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Novità fiscali introdotte dalla Legge 296/2023

01/11/2023
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1.  Imposta minima sulla cifra d'affari (IMCA)

Viene introdotto l’obbligo di versare l’imposta sulla cifra d’affari con aliquota dell’1% per le imprese:

  • che registrano nell'anno precedente un fatturato superiore a 50.000.000 di euro

e

  • che nell'anno corrente determinano un'imposta sul reddito delle società, accumulata dall'inizio dell'anno fiscale/anno fiscale modificato fino alla fine del trimestre/anno di calcolo, inferiore all'IMCA.

L'IMCA è inoltre dovuta con una percentuale dell'1% se la società registra una perdita fiscale attuale o recuperabile tale da essere in grado di pagare un importo inferiore all'IMCA.

L’IMCA sarà determinato in base alla formula di calcolo: IMCA = 1%*(VT – Vs – I – A), dove:

VT = entrate totali

Vs = ricavi sottratti dal totale dei ricavi

I = il valore delle immobilizzazioni in corso relative all'acquisizione/produzione di beni, iscritti nelle scritture contabili a partire dal 1 gennaio 2024/il primo giorno dell'anno fiscale modificato a partire dal 2024

A = ammortamento contabile a livello di costo storico relativo ai beni acquistati/prodotti a partire dal 1 gennaio 2024/il primo giorno dell'anno fiscale modificato che inizia nel 2024. L'ammortamento contabile dei beni inclusi nel valore dell'indicatore I non è incluso .

Se dall'applicazione della formula di calcolo risulta un valore negativo, l'IMCA è considerato pari a 0 (zero).

Per fare il confronto, l'imposta sugli utili trimestrale/annuale rappresenta l'imposta sul reddito meno gli importi che rappresentano sponsorizzazione/patrocinio, altri importi che vengono dedotti dall'imposta sul reddito, secondo leggi speciali, la riduzione secondo le disposizioni della GEO n. 153/2020.

Non vengono detratti dall'imposta minima sulla cifra d'affari: gli importi che rappresentano l'imposta sul reddito esentata o ridotta, gli altri importi detratti dall'imposta sul reddito, secondo leggi speciali, e la riduzione secondo le disposizioni della GEO n. 153/2020, ma è concesso un credito d'imposta per le sponsorizzazioni.

Le disposizioni IMCA sopra descritte non si applicano a quanto segue:

  • agli istituti di credito – persone giuridiche rumene e filiali rumene degli istituti di credito – persone giuridiche straniere;
  • alle persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas naturale, che registrano nell'anno precedente un fatturato superiore a 50.000.000 di euro, per il periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2025; a partire dal 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni relative all’imposta minima sulla cifra d’affari.

Per gli istituti di credito - persone giuridiche rumene e filiali rumene di istituti di credito - persone giuridiche straniere, è inoltre dovuta all'imposta sul reddito un'imposta sulla cifra d'affari calcolata applicando una quota alla cifra d'affari:

  • 2%, per il periodo dal 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, incluso;
  • 1%, a partire dal 1° gennaio 2026.

Per le persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas naturale, che registrano nell'anno precedente un fatturato superiore a 50.000.000 di euro, nel periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2025, una specifica imposta sulla cifra d'affari è inoltre dovuta all'imposta sul reddito.

L'ICAS (l’imposta sulla cifra d'affari) sarà determinata in base alla formula di calcolo: ICAS= 0,5% x (VT -Vs-I -A), dove i simboli hanno lo stesso significato di cui sopra.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli operatori economici che svolgono esclusivamente attività di distribuzione / fornitura / trasporto di energia elettrica e gas naturale e che sono regolamentati / autorizzati dall'Autorità Nazionale di Regolazione per Energia.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.

2.  Imposta sul reddito delle microimprese

Dal punto di vista dell’imposta sul reddito delle microimprese, l’aliquota fiscale cambierà come segue::

  • 1% per le microimprese con fatturato inferiore a 60.000 euro;
  • 3% per le microimprese con fatturato superiore a 60.000 euro o che svolgono attività di software e informatiche, attività del settore HORECA, alcune attività di assistenza legale, medica o odontoiatrica (l'elenco completo dei codici CAEN è riportato all'art. 51 comma (1) ).

