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Newsletter 9/2019 - Misure per la prevenzione e combattimento contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

06/08/2019
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1. Registrazione obbligatoria dei beneficiari reali nel Registro dei Beneficiari Reali, tenuto dall'Ufficio del Registro Nazionale delle Imprese.
2. Conversione obbligatoria delle azioni al portatore in azioni nominative da parte delle società emittenti.


1. Il registro dei beneficiari reali
Al fine di prevenire e combattere il riciclaggio di denaro, le persone giuridiche di diritto privato e le fiduaciarie registrate nel territorio della Romania sono obbligate a ottenere e conservare informazioni appropriate, accurate e aggiornate per quanto riguarda il loro beneficiario reale, anche con riguardo al modo in cui questa qualità si materializza, e metterli a disposizione degli organismi di controllo e delle autorità di controllo, su loro richiesta. A tal fine, l'Ufficio Nazionale del Registro delle Imprese organizzerà un registro centrale in cui verranno registrati i dati relativi ai beneficiari reali delle persone giuridiche soggette all'obbligo di registrazione nel registro delle imprese, ad eccezione di societa` autonome, aziende e società nazionali e società interamente o in di proprietà maggioritaria statale.

Obblighi stabiliti dalla Legge n. 129/2019
La dichiarazione del beneficiario reale che, ai sensi dell'atto normativo, è una persona fisica che alla fine possiede o controlla un'entità giuridica esercitando il diritto di proprietà, direttamente o indirettamente, su un numero di azioni o diritti di voto di almeno il 25%.

Chi presenta la dichiarazione
Le persone giuridiche ad eccezione delle societa autonome, aziende e societa` nazionale e delle società statali interamente o in maggioranza statali, depositeranno alla registrazione della societa` oppure ogni anno o ogni volta che si verifica una modifica, una dichiarazione relativa al beneficiario reale della persona giuridica, al fine di essere iscritta nel Registro dei Beneficiari Reali.

Termine per la presentazione di una dichiarazione relativa al Beneficiario reale
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 129/2019, le società registrate fino a questa data, ad eccezione di quelle nazionali, nonché delle società interamente o di proprietà maggioritaria dello Stato, presentano la dichiarazione di cui sopra, attraverso la cura del legale rappresentante, alfine della registrazione nel registro dei beneficiari reali, tenuto dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese.
Le persone giuridiche sopra menzionate depositeranno alla costituzione, ogni anno o ogni volta che si verifica una modifica, una dichiarazione relativa al beneficiario effettivo dell'entità giuridica, per la registrazione nel Registro dei Beneficiari Reali. La dichiarazione annuale viene presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui la persona giuridica è registrata entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, e in caso di modifica dei dati identificativi del beneficiario reale, la dichiarazione è presentata entro 15 giorni dalla data in cui è intervenuta.
La dichiarazione può essere presentata davanti al rappresentante dell'ufficio del registro delle imprese o può essere presentata in forma autentica, personalmente o tramite un rappresentante.
Sanzioni
Il mancato rispetto, da parte dell'amministratore che rappresenta la società, dell'obbligo di cui sopra costituisce una contravvenzione ed è sanzionata con una multa da 5.000 lei a 10.000 lei.

Informazioni da fornire
La dichiarazione conterrà i dati identificativi dei beneficiari reali, nonché i modi in cui viene esercitato il controllo sulla persona giuridica. I dati identificativi del beneficiario reale, ai sensi della presente legge, sono: nome, cognome, data di nascita, codice numerico personale, serie e numero di carta d'identità, cittadinanza, domicilio o residenza.

2. Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative. 
Con l'entrata in vigore della Legge n. 129/2019, le disposizioni legali relative alle azioni al portatore sono abrogate, il capitale sociale delle società per azioni èssendo rappresentato solo da azioni nominative. È inoltre vietato emettere nuove azioni al portatore ed eseguire operazioni con le azioni al portatore esistenti.

Obblighi stabiliti dalla Legge n. 129/2019
Alla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato emettere nuove azioni al portatore ed eseguire operazioni con le azioni al portatore esistenti. L’azioni al portatore emesse prima dell'entrata in vigore della legge saranno convertiti in azioni nominative, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'atto normativo.

Chi è soggetto all'obbligo
Titolari con qualsiasi titolo di azioni al portatore li depositeranno presso la sede della società emittente entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del termine, il consiglio di amministrazione della società scrivera` nei titoli e nel registro degli azionisti nome, cognome, codice numerico personale e indirizzo della persona fisica azionista o il nome, la sede legale, il numero di registrazione e il codice di registrazione unico dell'azionista persona giuridica, a seconda dei casi. Le azioni al portatore non depositate presso la sede della società emittente sono cancellate per legge alla data di scadenza del termine stabilito, con la conseguente riduzione del capitale sociale.

Il termine di conversione delle azioni
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, le azioni al portatore saranno convertite in azioni nominative, altrimenti vengono cancellati per legge, con la conseguente riduzione del capitale sociale, che sarà registrato nel registro delle imprese.

Sanzioni
Il mancato adempimento, fino alla scadenza del termine di 18 mesi, dell'obbligo di conversione, dalle società per azioni e la società in accomandita semplice, dara` il diritto a qualsiasi persona interessata, così come l'Ufficio del Registro Nazionale delle Imprese, di chiedere al tribunale o, a seconda dei casi, al tribunale specializzato, lo scioglimento della rispettiva società.


Disclaimer


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