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La modifica della legge n. 263/2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche

Riferimento: L’ORDINANZA D’URGENZA n. 94 del 30 agosto 2021

06/09/2021
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 830 del 31 agosto 2021 è stata pubblicata  l’Ordinanza d’Urgenza del Governo n. 94 per la modifica della Legge n. 263/2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche.

L’Ordinanza d’Urgenza n. 94 include una serie di modifiche tra le quali :

I. Gli avvisi dell'inquadramento dei posti di lavoro alle condizioni speciali, il cui periodo di validità è il 31 dicembre 2018, vengono mantenuti fino al 1o settembre 2023. Fino a tale data i datori di lavoro hanno l'obbligo di normalizzare le condizioni di lavoro.

  • Il periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 1o settembre 2023 costituisce periodo contributivo in condizioni speciali di lavoro, per il quale i datori di lavoro devono un contributo del 4%, in linea ai provvedimenti del Codice Tributario;

II. Le persone che hanno realizzato un periodo contributivo in condizioni di disabilità beneficiano della riduzione dell'età standard di pensionamento e dei periodi contributivi completi previsti nell'allegato n. 5, come segue:

  • di 15 anni, nella situazione degli assicurati con disabilità grave, se hanno compiuto, in condizioni di disabilità grave, almeno un terzo dell'intero periodo contributivo;
  • di 10 anni, nella situazione degli assicurati con disabilità accentuata, se hanno realizzato, in condizioni di disabilità accentuata, almeno due terzi dell'intero periodo contributivo
  • di 10 anni, nella situazione degli assicurati con disabilità media, se hanno realizzato, in condizioni di disabilità media, l'intero periodo contributivo.

III. Alle persone che hanno realizzato un periodo contributivo come non vedenti o in condizioni di disabilità viene concesso un periodo potenziale, determinato come differenza tra i periodi contributivi previsti dagli artt. 58 e 59 ed i periodi contributivi realizzati fino alla data di concessione della pensione di invalidità, sono riportate nella nuova forma dell'articolo 76, comma (3), della Legge n. 263/2010 con le successive modifiche ed integrazioni.