La quota può variare anche nel corso dell'anno, a partire dall'inizio del trimestre in cui viene superato il limite di 60.000 euro o vengono avviate le attività di cui sopra. Allo stesso modo, se le attività cessano ed i ricavi non superano il limite, la quota può diminuire dal 3% all'1%.

L'aliquota del 3% si applica a tutti i redditi della società che svolge le attività di cui sopra, non solo ai redditi relativi a tali attività.

Il termine per la dichiarazione e l'uscita dal sistema delle microimprese: 31 marzo dell'anno successivo.

3. Tassazione delle persone fisiche

Le agevolazioni fiscali per l'informatica, l'edilizia e l'agricoltura sono limitate come segue:

  • L'esenzione dall'imposta sul reddito si applica solo alla parte del reddito mensile lordo che supera i 10.000 lei: (i) A un singolo datore di lavoro/contribuente; (ii) Sulla base di un unico contratto individuale di lavoro, relazione di servizio, atto di delega o distacco o di legge speciale prevista dalla legge; (iii) Mediante la dichiarazione giurata presentata al datore di lavoro / contribuente, a seconda dei casi.
  • Il CAS (il contributo previdenziale) resta ridotto del 3,75% per i soggetti che lavorano nel settore edile e agricolo e soddisfano le altre condizioni: l'aliquota è ridotta dei punti percentuali corrispondenti all'aliquota di contribuzione al fondo pensione amministrato privatamente previsto dalla Legge n. 411/2004 in materia di fondi pensione amministrati privatamente. Gli interessati possono tuttavia optare per il pagamento del contributo dovuto al fondo gestito privatamente.
  • Il CAS per coloro che svolgono attività di creazione di programmi informatici è ridotto dei punti percentuali corrispondenti all'aliquota di contribuzione al fondo pensione gestito privatamente e coloro che lo devono sono esonerati dal versamento. Gli interessati possono tuttavia optare per il pagamento del contributo dovuto al fondo gestito privatamente.
  • L'esenzione dal pagamento del CASS (il contributo assistenziale) viene eliminata per gli importi del reddito mensile lordo fino a 10.000 lei, compreso quello proveniente dal settore dell'edilizia e dell'agricoltura.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° novembre 2023.

Vengono fatti chiarimenti in merito alla detrazione del CASS per i redditi da lavoro autonomo realizzati sulla base di contratti di attività sportiva: l'imposta si calcola applicando l'aliquota del 10% sul reddito lordo da cui viene detratto il contributo assistenziale dovuto.

Regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente

  • Le spese aventi valore di servizi turistici e/o curativi, compreso il trasporto, per i propri dipendenti e familiari, durante il periodo di aspettativa, non sono più esenti da imposta anche se rispettano il limite mensile non superiore al 33% dell'importo base retribuzione corrispondente alla mansione occupata se i dipendenti beneficiano anche di buoni ferie.
  • Non sono inclusi nella base del CAS: Biglietti di valore sotto forma di buoni pasto, buoni vacanza, buoni asilo nido, buoni culturali, concessi a norma di legge.
  • Viene eliminata l'esenzione del CASS per i buoni pasto e i buoni vacanza concessa dai datori di lavoro.
  • Il CAS- è stato stabilito che non può essere inferiore al livello del contributo previdenziale calcolato applicando l'aliquota prevista, a seconda dei casi, sullo stipendio base lordo minimo per paese in vigore nel mese per il quale il contributo previdenziale è dovuto, corrispondente al numero di giorni lavorativi del mese in cui il contratto era attivo.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dai redditi relativi al mese di gennaio 2024.

Il regime fiscale in caso di redditi da attività indipendente

  • Determinazione del reddito imponibile netto annuo per i redditi da attività indipendente, nel sistema reale: somma di tutti i redditi annuali netti, ricalcolati, da cui vengono dedotti il contributo previdenziale e quello assistenziale.
  • Il CASS per le attività indipendenti: sarà pagato al livello del reddito netto raggiunto, se il reddito ottenuto è pari a 6 stipendi minimi per economia e limitato al livello di 60 stipendi minimi per economia.
  • Se la base di calcolo del CASS per tali entrate è inferiore a quella corrispondente ad una base di calcolo pari al livello di 6 stipendi minimi lordi per paese in vigore al momento della presentazione della dichiarazione unica, il contribuente è debitore di una differenza del CASS fino al livello corrispondente alla base di calcolo pari a 6 stipendi minimi lordi per paese; 

Le modifiche entreranno in vigore a partire dai ricavi relativi all’anno 2024.

