazioni rientranti nei regimi speciali UE in materia di IVA e per le importazioni (art. 315 e 315del Codice fiscale) i soggetti imponibili in altri Stati membri UE e non identificati ai fini IVA in Romania potranno richiedere il rimborso del credito IVA per gli acquisti effettuati in Romania, pur avendo effettuato delle operazioni con diritto alla detraibilità IVA in Romania;

3) Ordine del Ministero delle finanze n. 764 pubblicato il 5 luglio 2021 contenente modifiche e completamenti sull’Ordine n. 2810/2019 contenente l’approvazione della procedura di applicazione delle misure di ristrutturazione dei debiti tributari scaduti al 31 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 settembre 2021.

Attualmente, conformemente alle previsioni di cui all’Ordinanza Governativa n. 6/2019, con successive modifiche ed integrazioni, sussiste la possibilità per alcune categorie di contribuenti di richiedere la ristrutturazione dei debiti tributari scaduti al 31 dicembre 2020, presentando un piano di ristrutturazione, accompagnato dalla prova del criterio del creditore privato prudente, rateizzazione dei pagamenti e verifica della fattibilità da parte dell’Agenzia delle entrate. Nelle categorie di contribuenti rientrano i debitori persone giuridiche private e pubbliche a rischio di insolvenza; eccezion fatta per le istituzioni pubbliche e le unità amministrative territoriali.

Il debitore che intende richiedere la ristrutturazione dei debiti ha l’obbligo di notificare l’amministrazione finanziaria entro la data del 30 di settembre 2021, con implicita decadenza dal diritto di beneficiare della ristrutturazione. Il sollecito della ristrutturazione potrà essere depositato entro e non oltre la data del 31 gennaio 2022.

Inoltre, e’ stata introdotta la possibilità di deposito in via elettronica della notifica per accedere alla ristrutturazione del debito.

4) OUG n. 107 pubblicata il 29 settembre 2021 riguardante la modifica di alcuni termini

Vi ricordiamo che attraverso la Legge n. 295/2020 sono state apportate delle modifiche e completamenti sul Codice di procedura fiscale; in concreto, sono state modificate le previsioni di cui all’art. 272 del rispettivo Codice, indicando di fatto che la risoluzione delle contestazioni non sarà piu’ effettuata dall’amministrazione finanziaria (ANAF) bensì da un’apposita struttura specializzata all’interno del Ministero delle Finanze. Alla data di pubblicazione (21 dicembre 2020), la Legge n. 295/2020 stabiliva un termine massimo per la rilevazione di 6 mesi, arrivando, di fatto, alla fata del 21 giugno 2021.

Attraverso l’OUG n. 51/2021 il termine era stato slittato alla data del 1° ottobre 2021, termine rimandato ulteriormente dall’OUG n. 107/2021, alla data del 31 marzo 2022.

 

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