Crowe Romania

Nuove modifiche legislative di Maggio

Slittamento termine deposito dichiarazione annuale riguardante il beneficiario reale

14/06/2021
Crowe Romania
Riferimenti normativi: OUG 43, Ordine MF 577, Legge 123, Ordine ANAF 632

1) Ordinanza d’urgenza n. 43/2021 riguardante lo slittamento del termine per il deposito della dichiarazione annuale riguardante il beneficiario reale 

In Gazzetta Ufficiale n. 561 del 31 maggio 2021 è stata pubblicata l’OUG n. 43/2021 contenente il termine per il deposito della dichiarazione annuale riguardante il beneficiario reale delle persone giuridiche. Tale dichiarazione è prevista dall’art. 56 comma 4 della Legge n. 129/2019 ed ha lo scopo di prevenire e combattere il riciclaggio del denaro.

In tal senso, attraverso l’atto normativo in analisi è stato previsto quale termine massimo per il deposito della dichiarazione presso l’Ufficio Nazione del Registro delle Imprese competente il 1 ottobre 2021.

2) Ordine MF n. 577/2021 riguardante la regolamentazione di alcuni aspetti relativi alla sede di direzione effettiva in Romania 

In Gazzetta Ufficiale n. 520 del 19 maggio 2021 è stato pubblicato l’Ordine del Ministero delle finanze n. 577 contenente l’approvazione dei formulari relativi alla residenza fiscale delle persone giuridiche estere aventi quale sede di direzione effettiva in Romania.

Attraverso il presente ordine viene approvato il „Questionario per stabilire la residenza fiscale della societa’ estera con sede di direzione effettiva in Romania”.

Conformemente alle modifiche apportate al Codice fiscale dal 1 gennaio 2021, affinché una società possa essere considerata con sede di direzione effettiva in Romania, deve adottare importanti decisioni relative alla gestione della società e svolgere l’attività di impresa e rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

  • presa delle decisioni in Romania di tipo economico-strategiche necessarie alla gestione dell'attività della società estera da parte del comitato esecutivo/consiglio di amministrazione;
  • residenza fiscale in Romania di almeno il 50% del comitato esecutivo/consiglio di amministrazione della società estera.

Il questionario, accompagnato da una serie di documenti giustificativi, deve essere depositato presso l’organo fiscale centrale oppure trasmessi in via telematica. Nei successivi 30 giorni, l’organo provvede alla verifica della documentazione ed al rispetto delle condizioni sulla sede di direzione effettiva, emette una Notifica a tal proposito.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della Notifica, la società estera è tenuta all’identificazione presso l’organo fiscale, provvedendo di fatto, al deposito del formulario 016 „Dichiarazione di identificazione fiscale per società estere con sede di direzione effettiva in Romania”.

La società estera diverrà residente fiscalmente in Romania a partire dalla data di identificazione fiscale presso gli organi fiscali competenti.

La società estera con sede di direzione effettiva in Romania alla data del 31 dicembre 2020, è tenuta al deposito del suddetto questionario e relativa documentazione giustificativa entro la data del 30 giugno 2021, in modo da poter stabilire la situazione concreta del contribuente e l’eventuale sussistenza della sede effettiva.

La società estera identificata con sede di direzione effettiva in Romania nel periodo 1 gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente Ordine (19 maggio 2021) ha l’obbligo di provvedere al mero deposito del Questionario e relativa documentazione giustificatrice entro la data del 30 giugno 2021.

3) Legge n. 123/2021 riguardante modifiche e completamenti sulla Legge n. 207/2015 contenente il Codice di procedura fiscale  

In Gazzetta Ufficiale n. 476 del 7 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge n. 123/2021 riguardante l’approvazione dell’Ordinanza n. 5/2020 contenente modifiche e completamenti sulla Legge n. 207/2021 (Codice di procedura fiscale).

Conformemente alle previsioni del Codice di procedura fiscale anteriori le presenti modifiche, la presenza di diversi soggetti coinvolti in intermediazioni su meccanismi transfrontalieri portava all’obbligo di notifica da parte di tutti i soggetti coinvolti in dette operazioni. Eccezion fatta, per coloro che abbiano provveduto alla notifica nei confronti dell’amministrazione finanziaria romena ANAF.

La presente modifica apporta dei chiarimenti sul fatto che gli intermediari (promotore o fornitore di servizi)/contribuenti rilevanti possano essere esonerati dall’obbligo di notifica in presenza di prove concludenti comprovanti la notifica presso le autorità di altri stati membri UE da parte di intermediari/contribuenti rilevanti.

Altre modifiche rilevanti riguardano l’Allegato n. 4 del Codice di procedura fiscale contenente i segni distintivi; tra le piu’ importanti:

  • B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

– il sintagma „riciclaggio del denaro” è stato sostituito da ”carosello di fondi (round-tripping of funds)”;

  • E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

– per la definizione di „beni immateriali di difficile valutazione” si rimanda alla lettura delle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento;

– viene chiarito il fatto che per „redditi annui previsti” debba intendersi „utili annui previsti”.

4) Ordine ANAF n. 632/2021 riguardante l’approvazione del modello e contenuto del formulario (300) „Dichiarazione IVA”

In Gazzetta ufficiale n. 464 del 4 maggio 2021 è stato pubblicato l’Ordine ANAF n. 632 contenente una serie di modifiche sul formulario 300 – Dichiarazione IVA.

Di fatto, al rigo n. 40 „iva a debito” saranno incluse anche le maggiori imposte (IVA) notificate dall’amministrazione tramite caselle esattoriali (non saldate alla data del deposito della dichiarazione IVA) e non soltanto quelle dovute a seguito di accertamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria (previsioni anteriori).

Inoltre, per la dichiarazione del gruppo IVA, viene introdotta una casella apposita che deve essere selezionata dal rappresentante del gruppo. Tale casella non deve essere selezionata dal rappresentante per la dichiarazione IVA relativa alla mera attività propria.

La nuova versione del formulario sarà applicabile a partire dalla dichiarazione IVA riguardante il mese di Giugno 2021.

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