Il regime fiscale in caso di redditi derivanti da diritti di proprietà intellettuale

  • Determinazione del reddito imponibile netto annuo per i redditi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale, nel sistema reale: Il livello del contributo previdenziale e del contributo assistenziale NON può superare il livello del reddito netto annuo ricalcolato. Inoltre, il CASS è stabilito proporzionalmente alla quota del reddito netto annuo determinato nel sistema reale sulla base annua totale per il calcolo dei contributi di assistenza sanitaria.

Le modifiche avranno effetto dalla pubblicazione a partire dai ricavi relativi all’anno 2024.

Altre misure

  • Qualsiasi reddito realizzato da persone fisiche accertato dalle autorità fiscali, alle condizioni della Legge n. 207/2015 sul codice di procedura fiscale, la cui fonte non è stata identificata, richiede un'aliquota del 70% applicata alla base imponibile rettificata. La misura entra in vigore il 1° luglio 2024 e si applica alle decisioni fiscali emesse a partire dalla stessa data.
  • Le persone con disabilità grave ed aggravata non sono più esentate dal pagamento del CASS per i redditi da attività indipendente, stipendi, diritti di proprietà intellettuale e per i redditi da stipendi e redditi correlati allo svolgimento di attività di ricerca-sviluppo ed innovazione. La misura entra in vigore il 1° novembre 2023.
  • Separatamente dal reddito derivante da attività indipendenti per le quali il CASS sarà dovuto sul reddito netto realizzato per un importo pari al 10% rispetto al salario minimo 6-60, sarà dovuto un CASS separato per i redditi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale, dall'associazione con una persona giuridica, dalle attività agricole, dagli investimenti, da altre fonti, al livello dei salari minimi 6-12-24. Le modifiche entreranno in vigore a partire dai ricavi relativi all’anno 2024.
  • Viene introdotta la possibilità di concedere un bonus CASS del 10%, attraverso la legge annuale del bilancio dello Stato. Le modifiche entreranno in vigore a partire dai ricavi relativi all’anno 2024.

4. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Per quanto riguarda l’IVA, le principali novità sono le seguenti:

  • L'aliquota IVA applicabile alla fornitura di alloggi sociali a privati aumenta dal 5% al 9%. Sono in vigore disposizioni transitorie e verrà aggiornato l'Anagrafe delle abitazioni consegnate con quota ridotta, popolata da notai.
  • Viene modificata la definizione di alloggio che può essere abitato come tale, condizione per la classificazione come edilizia sociale. Vengono quindi fatte alcune precisazioni riguardanti le finiture interne ed esterne, gli impianti idraulici ed elettrici necessari al momento della consegna.
  • Le forniture di bevande analcoliche zuccherate con il codice NC 2202 (definizione più ampia rispetto alla precedente che comprendeva solo i sottocodici 22021000 e 220299) e di alimenti con un minimo di 10 g/100 g di zucchero, diversi da torte e biscotti, saranno soggette ad un'aliquota IVA di 19%. Allo stesso modo, l'aliquota del 19% si applicherà anche alle bevande analcoliche zuccherate con codice NC 2202 servite in un ristorante o in un sistema di catering.
  • Tenendo conto dell'aumento della quota per gli alimenti con aggiunta di zuccheri, è stata introdotta anche una definizione di prodotti zuccherati.
  • L'aliquota IVA applicabile alla fornitura di pannelli fotovoltaici e al resto della categoria di beni per la generazione di energia verde, la fornitura di questi beni con installazione, componenti e l'opzione extra per la fornitura di nuove costruzioni aumenta dal 5% al 9%.
  • Aumenta l'aliquota IVA dal 5% al 19% per:

➢  Utilizzo degli impianti sportivi;

➢ Trasporto turistico: con veicoli storici, a fune, con trazione animale, con battelli turistici;

➢  Consegna di alimenti bio-ecologici di montagna;

➢  Accesso ai luna park, parchi divertimento.

  • Vengono eliminate le esenzioni introdotte nel mese di giugno 2023 per le consegne specificatamente definite in ambito medico effettuate direttamente agli ospedali, restano valide solo quelle effettuate tramite le ONG.

Tutte le modifiche all'IVA entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

5. Altre modifiche

✥  A partire dal 1° gennaio 2024 viene introdotta l'imposta speciale sui beni immobili e mobili di valore elevato (imposta sul lusso) dello 0,3% e sarà dovuta da:

  • persone fisiche che possiedono / possiedono in comproprietà edifici residenziali di valore superiore a 2.500.000 lei (500.000 EUR);
  • persone fisiche e giuridiche che possiedono automobili immatricolate/ iscritte in Romania il cui valore supera i 375.000 lei (75.000 EUR).

✥ Riduzione dei massimali per le transazioni in contanti – il massimale giornaliero per incassi o pagamenti, così come quello per gli anticipi per il saldo diventano 1.000 lei (rispetto agli attuali di 5.000 lei), e per i negozi cash&carry, di 2.000 lei.

✥ Scompare la possibilità di pagare la metà delle sanzioni contabili, fiscali e simili. Pertanto non potranno più essere pagati alla metà del minimo entro 15 giorni.

✥ Sanzioni e confische dei beni per chi svolge attività non registrate o senza documenti di provenienza. Sono previste sanzioni e confische dei beni per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività economiche senza essere organizzate secondo la legge o senza documenti di provenienza dei beni posseduti o trasportati.

Fattura elettronica RO

La trasmissione delle fatture tramite il servizio RO e-Factura sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2024 per i soggetti passivi stabiliti (indipendentemente dal fatto che siano o meno registrati ai fini IVA) e per quelli non stabiliti ma registrati ai fini IVA in Romania, nelle relazioni B2B e B2G.

Si applica alle operazioni che hanno luogo in Romania, diverse dalle acquisizioni e importazioni intracomunitarie. Sono espressamente esentate anche le fatture per esportazioni e consegne intracomunitarie. Evidentemente l'intenzione del legislatore è che la fattura elettronica debba essere applicata anche alle operazioni locali, anche se al riguardo sono ancora necessari alcuni chiarimenti.

Il termine per l'invio delle fatture nel sistema di fatturazione elettronica è di 5 giorni lavorativi dalla data di emissione, ma non oltre 5 giorni lavorativi dal termine per l'emissione delle fatture.

La mancata presentazione delle fatture tramite il sistema di Fattura Elettronica è sanzionata con una sanzione (dopo il periodo di grazia dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024), come segue:

  • multa da 5.000 lei a 10.000 lei per i grandi contribuenti,
  • multa da 2.500 lei a 5.000 lei per i contribuenti medi,,
  • e con multa da 1.000 lei a 2.500 lei, per le altre persone giuridiche, nonché per le persone fisiche.

Nel rapporto B2B, il mancato rispetto dei requisiti del sistema di fattura elettronica è sanzionato con una sanzione pari all'IVA relativa alle fatture in questione.

Sul rapporto B2G gli enti pubblici beneficiari non effettueranno il pagamento se non vengono rispettate le disposizioni del sistema.

Si vuole considerare la fattura emessa tramite Fattura Elettronica come unico documento originale per poter esercitare il diritto di detrazione. In pratica non sarà più possibile detrarre l'IVA se non saranno soddisfatti i requisiti relativi alla trasmissione tramite il sistema di fattura elettronica RO e-Factura. 

Sigillo elettronico RO

Verrà implementato un nuovo sistema, questa volta doganale, RO e-Sigillo, per monitorare il trasporto delle merci. Verranno utilizzati dispositivi elettronici, ovvero sigilli intelligenti che registrano dati e trasmettono informazioni sullo stato e sulla posizione all'applicazione informatica per tracciare il movimento delle merci su strada.

L'applicazione dei sigilli intelligenti e il monitoraggio del trasporto stradale di merci sul territorio nazionale vengono effettuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale e dall'Autorità doganale rumena sulla base di un'analisi dei rischi.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Crowe sono disponibili all’indirizzo www.crowe.ro

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